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Provvedimento del 29 aprile 2021 [9682210]

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[doc. web n. 9682210]

Provvedimento del 29 aprile 2021

Registro dei provvedimenti
n. 178 del 29 aprile 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 27 aprile 2020 con il quale XX ha chiesto di ordinare a Google LLC la rimozione, dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo, di alcuni URL collegati ad articoli relativi a vicende giudiziarie nelle quali il medesimo è stato coinvolto, rilevando il pregiudizio personale e professionale subito in considerazione del fatto che parte degli eventi descritti sarebbero stati superati da fatti successivi, senza che di questi ultimi sia stata fatta menzione all’interno dei predetti articoli, e denunciando la portata diffamatoria della maggior parte di essi;

CONSIDERATO che l'interessato ha, in particolare, rilevato che:

gli URL indicati nell’atto di reclamo con i nn. 1, 2, 5 e 7 risultano collegati ad articoli che riportano la notizia del proprio arresto, informazione quest’ultima “smentita processualmente (…) poiché la misura cautelare disposta (..) è stata successivamente revocata e dichiarata illegittima” a distanza di pochi giorni dalla sua esecuzione;

l’interesse del pubblico a conoscere determinate informazioni può ritenersi sussistente solo laddove le stesse siano riportate in maniera veritiera e siano aggiornate, circostanza quest’ultima che risulta carente nel caso di specie posto che “leggendo (…) [gli] articoli [segnalati] risulta che” egli si trovi ancora agli arresti domiciliari;

molti articoli riportano poi informazioni false anche con riguardo ai reati contestati nei procedimenti nei quali è stato coinvolto e contengono altresì affermazioni diffamatorie riguardo alle quali il medesimo ha provveduto a sporgere querela nei confronti dei relativi autori;

VISTA la nota del 16 luglio 2020 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la nota del 17 settembre 2020 con la quale Google LLC ha rilevato:

che con riguardo agli URL indicati con i nn. da 1 a 3 nella prima pagina del riscontro fornito, di non poter adottare alcun provvedimento trattandosi di pagine web che “non risultano visualizzate tra i risultati di ricerca di Google associati al nome del reclamante”;

che, nel merito, il reclamo proposto dall’interessato deve ritenersi inammissibile in quanto “esclusivamente basato sulla tutela della reputazione, dell’onore e dell’immagine del [medesimo], piuttosto che sulla tutela dei suoi dati personali”, tenuto conto del fatto che quest’ultimo lamenta esclusivamente l’asserito carattere diffamatorio degli articoli giornalistici oggetto di contestazione che, come tale, può essere azionato innanzi all’autorità giudiziaria non rientrando nella competenza del Garante e richiamando, a conferma di quanto dedotto, le numerose iniziative giudiziarie intraprese dal reclamante nei confronti degli autori dei predetti articoli;

di non poter comunque aderire alla richiesta di rimozione degli URL indicati con i nn. da 1 a 4 nella seconda pagina del riscontro tenuto conto del fatto che, con riguardo ai relativi contenuti, non si reputano sussistenti i presupposti per l’esercizio del diritto all’oblio in quanto relativi ad articoli di pubblicazione recente (2019) riferiti a procedimenti penali per fatti gravi nei quali è stato coinvolto il reclamante – nello specifico “XX” ed una condanna in primo grado “XX” – nell’esercizio della sua attività professionale di XX;

la natura giornalistica dei contenuti in quanto corrispondenti ad articoli pubblicati da testate di rilievo nazionale;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 3, par. 1;

il trattamento di dati personali connesso all'utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

PRESO ATTO che, con riguardo agli URL individuati con i nn. da 1 a 3 nella prima pagina del riscontro trasmesso da Google, quest’ultima ha dichiarato di non poter adottare alcun provvedimento trattandosi di pagine web che “non risultano visualizzate tra i risultati di ricerca di Google associati al nome del reclamante” e ritenuto pertanto, con riguardo ai sopra indicati URL, che non vi siano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità;

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione dei restanti URL indicati nell'atto introduttivo avanzata nei confronti di Google LLC, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all’oblio ai sensi degli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, del Regolamento, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

RILEVATO, con riguardo agli URL indicati con i nn. 1, 2 e 4 nella seconda pagina del riscontro di Google, che:

gli stessi rimandano a contenuti che risultano collegati alla vicenda per la quale l’interessato è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, successivamente revocata dal Tribunale del riesame al quale il medesimo ha fatto ricorso;

gli articoli reperibili tramite gli URL indicati con i nn. 1 e 2 appaiono disponibili nella loro versione integrale solo ai sottoscrittori di specifico abbonamento, risultando visibile in rete solo un breve estratto nel quale viene dato espressamente risalto alla circostanza dell’intervenuto arresto senza tuttavia dare conto del successivo aggiornamento legato alla revoca della misura cautelare inflitta;

tali brevi abstract, in assenza di ulteriori articoli reperibili in rete in grado di fornire un’informazione più ampia e completa in merito alle vicende che hanno coinvolto l’interessato, non siano idonei a conservare una valenza informativa autonoma neppure nella prospettiva dell’eventuale ricostruzione della progressione avuta dalla vicenda;

la pagina connessa all’URL indicato con il n. 3, oltre a contenere un estratto informativo insufficiente e non aggiornato in merito alla vicenda in esame, presenta al suo interno un link che, introdotto con il fine di agevolare il collegamento con la versione integrale dell’articolo, rimanda attualmente ad una pagina priva di contenuto, presumibilmente rimosso dallo stesso webmaster;

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, che gli elementi informativi desumibili dalle pagine connesse agli URL in parola siano insufficienti, in quanto tali, a fornire agli utenti della rete indicazioni utili ed aggiornate con riferimento alla persona dell’interessato tali da potersi reputare prevalenti sulle richieste avanzate dal medesimo  e di dover conseguentemente considerare il reclamo fondato in ordine alla richiesta di rimozione dei sopra indicati URL dovendosi ingiungere a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, di disporne la rimozione quali risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell’interessato, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

RITENUTO, ai sensi dell’art, 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di Google LLC in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

RILEVATO, tuttavia, che la misura adottata nel caso in esame nei confronti della predetta società discende da una valutazione effettuata dall’Autorità sulla base delle specificità del singolo caso e che, pertanto, l’iscrizione di essa nel registro interno sopra citato non potrà essere ritenuta, in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, quale precedente pertinente ai fini previsti dall’art. 83, par. 2) lett. c), del Regolamento;

RILEVATO che, in caso di inosservanza di quanto disposto dal Garante, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento; 

RILEVATO invece, con riguardo all’URL indicato con il n. 3 nella seconda pagina del riscontro di Google, che:

i contenuti ad esso collegati, pubblicati in epoca recente, sono di natura diversa da quelli riportati negli URL di cui sopra e sui quali risulta essenzialmente fondato il reclamo;

gli stessi attengono ad iniziative economiche asseritamente promosse dall’interessato, unitamente ad altri soggetti, in ordine alle quali l’autore dell’articolo esprime il proprio pensiero critico;

non si ravvisa pertanto, nel caso in esame, la sussistenza dei presupposti per l’esercizio del diritto all’oblio, né si rilevano ulteriori circostanze idonee a consentire una positiva valutazione della richiesta di rimozione posto che l’Autorità non ha competenza in ordine all’accertamento della falsità di circostanze di fatto, e dunque della potenziale portata diffamatoria di un contenuto, spettando quest’ultimo all’autorità giudiziaria alla quale l’interessato potrà eventualmente rivolgersi;

RITENUTO di dover dichiarare il reclamo infondato con riguardo alla richiesta di rimozione del sopra indicato URL;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

a) prende atto, con riguardo agli URL individuati con i nn. da 1 a 3 nella prima pagina del riscontro trasmesso da Google, di quanto dichiarato da quest’ultima in ordine al fatto che si tratti di pagine web non visualizzate tra i risultati di ricerca associati al nome del reclamante e ritiene pertanto, con riguardo ai sopra indicati URL, che non vi siano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità;

b) dichiara il reclamo fondato con riguardo alla richiesta di rimozione degli URL indicati con i nn. 1, 2 e 4 nella seconda pagina del riscontro del titolare e, per l’effetto, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, ingiunge a Google LLC di disporne la rimozione quali risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell'interessato, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

c) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di Google LLC in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo, senza tuttavia attribuire a tale annotazione – per le ragioni di cui in premessa – valore di precedente in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, ai fini previsti dall’art. 83, par. 2), lett. c), del Regolamento;

d) dichiara il reclamo infondato con riguardo all’URL indicato con il n. 3 nella seconda pagina del riscontro del titolare del trattamento.

Ai sensi dell'art. 157 del Codice, si invita Google LLC a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 166 del Codice.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 29 aprile 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei