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Provvedimento del 13 dicembre 2018 [9075202]

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[doc. web n. 9075202]

Provvedimento del 13 dicembre 2018

Registro dei provvedimenti
n. 503 del 13 dicembre 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”); 

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 2 luglio 2018 dal sig. XX, rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio Grasso, nei confronti di Google LLC,  con cui l’interessato ha chiesto la rimozione dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nome e cognome degli URL ivi indicati, in quanto rinvianti ad articoli relativi ad una vicenda giudiziaria consistente in un procedimento penale per evasione fiscale iniziato nel 2014 e nel conseguente sequestro preventivo operato nel 2016 sui conti bancari intestati al medesimo;

CONSIDERATO che il reclamante, in particolare, ha:

lamentato il pregiudizio derivante dalla perdurante diffusione di informazioni ad opera di alcuni siti Internet, relative alla predetta vicenda giudiziaria ancora in corso (e quindi bisognosa, a suo avviso, di maggiori cautele, in applicazione del principio di presunzione di innocenza), rilevando il decorso di quattro anni dall’inizio delle indagini;

sostenuto che l’attualità della notizia vada riferita non al procedimento giudiziario, ma al fatto storico, in quanto altrimenti si rischierebbe di dilatare eccessivamente i tempi per l’invocazione del “diritto all’oblio”, subordinandolo ai tempi della giustizia italiana e differenziandolo da soggetto a soggetto;

evidenziato che le notizie di stampa in questione non danno conto dei seguiti per lui positivi, e in particolare della significativa riduzione dell’importo del sequestro preventivo, passato da 7 milioni a poco più di un milione di euro a seguito dell’accoglimento delle proprie richieste;

ricordato che senza il motore di ricerca di Google dette informazioni non sarebbero state connesse tra di loro, mentre per effetto di esso si fornisce una visione complessiva di una moltitudine di aspetti della vita privata di una persona, con forti ripercussioni negative specie per chi eserciti attività di impresa, la cui reputazione può essere, anche solo per notizie parziali, irrimediabilmente compromessa;

rilevato di non rivestire un ruolo di rilievo pubblico e che pertanto non sussisterebbero ragioni che giustifichino un interesse preponderante della comunità alla conoscibilità di dette informazioni;

segnalato di aver inviato a Google, che non l’ha accolta, una richiesta di deindicizzazione avente ad oggetto gli URL in questione;

VISTA la nota del 3 agosto 2018 con la quale questa Autorità ha chiesto a Google di fornire riscontro alle richieste del reclamante e di far conoscere se avesse intenzione di adeguarsi ad esse;

VISTA la nota del 20 agosto 2018 con la quale Google, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Berliri, Massimiliano Masnada ed Alberto Bellan, ha dichiarato:

di non ritenere sussistenti i presupposti per poter accogliere l’istanza di deindicizzazione, in ragione: 

a) della mancanza del requisito del trascorrere del tempo, in quanto i contenuti cui indirizzano gli URL contestati risalgono al novembre 2016 (ossia, a meno di due anni fa) e riportano informazioni riguardanti un procedimento penale ancora in corso, tenuto conto peraltro che l’obsolescenza o meno di una notizia va valutata con riguardo non al fatto storico, ma alla data di pubblicazione della notizia giornalistica, che da sola prova l’interesse pubblico della collettività; 

b) del ruolo pubblico del reclamante, quale imprenditore e amministratore di società, tale da giustificare l’interesse del pubblico ad avere il massimo accesso alle notizie riguardanti il procedimento penale attualmente in corso;

c) della natura giornalistica dei contenuti in questione, riportati in organi di stampa di rilevanza nazionale;

d) della scarsa rilevanza della notizia relativa alla riduzione della somma assoggettata a sequestro preventivo, in rapporto alla gravità dei reati contestati al reclamante;

di non poter procedere all’aggiornamento delle notizie in questione, considerato che il motore di ricerca si limita a indicizzare i contenuti di terzi.

RILEVATO che ai sensi dell’art. 55, par. 1, del Regolamento, il Garante è competente a eseguire i compiti assegnati e ad esercitare i poteri nei confronti di Google LLC, in quanto stabilita in Italia attraverso Google Italy e che, anche ai sensi dell’art. 56, par. 2, del Regolamento, il trattamento effettuato da Google LLC, nella fattispecie in esame, incide in modo sostanziale sugli interessati unicamente nel territorio italiano;

CONSIDERATO, che – alla luce dei criteri espressamente individuati dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea (cfr. sentenza del 13 maggio 23014, "Google Spain e inc. contro Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) e Mario Costeja González", C-131/12) e successivamente, ulteriormente delineati dal Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali, attraverso le apposite “Linee Guida”, WP 225, adottate il 26 novembre 2014 – non si ritengono sussistenti i presupposti per la deindicizzazione, tenuto conto che, il diritto all’oblio non può essere nella specie invocato alla luce dello scarso intervallo di tempo intercorso dalla pubblicazione delle notizie e del permanere dell’interesse pubblico alla conoscenza delle vicende in questione, anche in considerazione dell’attività professionale svolta dal reclamante e dell’entità delle accuse e la dimensione dell’attività di impresa svolta dal reclamante stesso; 

RILEVATO che il problema dell’eventuale aggiornamento delle notizie relative alla riduzione delle somme di denaro sequestrate dal 2014 al 2016 riguarda non il motore di ricerca ma le testate giornalistiche che hanno pubblicato le notizie, alle quali perciò il reclamante può chiedere l’aggiornamento dei dati che lo riguardano ai sensi dell’art. 16 del Regolamento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f) del Regolamento, dichiara il reclamo infondato per le ragioni di cui in premessa.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 13 dicembre 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia