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Parere sullo schema di “Linee guida dell’Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi”, predisposte da AgID - 14 marzo 2019 [9113862]

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[doc. web n. 9113862]

Parere sullo schema di “Linee guida dell’Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi”, predisposte da AgID - 14 marzo 2019

Registro dei provvedimenti
n. 64 del 14 marzo 2019

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito Regolamento;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal predetto decreto legislativo n. 101 del 2018;

Visti gli artt. 14-bis e 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione digitale” (di seguito CAD) e la determinazione dell’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) n. 160 del 2019, recante il “Regolamento per l’adozione di linee guida per l’attuazione del Codice dell’Amministrazione Digitale”, che disciplinano le procedure per l’adozione di linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo, previa consultazione pubblica e sentiti l’amministrazione interessata e il Garante per la protezione dei dati personali, nonché l’acquisizione del parere della Conferenza unificata;

Visti gli artt. 1, comma 1, lett. n-ter, 3-bis, 6, 6-ter, 6-quinquies del CAD, che disciplinano il domicilio digitale, l’indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale, l’indice nazionale dei domicili digitali delle pubbliche e dei gestori di pubblici servizi amministrazioni (di seguito IPA), elenco pubblico di fiducia contenente i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l’invio di documenti validi a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati;

Viste le leggi 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 209, 31 dicembre 2009 n. 196, art. 1, comma 2, e la circolare interpretativa del Ministero dell’Economia e Finanze numero 1/DF del 9 marzo 2015, che indicano i soggetti sottoposti all’obbligo della fatturazione elettronica, nonché il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013, che individua l’IPA come anagrafe di riferimento per la fatturazione elettronica delle amministrazioni pubbliche;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013, recante “Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71 del CAD e il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445”, in relazione alla individuazione delle Aree Organizzative Omogenee ed alla tenuta dei relativi registri di protocollo;

Vista la richiesta di parere del 27 febbraio 2019 dell’AgID, sullo schema di “Linee guida dell’Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi” che, ai sensi dei citati artt. 14-bis e 71 del CAD sostituiscono il predetto d.P.C.M., con le quali si individuano le informazioni che costituiscono l’Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA) e le regole che dovranno essere seguite dagli Enti tenuti a pubblicare i propri riferimenti in IPA;

Rilevato che lo schema di linee guida in esame, in particolare, prevede che le informazioni da inserire in IPA, sono strutturate in sezioni contenenti informazioni caratterizzanti:

- l’Ente (denominazione, codice fiscale, indirizzo, nominativo del rappresentante legale e del referente IPA e relativo codice fiscale, indirizzo di PEC primario dell’Ente o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato);

- le Aree Organizzative Omogenee (AOO) (denominazione, codice identificativo univoco per l’Ente, domicilio digitale, indirizzo, nominativo del responsabile;

- le Unità Organizzative (UO) (codice ufficio, e codice univoco ufficio, denominazione, AOO di riferimento, nominativo del responsabile, indirizzo e relazione gerarchica con altra UO, informazione al servizio di fatturazione elettronica);

Considerato che ogni Ente presente in IPA è tenuto a designare e comunicare ad AgID il nominativo di un Referente IPA che ha il compito di interagire con l’Agenzia per l’inserimento e la modifica dei dati e per ogni altra questione, nonché di curare il tempestivo aggiornamento e la verifica dei dati inseriti, da effettuarsi, comunque, almeno ogni 6 mesi;

Rilevato che il predetto schema prevede che la pubblicazione di dati personali, rilasciati in formato open, riguardi solo i nominativi dei rappresentanti degli Enti e i responsabili delle AOO e delle UO, già resi pubblici ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, e dell’art. 52, comma 2, del CAD;

Rilevato, invece, che la pubblicazione degli ulteriori dati riferiti ai medesimi (email e telefono) è legata “a un doppio grado di discrezionalità: dapprima alla decisione dell’Ente di avvalersi di tale possibilità e, in secondo luogo all’espressa volontà dell’interessato” e che non è altresì prevista la pubblicazione dei nominativi dei Referenti IPA, trattati da AgID unicamente per finalità di corretta gestione del processo di identificazione e autenticazione sul sistema, strumentale al popolamento e all’aggiornamento dei riferimenti dell’ente sul IPA, ai sensi dell’art. 6-ter del CAD;

Considerato che il parere è reso su una versione dello schema di linee Guida che tiene conto degli approfondimenti e delle indicazioni suggerite dall’Ufficio del Garante ai competenti uffici delle Amministrazioni interessate nel corso di riunioni e contatti informali, volti a perfezionare il testo e a renderlo pienamente conforme alla disciplina in materia di dati personali, con particolare riguardo ai presupposti e alla selezione dei dati personali;

Ritenuto, pertanto, che lo schema di linee guida non presenta criticità sotto il profilo della protezione dei dati personali;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIO’ PREMESSO, IL GARANTE:

ai sensi dell’art. 36, par. 4, del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di “Linee guida dell’Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi”, predisposte da AgID, ai sensi dell’art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale.

Roma, 14 marzo 2019

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia