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Provvedimento del 24 ottobre 2019 [9207828]

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[doc. web n. 9207828]

Provvedimento del 24 ottobre 2019

Registro dei provvedimenti
n. 201 del 24 ottobre 2019

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”).

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”).

VISTO il reclamo presentato al Garante in data 25 novembre 2018 dal sig. XX, quale legale rappresentante della XX s..r.l., il quale ha lamentato una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali in relazione al trattamento di informazioni e immagini riguardanti la sua persona da parte della trasmissione televisiva de Le Iene; vista altresì la successiva nota integrativa del 3 dicembre 2018 con la quale ha denunciato la messa in onda , nel corso della puntata del 2 dicembre 2018, di un «servizio diffamante» e lesivo della sua «identità e privacy»;

CONSIDERATO che il reclamante ha rappresentato, in particolare, che il suddetto servizio:

- si basa sull’attività di un suo dipendente che «con telecamere nascoste e video registratori avrebbe illecitamente registrato e ripreso» la sua persona nonché altri dipendenti mentre dichiaravano «determinate circostanze sulla loro vita privata, sull’attività lavorativa...anche non veritiere», allegando a tal fine anche le doglianze sottoscritte dai dipendenti coinvolti;

- ha divulgato, oltre alla sua immagine, il suo nome e cognome, un’immagine della sua autovettura, il nome e il luogo della società di cui è titolare;

VISTA la richiesta con cui il reclamante invita il Garante ad accertare quanto denunciato e «a sanzionare mediaset o chi per essa responsabile per aver violato la [sua] privacy»;

VISTO il servizio oggetto di reclamo dal titolo "...." reperibile on line (https://www.iene.mediaset.it/....)

VISTA la nota del 4 dicembre 2018 con la quale R.T.I. s.p.a. ("Le Iene"), ha risposto di aver trattato i dati del reclamante nel legittimo esercizio della professione giornalistica e nel rispetto del principio di essenzialità dell’informazione rispetto a fatti di interesse pubblico, evidenziando che

- «in coerenza con l’approccio tipico del giornalismo di inchiesta e di denuncia» il servizio «ricostruisce in modo analitico la vicenda umana e lavorativa di un giovane...il quale ha coraggiosamente deciso di raccontare al pubblico televisivo la desolante esperienza di sfruttamento e di personale umiliazione cui insieme ai suoi colleghi è stato sottoposto»;

- la notizia riguarda una vicenda − «in cui si intersecano profili di antigiuridicità (riguardanti anche gli interessi dello Stato), di degrado morale, di arretratezza e di bisogno» − la cui conoscenza è di interesse sociale;

- l’anonimizzazione del reclamante avrebbe comportato anche la necessaria anonimizzazione del denunciante, soluzione che tuttavia avrebbe di fatto contraddetto la scelta di quest’ultimo di rendere note pubblicamente «azioni turpi o illecite» commesse ai danni dei lavoratori dell’azienda del reclamante e compromesso il diritto/dovere di cronaca su tali accadimenti;

VISTA la nota del reclamante del 24 dicembre 2018 il quale ribadisce le proprie doglianze, evidenziando «un danno all’immagine notevole con perdita notevole di incassi e guadagni che ha portato il licenziamento di 3 persone» e rinnovando la richiesta al Garante di «emettere provvedimento che attesti la violazione della privacy diffidando Mediaset alla rimozione censura del video oltre a sanzionarla»;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

RICHIAMATA la normativa applicabile al caso di specie e, in particolare, l’art. 137, comma 3, del Codice, in base al quale:

-  il giornalista può diffondere dati personali, anche senza il consenso dell’interessato, purché ciò avvenga nei limiti posti al diritto di cronaca e, in particolare, nel rispetto del requisito «dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico» (cfr. art. 137, comma 3, del Codice);

- «possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico»

CONSIDERATO che tale disciplina ha trovato conferma anche nel Regolamento (art.85), divenuto direttamente applicabile nel nostro ordinamento in data 25 maggio 2019 e le conseguenti modifiche al Codice introdotte con il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, entrambi atti successivi alla presentazione del reclamo.

CONSIDERATO che la richiesta formulata nel reclamo, seppur non formalmente esplicitata, può ritenersi riconducibile alla fattispecie prevista dall’art.17 del Regolamento (Diritto alla cancellazione –“diritto all’oblio”) la quale prevede espressamente un limite al suo accoglimento «nella misura in cui il trattamento sia necessario per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione»;

RILEVATO che il servizio oggetto di reclamo non contrasta con le disposizioni sopra citate in quanto si riferiscono:

- ad un fatto di cronaca di particolare interesse pubblico e attualità in quanto riconducibile al tema del lavoro nero e sommerso e delle assunzioni irregolari;

- ad una condotta riferibile ad una persona la cui identità acquista rilievo in ragione della qualificazione assunta nel contesto della vicenda, trattandosi di un imprenditore titolare di un’azienda con diversi dipendenti i quali sarebbero stati oggetto del medesimo trattamento lavorativo denunciato dall’intervistato (art. 6 del codice di deontologia dei giornalisti ora rinominato “Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica”, come recentemente riviste con deliberazione del Garante n. 491 del 29 novembre 2018 – pubblicate in G.U. 4 gennaio 2019, n. 3);

- ad una denuncia di irregolarità nella gestione del rapporto di lavoro nei confronti del reclamante-datore di lavoro, resa volontariamente da uno dei dipendenti attraverso un’intervista rilasciata alla redazione de “Le Iene”;

- ad una vicenda denunciata anche all’autorità giudiziaria, come documentano recenti articoli di cronaca (di maggio e di luglio 2019), reperibili in internet, che aggiornano sul caso riportando la notizia relativa ai reati ascritti al reclamante e ai provvedimenti disposti nei suoi confronti;

RITENUTO, per i motivi e alla luce delle disposizioni sopra enunciati, di dover considerare il reclamo infondato.

VISTA la documentazione in atti.

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000.

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento, dichiara il reclamo infondato per i motivi esposti in premessa.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 24 ottobre 2019

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia