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Provvedimento dell'11 febbraio 2021 [9576735]

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[doc. web n. 9576735]

Provvedimento dell'11 febbraio 2021

Registro dei provvedimenti
n. 57 dell'11 febbraio 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof Pasquale Stanzione, presidente, della prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, del dott. Agostino Ghiglia e dell’avv. Guido Scorza, componenti, e del cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, e regolarizzato in data 27 gennaio 2020 con cui XX ha lamentato l’avvenuta diffusione del suo nome  e cognome all’interno di un post pubblicato in data 13 dicembre 2019 da Center Studio Società Sportiva Dilettantistica S.r.l., titolare di una palestra presso la quale la medesima era iscritta, in risposta ad una recensione negativa riguardante l’attività prestata dalla resistente da lei divulgata nell’ambito del servizio Google My Business, chiedendo pertanto la cancellazione dei propri dati personali contenuti all’interno del predetto post;

CONSIDERATO che la reclamante ha, in particolare, lamentato il pregiudizio subito per effetto dell’indebita divulgazione di dati idonei a svelarne l’identità tenuto conto del fatto che il commento era stato da lei pubblicato avvalendosi di uno pseudonimo e che, fermo restando il diritto di replica spettante al titolare, quest’ultimo avrebbe potuto esercitarlo senza diffondere informazioni idonee ad identificarla, precisando che, a fronte della richiesta di rimozione inviata al titolare del trattamento anteriormente alla proposizione del reclamo, il medesimo non ha indicato le specifiche ragioni ostative alla soddisfazione del diritto esercitato;

VISTA la nota del 17 febbraio 2020 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto di reclamo e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste della reclamante;

VISTA la nota del 2 marzo 2020 con la quale il titolare del trattamento ha comunicato che:

la recensione rilasciata dalla reclamante nel sito ufficiale del centro sportivo gestito dal medesimo – utilizzando un account Facebook pubblico ed un nickname – risultava diretta a “screditare sia il buon nome della storica società (…) che degli addetti alla vendita promozionale abbonamenti in palestra”;

è prassi dell’azienda, “al momento dell’ingresso di un nuovo socio in palestra, raccogliere i dati identificativi dell’utente, previo consenso scritto al trattamento dei dati personali, con relativa apertura di scheda anagrafica nel programma aziendale (…) ai fini di un monitoraggio di frequenza e relativa copertura assicurativa”;

il riscontro alla recensione negativa è stato reso al solo fine di salvaguardare l’immagine dell’azienda, non ravvisandosi nella propria condotta alcuna violazione, ma “la semplice richiesta di firma della recensione con il reale nome identificativo di cui l’azienda era a conoscenza” per quanto sopra descritto;

VISTA la nota del 2 marzo 2020 con la quale la reclamante ha ribadito la richiesta di cancellazione dei propri dati personali pubblicati in rete, rappresentando che la circostanza dell’avvenuta comunicazione degli stessi allo scopo di fruire dei servizi del centro sportivo non determina il venir meno del dovere di riservatezza al quale è tenuto il titolare del trattamento, tenuto conto del fatto che la relativa autorizzazione era stata conferita “ai soli fini della frequentazione del centro e non alla divulgazione” pubblica;

VISTA la nota del 28 settembre 2020 con la quale l’Autorità ha chiesto alla società resistente di fornire le proprie osservazioni riguardo alle circostanze dedotte dall’interessata nell’ultima comunicazione trasmessa e la successiva nota del 1° ottobre 2020 con la quale il titolare del trattamento ha replicato dichiarando di aver disposto la cancellazione dei dati personali della reclamante dalla propria banca dati, senza tuttavia fornire alcun riscontro riguardo al post pubblicato in rete;

VISTA la nota del 6 novembre 2020 con la quale l'Autorità, sulla base delle evidenze emerse, ha comunicato a Center Studio Società Sportiva Dilettantistica S.r.l.  l’avvio del procedimento di cui all’art. 166, comma 5, del Codice per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, notificando le presunte violazioni di legge individuate, nel caso di specie, nella rilevata diffusione di dati personali dell’interessata con modalità che apparivano non conformi al principio di essenzialità dell’informazione, nonché a quelli di liceità, correttezza e finalità del trattamento (art. 5, par. 1, lett. a) e b), del Regolamento, art. 137, comma 3, del Codice, art. 6 delle Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica); con la medesima nota è stata altresì contestato alla resistente di non aver indicato all’interessata, a fronte dell’istanza di cancellazione trasmessa da quest’ultima anteriormente alla proposizione del reclamo, le specifiche ragioni del diniego opposto in contrasto con quanto previsto dall’art. 12, par. 3, del Regolamento;

VISTA la nota del 7 dicembre 2020 con la quale il titolare del trattamento, in riscontro a quanto rilevato dall'Autorità, ha ribadito di aver disposto la cancellazione dei dati della reclamante dalla propria banca dati, spiegando che le ragioni del ritardo rispetto alle richieste avanzate dall’interessata sono state causate da ragioni di impedimento oggettivo legate alla chiusura dell’attività del centro sportivo per effetto dell’emergenza epidemiologica;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO che il trattamento oggetto di contestazione, essendo riferito alla diffusione di dati personali contenuti in commenti pubblicati in rete, deve essere ricondotto nell’ambito delle finalità giornalistiche ed altre manifestazioni del pensiero di cui all’art. 136 del Codice e che pertanto, nel caso in esame, trovano applicazione le corrispondenti disposizioni del predetto Codice, nonché le Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (G.U. del 4 gennaio 2019, n. 3, di seguito “Regole deontologiche”);

RILEVATO che:

il titolare del trattamento, nel formulare la risposta ad un commento negativo pubblicato in rete dalla reclamante mediante utilizzo di uno pseudonimo, ha pubblicato le generalità di quest’ultima svelandone l’identità, nota al medesimo – secondo quanto dallo stesso dichiarato nel corso del procedimento – per effetto dell’avvenuta registrazione dei dati dell’interessata disposta al fine di consentirle di fruire dei servizi resi dal centro sportivo;

tale condotta non risulta giustificata dal fine di manifestare liberamente il proprio pensiero tenuto conto del fatto che, a fronte della volontà dell’interessata di tenere celata la propria identità resa evidente dall’utilizzo di uno pseudonimo, il titolare avrebbe potuto esprimere la propria opinione senza doverne diffondere i dati identificativi con ciò travalicando i limiti di essenzialità dell’informazione e violando altresì le indicazioni di cui all’art. 5, par. 1, lett. b) del Regolamento – che stabilisce che “i dati siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità” – avendo utilizzato, per identificarla, i dati della medesima detenuti ad altro scopo;

a fronte della richiesta di cancellazione dei propri dati personali avanzata dall’interessata anteriormente alla proposizione del reclamo, la resistente non ha esplicitato alla medesima le ragioni del diniego, ponendo in essere una condotta contraria alla disposizione di cui all’art. 12, par. 3, del Regolamento;

RITENUTO, per le ragioni sopra esposte, che:

il riscontro reso oralmente all’interpello formulato dall’interessata anteriormente alla proposizione del reclamo non possa ritenersi conforme a quanto previsto dall’art. 12, par. 3, del Regolamento per mancata indicazione delle ragioni poste a base del diniego alla richiesta di cancellazione;

la diffusione di dati personali identificativi dell’interessata pubblicati all’interno del post pubblicato dal titolare del trattamento sia avvenuta in contrasto con gli artt. 5, par. 1, lett. a) e b), del Regolamento e 137, comma 3, del Codice, nonché con l’art. 6, comma 1, delle Regole deontologiche e che pertanto il relativo trattamento, in quanto effettuato con le predette modalità, sia da reputarsi illecito;

CONSIDERATO che:

il titolare del trattamento ha comunicato nel corso del procedimento di aver provveduto alla cancellazione dei dati personali dell’interessata detenuti dal medesimo, soddisfacendo così il diritto di cancellazione da lei esercitato in merito al quale non sussistono i presupposti per l’adozione di specifiche misure da parte dell’Autorità;

non risultano precedenti analoghe violazioni commesse dal medesimo titolare;

alla luce di tali elementi si reputa pertanto proporzionata l’applicazione della misura dell’ammonimento;

RITENUTO che il titolare, ai sensi di cui all’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, debba essere ammonito in ordine all’esigenza, allorché agisca attraverso l’utilizzo di siti web, blog o altri sistemi di diffusione del pensiero, di adeguarsi integralmente alle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati in ambito giornalistico e di libera manifestazione del pensiero, con particolare riguardo alle misure da adottare per salvaguardare la riservatezza e la dignità degli interessati, oltreché a quelle che disciplinano il principio di finalità nel trattamento di dati personali;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, in ordine alle violazioni e alle misure adottate nel caso di specie in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE dott. Agostino Ghiglia;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

a) prende atto di quanto dichiarato dal titolare del trattamento in ordine alla disposta cancellazione dei dati personali dell’interessata detenuti dal medesimo, ivi compreso il post pubblicato in rete ed oggetto di reclamo;

b) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento, con riferimento alle violazioni accertate nel corso del presente procedimento, ammonisce Center Studio Società Sportiva Dilettantistica S.r.l. in ordine all’esigenza di adeguarsi integralmente alle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati in ambito giornalistico e di libera manifestazione del pensiero, con particolare riguardo alle misure da adottare per salvaguardare la riservatezza e la dignità degli interessati, oltreché a quelle che disciplinano il principio di finalità nel trattamento di dati personali.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 11 febbraio 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei