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Provvedimento del 27 maggio 2021 [9698107]

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[doc. web n. 9698107]

Provvedimento del 27 maggio 2021

Registro dei provvedimenti
n. 219 del 27 maggio 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 4 marzo 2020 con il quale XX ha chiesto di ordinare a Google LLC la rimozione, dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo, di alcuni URL collegati a fatti di cronaca, risalenti ad alcuni anni prima, riguardanti vicende di dissesto economico di importanti istituti bancari e finanziari connesse all’attività svolta da una società di intermediazione gestita dal medesimo;

CONSIDERATO che l'interessato ha, in particolare, lamentato il pregiudizio derivante alla propria reputazione personale e professionale dalla perdurante reperibilità in rete di contenuti riferiti a vicende avvenute nel 2016 e rispetto alle quali non vi sarebbe più alcun interesse pubblico alla conoscibilità di esse in associazione al proprio nominativo dovendosi ritenere esaurita la finalità di cronaca sussistente nel momento della originaria pubblicazione e non rivestendo il medesimo alcun ruolo pubblico; 

VISTA la nota dell’11 giugno 2020 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto di reclamo e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la nota del 1° luglio 2020 con la quale Google LLC ha comunicato di non poter aderire alla richiesta di rimozione avanzata dall’interessato in quanto:

gli articoli collegati agli URL oggetto di richiesta di rimozione riportano “notizie di cronaca pubblicate nel corso del 2016 da testate giornalistiche internazionali specializzate in informazione finanziaria” che riferiscono del “fallimento della società di trading XX, fondata e gestita unicamente dal reclamante che avrebbe generato perdite milionarie a danno di alcune delle maggiori banche d’investimento”, addebitando al medesimo altri due fallimenti, oltre a quello della XX, nonché l’esercizio dell’attività sui mercati finanziari in assenza della “necessaria autorizzazione da parte della Financial Conduct Authority”;

deve ritenersi tuttora sussistente l’interesse del pubblico a conoscere tali informazioni in quanto contenute in articoli di pubblicazione recente ed altresì connesse anche alla professione attualmente svolta dall’interessato che, secondo quanto affermato dal medesimo nell’atto di reclamo, ricopre l’incarico di direttore amministrativo-finanziario;

le notizie, infine, risultano diffuse da testate giornalistiche molto note e dunque dotate di un certo livello di affidabilità;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 3, par. 1;

il trattamento di dati personali connesso all'utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione degli URL indicati nell'atto introduttivo avanzata nei confronti di Google LLC, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per ritenere legittimamente esercitato il diritto all’oblio, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

RILEVATO che:

i contenuti reperibili tramite gli URL sopra indicati rimandano, nel loro complesso, ad informazioni collegate ad una vicenda recente riguardante ingenti perdite economiche subite da importanti banche d’investimento per effetto dell’attività svolta da una società di trading gestita dal reclamante;

deve pertanto ritenersi sussistente un interesse pubblico attuale alla reperibilità delle relative informazioni, tenuto conto anche del fatto che l’interessato, secondo quanto comunicato dal medesimo su richiesta dell’Autorità, svolge attualmente la propria attività nel settore della gestione del risparmio, dunque un’attività professionale collegata al settore dell’intermediazione finanziaria;

tuttavia, alcuni degli URL oggetto di richiesta – in particolare quelli indicati con i nn. 5 e 7 nella memoria depositata dal titolare del trattamento – rimandano a pagine che risultano accessibili nella loro versione integrale ai soli titolari di specifico abbonamento, restando inibita la fruibilità del relativo contenuto alla generalità degli utenti;

le predette pagine non appaiono pertanto idonee a fornire a questi ultimi, in esito ad una ricerca condotta in associazione al nominativo dell’interessato, un apporto informativo significativo riguardo al medesimo determinando con ciò, in attuazione di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 17, par. 1, lett. c) e 21, par. 1, del Regolamento, la prevalenza dei diritti dell’interessato;

la conoscibilità della notizia resta comunque garantita dalla reperibilità in rete di articoli contenenti informazioni dettagliate in ordine alla vicenda, quali quelle collegate agli URL indicati nella memoria di Google con i nn. 1, 2, 3, 4 e 6, alcuni dei quali, pur rimandando a pagine la cui lettura integrale è riservata alla sottoscrizione di un abbonamento specifico al pari delle precedenti, contengono tuttavia, nell’abstract visibile alla generalità degli utenti, dati sufficienti a consentire un inquadramento della stessa;

RITENUTO, pertanto, di dover considerare il reclamo:

infondato con riferimento agli URL indicati con i nn. 1, 2, 3, 4 e 6 della memoria del titolare del trattamento;

fondato con riguardo agli URL indicati con i nn. 5 e 7 della predetta memoria e di dover, per l’effetto, ingiungere a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, di disporne la rimozione quali risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell’interessato, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di Google LLC in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

RILEVATO, tuttavia, che la misura adottata nel caso in esame nei confronti della predetta società discende da una valutazione effettuata dall’Autorità sulla base delle specificità del singolo caso e che, pertanto, l’iscrizione di essa nel registro interno sopra citato non potrà essere ritenuta, in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, quale precedente pertinente ai fini previsti dall’art. 83, par. 2) lett. c), del Regolamento;

RILEVATO che, in caso di inosservanza di quanto disposto dal Garante, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento, dichiara il reclamo

fondato con riferimento agli URL indicati con i nn. 5 e 7 della memoria di Google e, per l’effetto, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, ingiunge a Google LLC di disporne la rimozione quale risultato di ricerca reperibile in associazione al nominativo dell'interessato, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento.

dichiara il reclamo infondato con riguardo alla richiesta di rimozione dei restanti URL.

Ai sensi dell'art. 157 del Codice, si invita Google LLC a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 166 del Codice.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 27 maggio 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei