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Provvedimento del 28 giugno 2018 [9038582]

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[doc. web n. 9038582]

Provvedimento del 28 giugno 2018

Registro dei provvedimenti
n. 407 del 28 giugno 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 10 aprile 2018 ai sensi degli artt. 145 ss. del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Codice”) da XX, rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio De Stefani, nei confronti di TIM S.p.A. con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, ha chiesto:

la conferma dell’esistenza e la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano detenuti dalla resistente con riferimento al traffico telefonico in entrata e in uscita relativo ad un numero di utenza mobile a lui intestato, “nello specifico a partire da maggio 2015, con particolare interesse al periodo da luglio a settembre 2016”;  

CONSIDERATO, in particolare, che l’interessato, attualmente imputato di gravi reati, ha rappresentato che:

l’accesso a tali dati gli consentirebbe di acquisire possibili elementi di prova tali da portare ad una sua assoluzione o “perlomeno ad una gradazione della sua responsabilità penale per i fatti a lui ascritti”;

TIM S.p.A. non avrebbe fornito alcun riscontro alle proprie istanze, nonostante i vari solleciti e l’invio dei documenti richiesti dalla resistente per la loro evasione;

VISTI gli ulteriori atti d’ufficio e, in particolare, la nota del 7 maggio 2018 con la quale questa Autorità, ai sensi dell’art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché la nota del 23 maggio 2018 con la quale è stata disposta, ai sensi dell’art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la conclusione del procedimento; 

VISTA la nota del 17 maggio 2018 e la successiva trasmessa in pari data a parziale rettifica della precedente, con le quali TIM S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Guerra e Paolo Ricchiuto, ha:

richiamato le limitazioni previste dagli artt. 8, 123 e 132 del Codice “all’esercizio del diritto di accesso ai dati di traffico telefonico, con particolare riferimento a quelli “in entrata”; 

dichiarato di essere disponibile a fornire le informazioni richieste “con particolare riferimento al periodo dal 16 maggio fino a settembre 2016 (…) in stretto collegamento alla rappresentata necessità di non recare pregiudizio alle esigenze difensive nell’ambito del procedimento penale” a carico del ricorrente;

sostenuto che eventuali richieste di accesso a dati di traffico inerenti periodi successivi potranno formare oggetto di valutazione, “purché, con riferimento alle chiamate in entrata, venga fornita adeguata motivazione in merito alla sussistenza di un pregiudizio effettivo e concreto alle suddette esigenze difensive”;

VISTA la nota del 5 giugno 2018 con la quale il ricorrente, preso atto dell’invio da parte della resistente delle informazioni richieste, ha sollecitato “l’archiviazione” del procedimento, essendo cessata la materia del contendere; 

CONSIDERATO che:

a partire dal 25 maggio 2018 è divenuto applicabile il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, “Regolamento”), che rende necessario l’adeguamento del quadro normativo nazionale esistente in materia;

a tale fine, il Consiglio dei Ministri, nell’esercizio della delega contenuta nell’art. 13 della legge 25 ottobre 2017, n. 163, ha adottato in via preliminare uno schema di decreto legislativo che tuttavia non è stato ancora fatto oggetto di approvazione definitiva;

la diretta applicabilità del Regolamento comporta, pure in assenza di una puntuale indicazione da parte del citato decreto legislativo, un possibile contrasto con alcune disposizioni del Codice e che pertanto l’Autorità, con delibera n. 374 del 31 maggio 2018, ha disposto la disapplicazione, a partire dal 25 maggio 2018, delle norme sulla procedura dei ricorsi in quanto ritenute incompatibili con le disposizioni relative ai reclami di cui agli artt. 77 ss. del Regolamento;

RITENUTO dunque, in ossequio al principio generale di conservazione degli atti del procedimento sinora svolto, di dover decidere l’odierna istanza secondo le disposizioni di cui agli artt. 142 ss. del Codice applicabili ai reclami, in quanto compatibili con il predetto Regolamento e artt. 77 e ss. del Regolamento medesimo, in quanto strumento idoneo a tutelare l’interessato in caso di violazione della disciplina; 

RITENUTO di dover dare atto dell’adesione spontanea del titolare del trattamento avvenuta nel corso del procedimento attraverso la trasmissione al ricorrente delle informazioni richieste;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

prende atto della spontanea adesione di TIM S.p.A. alle richieste dell’interessato comunicata nel corso del procedimento.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero. 

Roma, 28 giugno 2018 

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia