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Parere sullo schema di decreto del Ministero dell’economia e delle finanze recante "Decorrenza del termine per presentazione delle istanze di indennizzo al FIR" - 30 luglio 2019 [9126476]

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[doc. web n. 9126476]

Parere sullo schema di decreto del Ministero dell’economia e delle finanze recante "Decorrenza del termine per presentazione delle istanze di indennizzo al FIR" - 30 luglio 2019

Registro dei provvedimenti
n. 155 del 30 luglio 2019

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito Regolamento;

VISTO il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal predetto d.lgs. n. 101 del 2018, di seguito Codice;

VISTO l’art. 1, commi da 493 a 507, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e per il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», che, in particolare, al comma 493, “istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) con una dotazione iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, che eroga indennizzi a favore dei risparmiatori che hanno subìto un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”;

VISTO, altresì, il successivo comma 501, del citato art. 1, che prevede che, “con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono definite le modalità di presentazione della domanda di indennizzo nonché i piani di riparto delle risorse disponibili” e istituisce “una Commissione tecnica per: l’esame delle domande e l’ammissione all’indennizzo del FIR; la verifica delle violazioni massive, nonché della sussistenza del nesso di causalità tra le medesime e il danno subito dai risparmiatori; l’erogazione dell’indennizzo da parte del FIR. Le suddette verifiche possono avvenire anche attraverso la preventiva tipizzazione delle violazioni massive e la corrispondente identificazione degli elementi oggettivi e/o soggettivi in presenza dei quali l’indennizzo può essere direttamente erogato. Il decreto indica i tempi delle procedure di definizione delle istanze presentate entro il termine di cui al penultimo periodo e, in modo non tassativo, le fattispecie di violazioni massive”, prevedendo che “la domanda di indennizzo, corredata di idonea documentazione attestante i requisiti di cui al comma 494, è inviata entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data individuata con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze” e che, previo accertamento, da parte della Commissione tecnica, “esclusivamente dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti nel presente comma, hanno diritto all’erogazione da parte del FIR di un indennizzo forfettario dell’ammontare determinato ai sensi dei precedenti commi 496 e 497 i risparmiatori persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli, coltivatori diretti, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche di cui al comma 493 alla data del provvedimento di messa in liquidazione coatta amministrativa - ovvero i loro successori mortis causa o il coniuge, il soggetto legato da unione civile, il convivente more uxorio o di fatto, i parenti entro il secondo grado in possesso dei suddetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi - che soddisfano una delle seguenti condizioni: a) patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore di valore inferiore a 100.000 euro; b) ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell’anno 2018, al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita. Il valore del patrimonio mobiliare di cui alla suddetta lettera a) risulta dal patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre 2018, esclusi gli strumenti finanziari di cui al comma 494, nonché i contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita, calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l’inclusione e le politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze del 13 aprile 2017, n. 138, recante approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159. Con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze previsto dal precedente comma 501 sono stabilite le modalità di presentazione dell’istanza di erogazione del menzionato indennizzo forfettario”;

CONSIDERATO che, il citato art. 1, comma  501-bis, “le attività di supporto per l’espletamento delle funzioni della Commissione tecnica di cui al comma 501 sono affidate dal Ministero dell’economia e delle finanze, nel rispetto dei pertinenti princìpi dell’ordinamento nazionale e di quello dell’Unione europea, a società a capitale interamente pubblico, su cui l’amministrazione dello Stato esercita un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolge la propria attività quasi esclusivamente nei confronti della predetta amministrazione”;

VISTO il decreto attuativo del Ministro dell’economia e delle finanze del 10 maggio 2019, recante “Modalità di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 493 a 507, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”, adottato senza il parere del Garante, che precisa, in particolare:

- gli aventi diritto agli indennizzi (art. 3);

- il contenuto dell’istanza  e documenti necessari (art. 4);

- la misura degli indennizzi (art. 5);

- le modalità di intervento del FIR (art. 6);

- le funzioni e le modalità di deliberazione della Commissione tecnica e i requisiti dei componenti (artt. 7, 8 e 9);

- le attività affidate alla società Consap S.p.A., che deve sviluppare una piattaforma informatica per fornire al pubblico informazioni chiare e complete circa le modalità di presentazione della domanda e gli adempimenti a tal fine necessari, dotata anche di un sistema interattivo di ricezione e risposta alle domande provenienti dal pubblico e la presentazione formale dell’istanza e dei documenti (art. 10);

VISTA la nota del 26 luglio 2019 con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze ha rappresentato l’esigenza di adeguare il citato decreto del 10 maggio 2019 alle disposizioni approvate dalla legge 28 giugno 2019, n. 59, di conversione dell’art. 36 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e alla disciplina in materia di trattamento dei dati personali e ha richiesto all’Autorità il parere su uno schema di decreto, recante “Decorrenza del termine per presentazione delle istanze di indennizzo al FIR di cui all’articolo 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”, che apporta anche integrazioni e modificazioni al predetto decreto del 10 maggio 2019; 

RILEVATO che, per quanto riguarda la protezione dei dati personali, lo schema in esame interviene, in particolare, sui seguenti aspetti:

- viene precisato il ruolo assunto da Consap S.p.A. nel trattamento di dati personali prevedendo la nomina della stessa, da parte della Commissione tecnica, quale responsabile del trattamento, da formalizzare mediante apposito separato atto ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (art. 2);

- vengono apportate alcune modifiche e integrazioni alle disposizioni del decreto del 10 maggio 2019, al fine di conformare i trattamenti ivi disciplinati al Regolamento e al Codice, con specifico riferimento alla base giuridica del trattamento, ai presupposti normativi per i riscontri e i controlli da parte della Commissione tecnica, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, delle informazioni e del documenti allegati all’istanza presso soggetti pubblici e privati, tra cui viene specificamente individuata l’Agenzia delle entrate, nonché alle modalità di realizzazione della piattaforma informatica da parte di Consap S.p.A.;

RILEVATO che lo schema di decreto in esame tiene conto delle indicazioni fornite, in particolare, relative a:

- la corretta indicazione della base giuridica del trattamento dei dati effettuato dalla Commissione tecnica ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento;

- i presupposti normativi per la raccolta, da parte della Commissione tecnica, dei dati finalizzati a riscontrare, presso soggetti pubblici e privati, le dichiarazioni presentate dagli interessati ai sensi del d.P.R. 445/2000, che devono avvenire in conformità al quadro normativo vigente, nel rispetto del Regolamento e del Codice, precisando che i riscontri presso l’Agenzia delle entrate non potranno avvenire consultando i dati contenuti nell’Archivio dei rapporti finanziari (sezione dell’anagrafe tributaria di cui all’articolo 7, commi 6 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dall’articolo 37, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), accessibili esclusivamente nei casi tassativamente individuati dalla legge, secondo le rigorose modalità individuate in conformità alle prescrizioni del Garante al riguardo, visti i rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati;

- le modalità di presentazione delle suddette istanze, che, oltre a rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali, devono tenere conto di quanto disposto al riguardo dal Codice dell’amministrazione digitale, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82;

- la sicurezza dei trattamenti effettuati nell’ambito della piattaforma informatica al fine di assicurare il rispetto degli artt. 5, par. 1, lett. f), e  32 del Regolamento;

RITENUTO, pertanto, che, sulla base di tali presupposti, per i profili di competenza, non vi sono rilievi da formulare sullo schema di decreto sottoposto al parere;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIO’ PREMESSO, IL GARANTE:

ai sensi dell’art. 36, par. 4, del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, recante “Decorrenza del termine per presentazione delle istanze di indennizzo al FIR di cui all’articolo 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”.

Roma, 30 luglio 2019

IL PRESIDENTE
SORO

IL RELATORE
SORO

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
9126476
Data
30/07/19

Argomenti


Tipologie

Parere del Garante

Vedi anche (10)