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Parere sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in materia di fruizione, mediante Carta Rdc, del beneficio economico spettante ai beneficiari del reddito di cittadinanza - 11 dicembre 2019 [9232574]

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[doc. web n. 9232574]

Parere sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in materia di fruizione, mediante Carta Rdc, del beneficio economico spettante ai beneficiari del reddito di cittadinanza - 11 dicembre 2019

Registro dei provvedimenti
n. 214 del 11 dicembre 2019

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito Regolamento;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito Codice;

Visto il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, che, all’art. 3, comma 15, prevede che il beneficio economico spettante ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza sia ordinariamente fruito entro il mese successivo a quello di erogazione e che, a decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo, l’ammontare di beneficio non speso ovvero non prelevato, ad eccezione di arretrati, è sottratto, nei limiti del 20 per cento del beneficio erogato, nella mensilità successiva a quella in cui il beneficio non è stato interamente speso; il citato comma aggiunge che l’ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilità di beneficio riconosciuto, è comunque decurtato dalla disponibilità, con verifica in ciascun semestre di erogazione;

Visto, inoltre, l’art. 5, comma 6, del medesimo d.l., secondo cui il beneficio economico del reddito di cittadinanza è erogato attraverso la Carta Rdc, la cui emissione - in sede di prima applicazione e fino alla scadenza del termine contrattuale - avviene alle medesime condizioni economiche del servizio affidato ai sensi dell’art. 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (in particolare, commi 32 e 35, lett, b), relativo alla c.d. carta acquisti finalizzata all’acquisto di generi alimentari e al pagamento delle bollette energetiche e delle forniture di gas, con onere a carico dello Stato;

Visto, in particolare, l’ultimo periodo del richiamato art. 3, comma 15, del d.l. 4/2019, il quale affida a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il compito di stabilire le modalità con cui, mediante il monitoraggio dei soli importi complessivamente spesi e prelevati sulla Carta Rdc, si verifica la fruizione del beneficio, le possibili eccezioni, nonché le altre modalità attuative;

Vista la nota del 6 dicembre 2019 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, rappresentando l’urgenza, ha richiesto di parere del Garante sullo schema di decreto da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi del predetto art. 3, comma 15, del d.l. 4/2019;

Rilevato, per i profili di competenza, che, l’art. 4, in particolare, al fine di consentire all’Inps la verifica della fruizione del beneficio attraverso il monitoraggio dei soli importi complessivamente spesi e prelevati sulla Carta Rdc, disciplina i flussi di dati che devono avvenire tra l’Istituto e il Gestore del servizio, prevedendo che:

- all’inizio di ciascun mese, il Gestore fornisce all’Inps il valore del saldo dell’ultimo giorno del mese precedente delle Carte Rdc attive, unitamente al codice fiscale del titolare e all’identificativo della carta per consentire il corretto abbinamento con i dati del nucleo beneficiario; l’Inps tratta i predetti dati al fine di procedere all’applicazione delle eventuali decurtazioni da comunicare al Gestore del servizio in sede di invio delle disposizioni di accredito (comma 5);

- lo scambio di dati tra l’Inps e il Gestore del servizio avviene con le medesime modalità utilizzate per le disposizioni di accredito sulle carte e per la rendicontazione dei pagamenti e comunque adottando misure tecniche e organizzative adeguate al rischio, volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza con riferimento ai rischi derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall’accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, nel rispetto dell’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 (comma 6);

Considerato che lo schema di decreto in esame tiene conto nelle indicazioni fornite nel corso delle interlocuzioni intercorse con l’Ufficio volte ad assicurare il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento alla necessità di specificare puntualmente le informazioni oggetto di trasmissione tra Gestore e Inps e viceversa, limitando la comunicazione ai dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, nonché di garantire un livello di sicurezza adeguato rispetto ai rischi;

Ritenuto che lo schema di decreto conferma l’impianto stabilito dall’art. 3, comma 15, del d.l. 4/2019, secondo cui il monitoraggio degli importi, da parte dell’Inps, deve avere ad oggetto solamente quelli complessivamente spesi e prelevati nel mese di riferimento, risultando così pienamente conforme ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e di minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1, lett. a), e c), del Regolamento);

Ritenuto, altresì, che lo schema prevede che lo scambio di dati tra l’Inps e il Gestore del servizio, di cui all’art. 4, comma 5, dello schema di decreto in esame, debba avvenire adottando misure tecniche e organizzative volte a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento (artt. 5, par. 1, lett. f), 25 e 32 del Regolamento), quali l’utilizzo di canali di trasmissione sicuri e l’adozione di meccanismi di mutua autenticazione dei sistemi coinvolti nello scambio di dati, che dovranno essere specificati nell’apposita convenzione da stipulare con il Gestore ai sensi dell’art. 12, comma 2, del d.l. 4/2019;

Ritenuto, pertanto, che sullo schema di decreto in esame non vi sono rilievi da formulare;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIO’ PREMESSO, IL GARANTE:

ai sensi dell’art. 36, par. 4, del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in materia di fruizione, mediante Carta Rdc, del beneficio economico spettante ai beneficiari del reddito di cittadinanza, da adottarsi ai sensi dell’art. 3, comma 15, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4.

Roma, 11 dicembre 2019

IL PRESIDENTE
SORO

IL RELATORE
SORO

IL SEGRETARIO GENERALE
BUSIA

Scheda

Doc-Web
9232574
Data
11/12/19

Argomenti


Tipologie

Parere del Garante

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