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Provvedimento del 13 maggio 2021 [9691032]

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[doc. web n. 9691032]

Provvedimento del 13 maggio 2021

Registro dei provvedimenti
n. 195 del 13 maggio 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTE le Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (G.U. del 4 gennaio 2019, n. 3, di seguito “Regole deontologiche”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 21 aprile 2020 con il quale XX ha chiesto, con riferimento ad un articolo relativo ad una vicenda giudiziaria nella quale il medesimo è stato coinvolto ed in relazione alla quale è stato successivamente assolto, di ordinare a Il Sole 24 Ore S.p.A., in qualità di editore dell’omonimo quotidiano, di disporne la rimozione, unitamente ad eventuali ulteriori articoli pubblicati con riguardo alla medesima vicenda, nonché a Google LLC di effettuare la deindicizzazione del proprio nominativo “evitando così che il motore di ricerca rimandi ad articoli obsoleti, non veritieri e comunque lesivi della [propria] persona ancora presenti sul web”;

CONSIDERATO che l’interessato ha, in particolare, lamentato il pregiudizio derivante alla propria reputazione personale e professionale dalla perdurante reperibilità dell’articolo pubblicato da Il Sole 24 Ore S.p.A., nonché di ulteriori articoli rinvenibili tramite il motore di ricerca gestito da Google che riportano notizie obsolete riguardanti un procedimento penale nel quale il medesimo è stato coinvolto e che si è poi concluso con una sentenza di assoluzione che  ha accertato la propria totale estraneità;

VISTA la nota del 1° giugno 2020 con la quale l’Autorità ha chiesto ai titolari del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la nota datata 22 giugno 2020 con la quale Il Sole 24 Ore S.p.A. ha rappresentato:

che il XX veniva pubblicato un articolo – dal titolo “XX” – nel quale il reclamante veniva identificato con il solo nome di battesimo e l’iniziale del cognome, ovvero senza l’indicazione delle sue generalità, “il che lo rendeva non visualizzabile a mezzo dei motori di ricerca”;

che nel testo dell’articolo non è stata inserita alcuna informazione che ne consentisse l’identificazione, omettendo, tra l’altro, di indicare la ragione sociale delle società coinvolte nella vicenda, nonché la descrizione dettagliata dei beni posti sotto sequestro;

che, a conferma della correttezza di quanto riportato all’interno dell’articolo, l’editore non ha mai ricevuto alcuna richiesta di rettifica, né altro genere di doglianza sino al 9 marzo 2020, data in cui l’interessato, essendosi riconosciuto nell’XX oggetto della misura indicata nell’articolo, ha chiesto la rimozione di quest’ultimo asserendone l’illegittimità in ragione dell’intervenuta assoluzione;

che tale ultima circostanza risultava idonea a confermare la correttezza dell’operato dell’editore con riguardo all’articolo originariamente redatto, il quale, a seguito dell’’interpello dell’interessato, ha chiesto a quest’ultimo di produrre la documentazione necessaria a comprovare quanto affermato in ordine all’evoluzione della vicenda giudiziaria;

che in data 27 marzo 2020 l’interessato ha eccepito che l’anonimizzazione dell’articolo non fosse tale da impedirne l’identificabilità sulla base delle circostanze ivi descritte ed ha altresì prodotto copia dei dispositivi di primo e secondo grado che avevano accertato la sua estraneità ai fatti contestati, diffidando tuttavia l’editore dal divulgarne il contenuto ed impedendo con ciò ad esso di disporre l’aggiornamento;

di aver comunque provveduto a disporre la deindicizzazione dell’articolo, ritenendo quest’ultima una misura adeguata al caso di specie, ed ha rilevato che le contestazioni successivamente mosse con l’atto di reclamo in ordine alla perdurante visibilità dell’articolo tramite motore di ricerca fossero una conseguenza dell’intervenuta indicizzazione del nome dell’interessato effettuata dal gestore del motore di ricerca stesso;

che la circostanza dell’intervenuto coinvolgimento del reclamante in un procedimento penale nel XX corrisponde ad un fatto realmente accaduto e di sicuro interesse pubblico rendendo con ciò legittimo il trattamento ab origine effettuato per finalità di cronaca giornalistica, nonché quello successivamente posto in essere a fini documentaristici attraverso la sua conservazione nell’archivio del giornale, profilo quest’ultimo che impedisce l’accoglimento della richiesta di rimozione avanzata dall’interessato;

che, in difetto dei presupposti per disporre la rimozione, ha comunque provveduto a richiedere la deindicizzazione dell’articolo nonostante il lasso di tempo decorso dall’esito finale della vicenda fosse esiguo (fine del 2018);

VISTA la nota del 22 giugno 2020 con la quale Google ha comunicato:

di aver provveduto a disporre la deindicizzazione dell’articolo in questione già prima della presentazione del reclamo al Garante, precisando con riguardo ad un ulteriore URL oggetto di richiesta di rimozione – indicato con il n. 2 nella prima pagina del riscontro fornito - che lo stesso rimanda ad una pagina generica e non ad uno specifico URL non rendendo con ciò possibile alcun intervento;

con riguardo alla richiesta dell’interessato di deindicizzare il suo nominativo per impedire che quest’ultimo rimandi a contenuti obsoleti o falsi, che tale pretesa non può essere accolta “essendo possibile intervenire solo su specifici contenuti indicizzati per il nome del reclamante ed identificati per URL e non sulla generalità dei risultati indicizzati per un dato nominativo”;

VISTA la nota del 25 giugno 2020 con la quale il reclamante ha:

rilevato la perdurante visibilità tramite il motore di ricerca gestito da Google di pagine di diversi siti web contenenti articoli divenuti ormai obsoleti ed ha chiesto all’Autorità di intervenire al fine di ordinare “l’immediata deindicizzazione” del proprio nominativo;

contestato quanto dichiarato da Il Sole 24 Ore S.p.A. in quanto non corrisponderebbe al vero che l’articolo risultasse anonimizzato sin dall’originaria pubblicazione tenuto conto che conteneva informazioni tali da ricondurre alla sua persona - citando ad esempio il nome dell’imbarcazione di proprietà della società della quale era socio di maggioranza e procuratore - e che, diversamente da quanto sostenuto dalla resistente, successivamente all’inoltro della documentazione giudiziaria richiesta non avrebbe più ricevuto alcuna notizia;

evidenziato di aver fatto richiamo alla mancata rettifica dell’articolo - che il giornale avrebbe dovuto spontaneamente effettuare non appena appresa la notizia dell’intervenuta assoluzione – come emergerebbe dall’esame del contenuto della lettera di diffida trasmessa all’editore il 28 aprile 2020 e che il mancato aggiornamento dell’articolo sarebbe riferibile ad una scelta effettuata dal medesimo senza che sia dato comprenderne il presupposto;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 3, par. 1;

il trattamento di dati personali connesso all'utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

RILEVATO che – come più volte sostenuto dall’Autorità – al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice) e sempreché si svolgano nel rispetto del principio dell’essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 6 delle Regole deontologiche);

RILEVATO, con riguardo alle richieste avanzate nei confronti de Il Sole 24 Ore S.p.A., che:

la vicenda riportata all’interno dell’articolo oggetto di reclamo e nella quale l’interessato è stato coinvolto era, all’epoca in cui lo stesso è stato pubblicato, riferita ad un’indagine effettivamente avviata nei suoi confronti e corrispondente all’interesse del pubblico ad averne conoscenza;

il trattamento ab origine effettuato dall’editore per finalità giornalistiche – tenuto peraltro conto delle misure adottate al fine di limitare l’identificabilità dell’interessato, benché non fossero tali da escluderla integralmente quanto meno in ambiti più ristretti, quali ad es. quello professionale e privato del medesimo – risulta pertanto conforme alla disciplina normativa vigente in materia, come pure appare legittima la conservazione dell’articolo nell’archivio del quotidiano per finalità di tipo documentaristico che, pur differente dall’originaria finalità di cronaca giornalistica, risulta compatibile con essa come espressamente previsto dall’art. 5, par. 1, lett. b), del Regolamento;

con riguardo ai trattamenti effettuati per tale finalità l’art. 17, par. 3, lett. d), del Regolamento  contempla specifici limiti all’esercitabilità del diritto di cancellazione tenuto conto del fatto che l’archivio on-line di un giornale, così come l’equivalente cartaceo, presenta in sé un’importante funzione ai fini della ricostruzione storica degli eventi che si sono verificati nel tempo (cfr. in merito Cass. Civ. Sez. III n. 5525 del 5 aprile 2012 e Cass. Civ. Sez. I n. 7559 del 27 marzo 2020);

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover considerare infondato il reclamo in ordine alla richiesta di cancellazione del contenuto dell’articolo indicato nell’atto introduttivo del procedimento e pubblicato da Il Sole 24 Ore S.p.A.;

PRESO ATTO che:

l’editore ha dichiarato di aver richiesto la deindicizzazione dell’articolo già prima della presentazione del reclamo, reiterando il suddetto intervento anche a seguito del deposito di quest’ultimo tenuto conto delle doglianze espresse dall’interessato;

Google ha confermato di aver provveduto a deindicizzare l’URL oggetto di richiesta, rilevando di non poter invece adottare provvedimenti con riguardo al secondo degli URL indicati (e riportato nella prima pagina del riscontro fornito) in quanto lo stesso rinvia ad una pagina generica;

la  generica richiesta diretta ad ottenere da Google LLC la deindicizzazione del proprio nominativo al fine di inibire la reperibilità in rete di contenuti analoghi a quello contestato non può formare oggetto di valutazione tenuto conto del fatto che il gestore di un motore di ricerca può attivarsi solamente con riguardo a contenuti determinati ed esattamente identificati dall’interessato tramite l’indicazione degli URL della pagine corrispondenti in quanto rinvenibili tramite ricerche effettuate a partire dal nome dell’interessato;

RITENUTO pertanto che, in ordine alle predette richieste, non vi siano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità;

RILEVATO, infine, con riguardo alla richiesta di aggiornamento dell’articolo che, sebbene essa risulti prospettata in tempi e modi non pienamente rispondenti alle previsioni normative di riferimento - in quanto qualificata come richiesta di “rettifica” e presentata tramite le osservazioni prodotte nel corso del procedimento - la stessa possa costituire una corretta e proporzionata soluzione rispetto agli interessi del reclamante ritenuti meritevoli di protezione;

RITENUTO, pertanto, di dover ingiungere, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c), del Regolamento, a Il Sole 24 Ore S.p.A. di eseguire l’aggiornamento dell’articolo oggetto di reclamo con modalità idonee a rendere immediatamente visibile al lettore l’esistenza di sviluppi giudiziari favorevoli all’interessato (ad esempio tramite l’inserimento di un’apposita nota o postilla), tenuto conto della documentazione già prodotta da quest’ultimo;

RITENUTO, ai sensi dell’art, 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti de Il Sole 24 Ore S.p.A. in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

RILEVATO, tuttavia, che la misura adottata nel caso in esame nei confronti della predetta società discende da una valutazione effettuata dall’Autorità sulla base delle specificità del singolo caso e che, pertanto, l’iscrizione di essa nel registro interno sopra citato non potrà essere ritenuta, in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, quale precedente pertinente ai fini previsti dall’art. 83, par. 2) lett. c), del Regolamento;

RILEVATO che, in caso di inosservanza di quanto disposto dal Garante, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento

a) prende atto di quanto comunicato da Il Sole 24 Ore S.p.A. e da Google LLC in ordine alla intervenuta deindicizzazione dell’URL corrispondente all’articolo indicato nell’atto di reclamo e ritiene pertanto che non ricorrano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità;

b) dichiara il reclamo infondato relativamente alla richiesta di rimozione dell’articolo pubblicato da Il Sole 24 Ore S.p.A.;

c) ingiunge a quest’ultima, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c), del Regolamento, di eseguire l’aggiornamento dell’articolo oggetto di reclamo con modalità idonee a rendere immediatamente visibile al lettore l’esistenza di sviluppi giudiziari favorevoli all’interessato (ad esempio tramite l’inserimento di un’apposita nota o postilla), tenuto conto della documentazione già prodotta da quest’ultimo;

d) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti de Il Sole 24 Ore S.p.A. in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo, senza tuttavia attribuire a tale annotazione – per le ragioni di cui in premessa – valore di precedente in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, ai fini previsti dall’art. 83, par. 2), lett. c) del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 157 del Codice, si invita Google LLC a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 166 del Codice.
1 dichiara il reclamo infondato.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 13 maggio 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei