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Provvedimento del 27 novembre 2019 [9236677]

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[doc. web n. 9236677]

Provvedimento del 27 novembre 2019

Registro dei provvedimenti
n. 213 del 27 novembre 2019

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante e regolarizzato in data 23 ottobre 2018, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, con il quale XX, rappresentato e difeso dall'avv. XX, ha chiesto di ordinare a Google LLC la rimozione, dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo, di alcuni URL collegati ad una vicenda giudiziaria nella quale il medesimo è stato coinvolto, ritenendo che le originarie finalità di cronaca siano venute meno, trattandosi di fatti risalenti al 2012, ed eccependo che molte delle informazioni contenute nei relativi articoli siano false e fuorvianti;

CONSIDERATO che l'interessato ha, in particolare, lamentato il pregiudizio derivante alla propria reputazione personale e professionale dalla permanenza in rete di informazioni ormai risalenti nel tempo ed in parte inesatte, nonché la violazione del principio della presunzione di innocenza da parte degli organi di stampa che, nel ricostruire la vicenda, avrebbero utilizzato modalità tali da far ritenere che la responsabilità penale dell'interessato sia stata già accertata quale esito di un processo concluso, ma che, in realtà, è ancora in corso;

VISTA la nota del 5 dicembre 2018 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto di reclamo;

VISTA la nota del 20 dicembre 2018 con la quale con la quale Google LLC, rappresentata e difesa dagli avv.ti XX, XX e XX, ha comunicato:

che gli URL indicati con i nn. 1, 2 e 3 a pag. 1 della memoria non vengono restituiti dal motore di ricerca Google Web Search a fronte di ricerche effettuate tramite il nome del reclamante;

di non poter accogliere la richiesta con riguardo ai restanti URL ritenendo non sussistenti, nel caso in esame, i presupposti per l'esercizio del diritto all'oblio trattandosi di contenuti risalenti ad epoca recente (febbraio 2015) e riguardanti informazioni relative ad un procedimento penale riferito a reati gravi per i quali l'interessato, insieme ad altri soggetti con cui avrebbe formato una celebre XX, "è attualmente imputato ed è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari";

di ritenere pertanto la conoscibilità di dette informazioni rispondente all’interesse pubblico;

che, ai fini del contemperamento tra diritto all'oblio ed interesse pubblico alla reperibilità della notizia, rileva anche la natura giornalistica dei contenuti dei quali è chiesta la rimozione in quanto pubblicati su "una testata giornalistica registrata";

VISTA la nota del 5 gennaio 2019 con la quale il reclamante ha rilevato che il riscontro fornito dalla resistente, in quanto reso sulla base delle informazioni desumibili dagli articoli contestati, costituirebbe la dimostrazione del fatto che le stesse siano "distorte, fuorvianti e [idonee ad indurre] in errore il lettore" in quanto:

pur se, come sostenuto da controparte, gli articoli riportano gli eventi al febbraio 2015, il fatto di reato risale al dicembre del 2012;

non esisterebbe alcuna "XX", in quanto la dicitura impiegata negli articoli contestati è esclusivamente giornalistica e finalizzata ad indicare una specifica tecnica utilizzata per effettuare una certa tipologia di rapine, ma non troverebbe alcun riscontro negli atti processuali;

la polizia avrebbe ribadito più volte, "in sede testimoniale, che XX era sconosciuto agli uffici di P.G. e [che] non è [stata] contestata l'associazione" con altri soggetti;

i giornalisti avrebbero scritto gli articoli senza acquisire gli atti processuali e senza seguire le vicende che lo hanno riguardato, attribuendo peraltro al medesimo una serie di reati in ordine ai quali non sarebbe mai stato imputato; 

VISTE le note del 16 aprile e del 26 giugno 2019 con le quali l'interessato ha rilevato la particolare lesività, per la propria dignità e per la propria reputazione professionale, delle foto segnaletiche che lo ritraggono, "con tanto di logo della Polizia di Stato", contenute all'interno di alcuni degli articoli oggetto di contestazione e rese peraltro disponibili nella sezione "immagini" di Google;

VISTA la nota del 30 luglio 2019 con la quale il titolare del trattamento ha dichiarato di aver rimosso ulteriori URL tra quelli oggetto di reclamo – nello specifico corrispondenti a quelli indicati nella memoria depositata nel corso del procedimento con i nn. 9 e 12 – non avendo individuato all’interno delle pagine web reperibili attraverso di essi il nome del reclamante, ribadendo la propria posizione con riguardo agli altri;

VISTA la nota datata 28 ottobre 2019 con la quale il reclamante ha ribadito la richiesta di rimozione avanzata con il reclamo, individuando, nello specifico, gli URL collegati a pagine web contenenti la sua fotografia;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

come comunicato da Google alle Autorità di controllo europee, il trattamento di dati personali connesso all’utilizzo del proprio motore di ricerca da parte degli utenti risulta direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC avente sede negli Stati Uniti;

la competenza del Garante a trattare i reclami proposti nei confronti della società resistente risulta pertanto fondata sull’applicazione dell’art. 55, par. 1, del Regolamento in quanto la società risulta stabilita all'interno del territorio italiano tramite Google Italy, secondo i principi fissati dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 13 maggio 2014 (causa C-131/12);

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

PRESO ATTO che la società resistente ha comunicato che:

gli URL indicati con i nn. 1, 2 e 3 nella memoria depositata nel corso del procedimento non risultano reperibili in associazione al nominativo dell'interessato;

quelli indicati nella medesima memoria con i nn. 9 e 12 sono stati rimossi dai risultati di ricerca relativi al nome del reclamante;

RITENUTO, pertanto, che con riguardo ad essi non sussistano i presupposti per l'adozione di provvedimenti in merito da parte dell'Autorità;

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione degli ulteriori URL indicati nell'atto introduttivo che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per ritenere legittimamente esercitato il diritto all’oblio, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea;

RILEVATO che:

la vicenda riportata negli articoli indicati nell'atto di reclamo riguarda un procedimento penale attivato nei confronti di alcuni soggetti, tra i quali il reclamante, avente ad oggetto la contestazione di fatti gravi per i quali risultano tuttora in corso i relativi accertamenti giudiziari, circostanza da cui discende che la conoscibilità della medesima debba tuttora ritenersi rispondente all'interesse pubblico;

le doglianze espresse dall'interessato con riguardo alla difformità tra la ricostruzione giornalistica dei fatti e la propria posizione processuale, non essendo stata peraltro suffragata da idonei elementi probatori, non può costituire oggetto di valutazione da parte dell'Autorità che non ha la competenza, né gli strumenti per condurre accertamenti in ordine alla veridicità dei contenuti riportati, potendo intervenire, se del caso, solo laddove emergano, con esclusivo riferimento ai dati personali, inesattezze in termini oggettivamente riscontrabili;

diversa valutazione deve, tuttavia, essere effettuata con riguardo agli articoli reperibili attraverso gli URL indicati nella memoria del titolare del trattamento con i nn. 7, 10, 11, 14 e 15 in quanto contenenti, a corredo della narrazione dei fatti, fotografie ritraenti i soggetti coinvolti nella vicenda in posizione frontale, inserite, in alcuni casi, all’interno di un video contenente anche le immagini relative ai luoghi nei quali hanno avuto luogo i fatti contestati;

tali fotografie, sia per le caratteristiche dell’inquadratura che per la presenza al loro interno del logo istituzionale della Polizia di Stato, sembrano riconducibili alla categoria delle foto segnaletiche o comunque alla titolarità (o al possesso) delle forze dell’ordine la cui diffusione, da parte di tali organi, può avvenire solo per il perseguimento di specifiche finalità di giustizia e polizia;

l’odierno reclamo è stato proposto dall’interessato nei confronti del gestore del motore di ricerca che, in quanto hosting provider, non può ritenersi responsabile del trattamento originario posto in essere dagli editori delle testate giornalistiche, i quali tuttavia, non essendo stati destinatari delle richieste dell’interessato, non sono stati parte dell’odierno procedimento; né l’Autorità ha potuto valutare la diversa istanza, sia pure emersa successivamente alla proposizione dell’atto introduttivo, diretta ad ottenere la rimozione di tali fotografie anche dalla sezione “Immagini” del motore di ricerca, posto che l’interessato non ha provveduto ad indicare gli specifici URL corrispondenti ad esse che sono differenti da quelli che identificano le originarie pagine web che le contengono;

in virtù delle criticità riscontrate nel trattamento sopra descritto, l’Autorità, nel riservarsi di attivare uno specifico procedimento al fine di verificare la legittimità dell’avvenuta diffusione delle predette immagini, reputa opportuno, nelle more del relativo svolgimento, adottare misure volte a limitare provvisoriamente l’indicizzazione degli URL collegati agli articoli che le contengono tenuto conto della loro insita potenzialità lesiva per i diritti dell’interessato;

il contemperamento con l’interesse del pubblico ad accedere ad informazioni riguardanti la vicenda sottostante, e da ritenersi tuttora attuali, resta comunque garantito dalla reperibilità ne web degli articoli contenenti la sola parte descrittiva dei fatti, o nei quali siano comunque presenti immagini di contesto neutre;

RITENUTO, con riguardo agli URL indicati nella memoria del titolare del trattamento con i nn. 7, 10, 11, 14 e 15, di dover quindi disporre nei confronti di Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e f), la misura della limitazione provvisoria del trattamento, da adottarsi con effetto immediato dalla ricezione del presente provvedimento, riferita all’ulteriore diffusione delle immagini descritte in premessa quale effetto della reperibilità in rete, in associazione al nominativo dell’interessato, degli URL connessi agli articoli che le contengono;

RITENUTO di doversi riservare la definitiva valutazione della fondatezza della richiesta di rimozione avanzata dell’interessato alla luce degli esiti istruttori dei procedimenti che saranno attivati da parte dell’Autorità in merito alla diffusione delle citate immagini;

RITENUTO, per le ragioni sopra descritte, di dover invece dichiarare il reclamo infondato con riguardo ai restanti URL;

RILEVATO che, in caso di inosservanza di quanto disposto dal Garante, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento e la sanzione penale di cui all’art. 170 del Codice;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

prende atto di quanto comunicato dalla società resistente in ordine alla non reperibilità in associazione al nominativo dell'interessato degli URL individuati nella memoria della medesima con i nn. 1, 2 e 3, nonché dell’avvenuta rimozione degli URL indicati con i nn. 9 e 12 e pertanto ritiene che non vi siano i presupposti per l'adozione di provvedimenti in merito da parte dell'Autorità;

dispone, con riguardo agli URL indicati nella memoria del titolare del trattamento con i nn. 7, 10, 11, 14 e 15, nei confronti di Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e f), la misura della limitazione provvisoria del trattamento, da adottarsi con effetto immediato dalla ricezione del presente provvedimento, riferita all’ulteriore diffusione delle immagini descritte in premessa quale effetto della reperibilità in rete, in associazione al nominativo dell’interessato, degli URL connessi agli articoli che le contengono;

si riserva, in ordine ai contenuti reperibili tramite detti URL, di effettuare gli opportuni accertamenti al fine di verificare la legittimità dell’avvenuta diffusione, da parte dei titolari originari, delle immagini contestate e di valutare, sulla base del loro esito, la fondatezza della richiesta avanzata dall’interessato con il presente reclamo;

dichiara il reclamo infondato con riguardo ai restanti URL.

Il Garante, ai sensi dell'art. 157 del Codice, richiede a Google LLC di comunicare, entro venti giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto prescritto nel presente provvedimento e di fornire comunque riscontro adeguatamente documentato Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 166 del Codice.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 27 novembre 2019

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia