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Provvedimento del 17 ottobre 2019 [9207816]

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[doc. web n. 9207816]

Provvedimento del 17 ottobre 2019

Registro dei provvedimenti
n. 195 del 17 ottobre 2019

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante in data 25 settembre 2018, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, con il quale XX, rappresentato e difeso dall'avv. XX, ha lamentato una violazione della vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali in relazione alla pubblicazione di un colloquio telefonico intercorso tra lui e un giornalista de “Il Tirreno”, reperibile in diverse pagine web, di cui riporta a titolo esemplificativo i seguenti link:

─ https://iltirreno.gelocal.it/...;

─ https://video.repubblica.it/...

─ https://www.youtube.com/...

─ https://www.gazzetta.it/...

─ https://m.lanuovaferrara.gelocal.it/...

CONSIDERATO che l’interessato ha, in particolare, rappresentato:

─ di aver pubblicato sul proprio profilo Facebook una fotografia del Presidente del club calcistico “Juventus F.C.” Andrea Agnelli, scattata mentre questi saliva su un aereo privato con destinazione Khalamata, dove avrebbe incontrato il giocatore Cristiano Ronaldo per definire il suo passaggio al predetto club;

─ di aver provveduto a rimuovere immediatamente l’immagine, avendo realizzato l’inopportunità di tale condotta in quanto effettuata durante l’orario di lavoro e in virtù del suo incarico di ispettore dell’Enac presso l’Aeroporto G. Galilei di Pisa;

─ di aver accettato la conversazione telefonica con il giornalista «convinto che al più sarebbe potuta sfociare in un articolo di giornale» senza essere stato informato invece che la stessa sarebbe stata registrata e pubblicata sul web «con tanto di foto, nome, cognome, età e posizione lavorativa» ;

─ di aver avuto conseguenze pregiudizievoli sul piano lavorativo da tale diffusione («sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per la durata di giorni tre»);

─ di aver formulato alla testata citata e ai giornalisti coinvolti nella redazione del servizio una richiesta di rimozione di tutto il materiale audio/video presente in Internet, richiesta rimasta priva di risposta;

─ di ravvisare nella condotta del giornalista de “Il Tirreno” un atto invasivo nei suoi confronti, realizzato con artifizi e raggiri, volto alla diffusione non autorizzata di dati personali non essenziali per il diritto di cronaca, chiedendo pertanto al Garante di assumere provvedimenti volti alla rimozione dei file audio e video presenti in Internet, nonché il risarcimento dei danni;

VISTA la nota del 24 gennaio 2019 con cui GEDI News Network S.p.a. ha respinto ogni addebito rappresentando che:

─ il reclamante ha pubblicato di propria iniziativa, sul proprio profilo Facebook, l’immagine del Presidente della Juventus all’aeroporto di Pisa e l’informazione relativa alla destinazione del viaggio, nonché propri dati personali, compreso il fatto di essere un funzionario Enac;

─ contrariamente a quanto affermato nel reclamo, è stato il reclamante a chiamare il giornalista de “Il Tirreno” al recapito telefonico che quest’ultimo gli aveva fornito tramite il servizio di messaggistica offerto da Facebook (Messenger), ai fini di un’eventuale un’intervista sul caso ─ considerata la notorietà nel frattempo acquisita per questo scoop calcistico ─ intervista che si è poi svolta «senza alcun condizionamento o pressione di alcun genere»;

─ il telefono cellulare del giornalista «ha in dotazione un’applicazione che registra automaticamente tutte le conversazioni che vengono effettuate, sia in uscita che in entrata nel corso dell’intervista», applicazione utilizzata anche nel caso di specie, ragione per cui questi ha poi provveduto ad avvisare il reclamante «che si sarebbe proceduto anche alla pubblicazione di alcuni stralci dell’intervista telefonica» (circostanza questa testimoniabile anche da due colleghi presenti al momento di tale ulteriore contatto);

─ il reclamante, informato dunque della intervenuta registrazione, «non ha manifestato (al di là dell’iniziale sorpresa) alcun diniego (neppure successivo) alla pubblicazione», né ha sollevato alcuna obiezione o richiesto rimozione di tali stralci nei successivi contatti con il giornalista, avvenuti quando gli stessi risultavano comunque essere stati già pubblicati nell’edizione telematica de “Il Tirreno”, avendo invece richiesto in tali circostanze l’inserimento di alcune informazioni («ovverossia che egli faceva parte dello Juventus club di Massa»);

─ al reclamante era stata comunque prospettata la possibilità di fare un riferimento più generico alla sua professione «per metterlo al riparo da contestazioni sul lavoro», nonostante l’indicazione più specifica riportata dallo stesso sul proprio profilo Facebook e ripresa anche da altri siti di informazione;

─ nessun dato “particolare” o “sensibile” è stato diffuso, come invece sostenuto dal reclamante, né parimenti sono stati diffusi «ulteriori dati e/o informazioni riservati e/o superflui» riguardanti il reclamante, a parte  quelli già resi noti dallo stesso;

─ la condotta tenuta dalla testata “Il Tirreno” e dal suo giornalista è da ritenersi pienamente legittima in rapporto al diritto di manifestazione del pensiero e al diritto di cronaca e di critica ed è conforme alle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, avuto particolare riguardo al principio di “essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico” (art. 137 del Codice, come anche specificato nelle “Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica”), nonché alla previsione in base alla quale «possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico» (art. 137, comma 3 del Codice);

─ la registrazione del colloquio telefonico «ben poteva essere legittimamente effettuata anche senza l’autorizzazione dell’intervistato, costituendo la registrazione una semplice documentazione della conversazione» e la sua diffusione, comunque resa nota al reclamante, è avvenuta «in ottemperanza a tutte le indicazioni richieste dalle Regole deontologiche in tema di essenzialità dell’informazione»;

VISTA la nota di replica del 13 settembre 2019 con nella quale, contestata la ricostruzione dei fatti effettuata dal titolare, si legge che:

─  «è stato il giornalista a contattare il sig. XX e non viceversa»;

─ quest’ultimo non è stato mai informato che la conversazione sarebbe stata registrata e poi divulgata su Internet;

─ non è vero che il giornalista «abbia successivamente telefonato (questa volta da un telefono che non registra e non lascia prove) al XX il quale lo avrebbe autorizzato alla divulgazione della registrazione... effettuata a sua insaputa» e che «i messaggi whatssupp in possesso di entrambe le parti provano esattamente il contrario, laddove il XX si è lamentato immediatamente del fatto che il XX avesse divulgato la registrazione...con tanto di scuse da parte del giornalista (sic)»;

RILEVATO preliminarmente che le pagine web indicate nel reclamo e sopra riportate (peraltro solo una parte rispetto a quelle di contenuto analogo reperibili in Internet) sono riconducibili a diversi titolari e che il reclamo è stato preso in considerazione solo con riferimento al trattamento effettuato da GEDI News Network S.p.a., essendo l’atto volto a richiedere provvedimenti solo nei confronti di quest’ultimo; ritenuto infatti che detto reclamo debba ritenersi inammissibile con riferimento:

─ alla richiesta di rimozione «di tutte le registrazioni e/o file audio e video presenti su internet» riguardanti il reclamante, in quanto formulata in termini generici (cfr. art. 142 del Codice);

─ alla richiesta di risarcimento dei danni subìti e patiendi, non avendo il Garante la competenza a pronunciarsi su tale profilo;

PRESO ATTO delle dichiarazioni del titolare – supportate dalla asserita presenza di testimoni (specificamente identificati), nonché dal testo di alcuni messaggi tra il reclamante e il giornalista interessato dal reclamo – secondo le quali, una volta palesata l’avvenuta registrazione della conversazione, il reclamante «al di là dell’iniziale sorpresa» non avrebbe manifestato alcuna obiezione e richiesta di rimozione, limitandosi a chiedere alcune precisazioni sui contenuti del servizio;

PRESO ATTO delle dichiarazioni del reclamante volte a contestare la predetta ricostruzione;

RICORDATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

RILEVATO d’altra parte che non risulta contestato in atti la circostanza che quest’ultimo abbia autonomamente pubblicato sul proprio profilo Facebook (il cui contenuto è visibile ad un ampio pubblico) le immagini e le notizie relative al viaggio del Presidente della Juventus e abbia poi commentato telefonicamente la vicenda con un soggetto la cui professione di giornalista gli era nota e nella piena consapevolezza che da tale conversazione ne sarebbe scaturito un articolo;

RITENUTO pertanto che non possa configurarsi nel caso di specie un’acquisizione di informazioni realizzata mediante l’uso di artifici o pressioni indebite (art. 2 delle citate Regole deontologiche) e che trovi invece applicazione la disposizione del Codice in base alla quale «possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico» (art. 137, comma 3);

RILEVATO inoltre che l’audio dell’intervista non contiene dati ultronei o eccedenti rispetto a quelli riportati nel testo degli articoli pubblicati da GEDI News Network S.p.a., che quanto diffuso, nel suo complesso, non contrasta con il principio di essenzialità dell’informazione di cui al citato art. 137, comma 3 del Codice all’art. 6 delle Regole deontologiche, che la notizia è estremamente recente e che riveste ancora un interesse pubblico;

RITENUTO, pertanto, di dover considerare il reclamo infondato in relazione alla richiesta di rimozione dei file audio e video, presenti in Internet, riconducibili a Gedi News Network S.p.a.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento, per le ragioni di cui in premessa:

a) dichiara inammissibile il reclamo con riferimento alla richiesta di rimozione «di tutte le registrazioni e/o file audio e video presenti su internet» riguardanti il reclamante, e alla richiesta di risarcimento dei danni subìti e patiendi;

b) dichiara infondato il reclamo con riguardo alla richiesta di rimozione dei file audio e video, presenti in Internet, riconducibili a Gedi News Network S.p.a. per le ragioni di cui in premessa.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 17 ottobre 2019

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia