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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Autotrasporti Viviani s.r.l. - 28 giugno 2018 [9039247]

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[doc. web n. 9039247]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Autotrasporti Viviani s.r.l. - 28 giugno 2018

Registro dei provvedimenti
n. 400 del 28 giugno 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; 

VISTO l’art. 1, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai sensi del quale le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati;

RILEVATO che il Nucleo privacy della Guardia di finanza, in esecuzione della richiesta di informazioni n. 31540/114083 del 3 ottobre 2017, formulata ai sensi dell’art. 157 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Codice”), ha svolto gli accertamenti presso Autotrasporti Viviani s.r.l. (di seguito “la società”), esercente l’attività di autotrasporto di alimentari per conto terzi, con sede in Bianzone (SO), via Gatta n. 11, P.I. 00920050143, formalizzati nel verbale di operazioni compiute del 26 ottobre 2017, diretti a verificare la liceità dei trattamenti di dati personali effettuati dalla società e volti a rilevare la posizione geografica di persone o oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica, con particolare riferimento alle modalità con cui si è dato adempimento all’obbligo della notificazione di cui agli artt. 37 e 38 del Codice;

CONSIDERATO che, sulla base delle dichiarazioni rese nel corso degli accertamenti ispettivi e della nota inviata in data 10 novembre 2017, a scioglimento delle riserve formulate nel corso della visita ispettiva, è risultato che la società, dal mese di aprile 2014, ha installato sui propri mezzi di trasporto un sistema di geolocalizzazione, per mezzo del quale è possibile “conoscere in tempo reale la localizzazione del veicolo e, quindi, dell’autista a bordo; ciò in quanto il sistema rileva giornalmente i dati della scheda tachigrafica, assegnata, rispettivamente ed univocamente, ad ogni autista all’atto del suo inserimento nel dispositivo a bordo del veicolo e, quindi, dell’avvio del viaggio di trasporto (…)”. Rispetto al trattamento di dati personali effettuato mediante il suddetto impianto di geolocalizzazione, la società ha comunicato di aver effettuato la notificazione al Garante, ai sensi degli artt. 37 e 38 del Codice, in data 7 novembre 2017;

VISTO il verbale n. 101 del 19 dicembre 2017 (che qui integralmente si richiama) con cui è stata contestata alla società, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall’art. 163 del Codice, per aver effettuato il trattamento di dati personali di cui all’art. 37, comma 1, lett. a), (trattamenti di dati che indicano la posizione geografica di persone o di oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica), omettendo di presentare la notificazione al Garante prima dell’inizio del trattamento, come previsto dall’art. 38 del Codice;

RILEVATO che dal rapporto predisposto dal predetto Nucleo ai sensi dell’art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689, non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi datati 7 febbraio 2018, inviati ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/1981, con cui la parte ha preliminarmente descritto le caratteristiche principali del sistema di geolocalizzazione installato sui propri mezzi, precisando che “i dati raccolti dal programma vengono utilizzati per programmare i viaggi attraverso l’analisi dei tempi di guida e dei percorsi migliori, al fine di ottimizzare la resa del trasporto. (…). Le informazioni raccolte dal sistema gps, pertanto, sono essenziali sia alla preventivazione del costo del trasporto per la stesura dei contratti, sia per evitare che tempi non previsti o situazioni incidentali o tempi di attesa troppo lunghi possono incidere pesantemente sulla redditività dell’attività (…)”. A fronte dell’installazione del suddetto sistema (che “consente un controllo da parte del datore di lavoro sulla prestazione lavorativa”), la parte ha osservato come abbia provveduto ad effettuare tutti gli adempimenti in materia lavoristica, ottenendo l’autorizzazione dell’ispettorato territoriale del lavoro, mentre per quanto concerne gli adempimenti in materia di privacy ha provveduto a redigere il Documento programmatico sulla sicurezza, a nominare il responsabile e gli incaricati del trattamento, a fornire un’informativa scritta ai propri dipendenti e, in ultimo, ad effettuare la notificazione al Garante seppur tardivamente. Rispetto a quest’ultimo adempimento, la cui non tempestiva effettuazione, ha determinato la violazione dell’art. 37 del Codice, la parte ha dichiarato di aver agito in perfetta buona fede, “ignorando il predetto obbligo in quanto, tra l’altro, non menzionato tra le prescrizioni dell’Ispettorato del lavoro, non rinvenibile sul sito dell’Ispettorato Nazionale del lavoro e, tra le altre, nella relativa circolare n. 2 del 07/11/2016, recanti indicazioni operative sull’utilizzazione di impianti GPS”. In ogni caso, la parte ha osservato che, una volta effettuata anche la notificazione ai sensi dell’art. 38 del Codice, tutte le prescrizioni richieste dal Garante sono state ottemperate, così come previsto nel provvedimento n. 370 del 4 ottobre 2011, recante “Sistemi di localizzazione dei veicoli nell’ambito del rapporto di lavoro” (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1850581). Per quanto sopra, considerati i criteri di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981, la parte ha chiesto l’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 164-bis, comma 1, del Codice, nonché la rateizzazione del pagamento della sanzione amministrativa inflitta; 

LETTO il verbale di audizione del 4 maggio 2018, svoltasi ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/1981, con cui la parte ha ribadito quanto già dichiarato nelle memorie difensive, chiedendo l’annullamento della contestazione o, in subordine, l’applicazione del minimo edittale con l’applicazione della diminuente di cui all’art. 164-bis, comma 1, in considerazione del fatto che non vi sono precedenti procedimenti sanzionatori a suo carico e delle esigue condizioni economiche della società;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee a determinare l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato con la contestazione di cui sopra. E’ indubbio che, per mezzo del sistema di geolocalizzazione installato sui propri mezzi, la società ha effettuato un trattamento di dati relativi all’ubicazione dei veicoli e, indirettamente, a quella dei lavoratori, rispetto al quale, dunque, avrebbe dovuto provvedere tempestivamente ad effettuare la notificazione al Garante in base al combinato disposto degli artt. 37 e 38 del Codice. Tale adempimento è richiesto anche nell’ipotesi in cui il sistema di localizzazione è utilizzato per soddisfare essenzialmente esigenze organizzative e produttive ovvero per la sicurezza sul lavoro, come nel caso di specie, sulla base di quanto previsto dal Garante nel citato provvedimento del 4 ottobre 2011, nella misura in cui i dati relativi all’ubicazione dei veicoli siano associati (direttamente o indirettamente) a quella dei lavoratori. Nel caso in esame, nel corso dell’accertamento ispettivo la parte ha rilevato come, per mezzo del sistema di geolocalizzazione, sia possibile effettivamente risalire all’identità degli autisti a bordo delle autovetture e che, consapevole della delicatezza della problematica (relativa al controllo dei lavoratori), aveva provveduto a porre in essere gli adempimenti di cui alla legge n. 300/1970. Tuttavia, le misure adottate non rilevano sotto il profilo della protezione dei dati personali, in quanto la notificazione di cui agli artt. 37 e 38 del Codice è un adempimento diverso da quelli di tipo lavoristico, ragione per cui la parte non avrebbe potuto ricevere informazioni in merito da parte dell’Ispettorato del lavoro. La notificazione è, piuttosto, un adempimento che impone al titolare del trattamento di comunicare al Garante una serie di informazioni relative alla tipologia di trattamento che si intende iniziare e al titolare stesso, al fine di fornire agli interessati ogni garanzia e tutela riferita al trattamento dei propri dati personali. Infine, deve essere valutata positivamente la circostanza che la parte ha provveduto ad effettuare la notificazione al Garante, appena si è resa conto dell’errore in cui è incorsa; 

RILEVATO, pertanto, che Autotrasporti Viviani s.r.l., in qualità di titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 4 e 28 del Codice, ha omesso di effettuare la notificazione al Garante, ai sensi degli artt. 37 comma 1, lett. a), e 38 del Codice, prima dell’inizio del trattamento; 

VISTO l’art. 163 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 37 e 38, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro;

RITENUTO che ricorrono le condizioni per applicare l'art. 164-bis, comma 1, del Codice secondo cui “se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 162-ter, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti”;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 689/1981, dell’opera svolta dall’agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO, quindi, di dover determinare, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 689/1981, l’ammontare della sanzione pecuniaria, in ragione dei suddetti elementi valutati nel loro complesso, nella misura di euro 8.000,00 (ottomila) per la violazione di cui all’art. 163, frazionata in 10 rate mensili da euro 800,00 (ottocento) ciascuna, in accoglimento della richiesta di rateizzazione avanzata negli scritti difensivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge n. 689/1981, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

a Autotrasporti Viviani s.r.l., con sede in Bianzone (SO), via Gatta n. 11, P.I. 00920050143, di pagare la somma di euro 8.000,00 (ottomila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione indicata in motivazione, frazionandola, in accoglimento della richiesta di rateizzazione, in 10 rate mensili dell’importo di euro 800,00 (ottocento) ciascuna;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 8.000,00 (ottomila), secondo le modalità indicate in allegato, i cui versamenti frazionati saranno effettuati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui avverrà la notifica della presente ordinanza, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero. 

Roma, 28 giugno 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
9039247
Data
28/06/18

Argomenti


Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca