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Provvedimento dell'8 luglio 2021 [9702039]

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[doc. web n. 9702039]

Provvedimento dell'8 luglio 2021

Registro dei provvedimenti
n. 266 dell'8 luglio 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 2 dicembre 2020 con il quale XX ha chiesto di ordinare a Google LLC la rimozione, dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo, di alcuni URL collegati a contenuti riguardanti vicende inerenti la propria sfera religiosa che, in quanto tali, non possono ritenersi di interesse per il pubblico tenuto anche conto del tempo decorso dalla pubblicazione dei relativi articoli;

CONSIDERATO che l'interessato ha, in particolare, rilevato che la pubblicazione dei “video effettuati in luogo privato, ovvero presso il [proprio] giardino, appare inopportuno ed eccedente l’attività di informazione pubblica”, lamentando il pregiudizio subito per effetto di tale diffusione tenuto conto del fatto che dalla stessa sono “scaturiti innumerevoli commenti “altamente sgradevoli” nei propri confronti;

VISTA la nota del 13 gennaio 2021 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la nota del 2 febbraio 2021 con la quale Google LLC ha rilevato:

con riguardo agli URL indicati con i nn. da 1 a 37 riportati nella prima e nella seconda pagina del riscontro fornito, di non potere aderire alle richieste dell’interessato trattandosi di contenuti riportati in articoli pubblicati in “quotidiani nazionali e locali, pagine di blog e forum cattolici”, nonché di video diffusi su Facebook e Youtube “pubblicati tra il 2010 ed il 2020 riguardanti XX”;

che tali XX avrebbero formato oggetto di indagine da parte dell'XX già a partire dal 2010 e sarebbero state dichiarate “XX dall’XX con apposito decreto del medesimo anno “reperibile all’URL http:/... individuato dallo stesso reclamante”;

che non può ritenersi venuto meno l’interesse generale alla reperibilità delle predette informazioni tenuto conto della data recente di pubblicazione degli articoli, nonché del loro contenuto giornalistico e del fatto che il reclamante è persona che agisce in un contesto pubblico;

che l’interessato lamenta inoltre l’asserito carattere diffamatorio degli articoli, nonché dei commenti scaturiti dalla pubblicazione dei video raggiungibili agli URL oggetto di reclamo, profili questi ultimi che non risultano idonei a fondare una richiesta di diritto all’oblio ai sensi dell’art. 17 del Regolamento, “ma, semmai, fondano una richiesta di rimozione per diffamazione che (…) non è da ritenersi materia di competenza del Garante per la protezione dei dati personali”;

con riguardo agli URL indicati con i nn. da 1 a 4 nella terza pagina del riscontro fornito di non potere adottare provvedimenti tenuto conto del fatto che “le relative pagine web non risultano essere visualizzate tra i risultati di ricerca di Google associati al nome del reclamante”;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 3, par. 1;

il trattamento di dati personali connesso all'utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

PRESO ATTO che, con riguardo agli URL indicati con i nn. da 1 a 4 nella terza pagina del riscontro fornito da Google, quest’ultima ha dichiarato di non potere adottare alcuna misura tenuto conto del fatto che le relative pagine non risultano essere visualizzate tra i risultati di ricerca di Google associati al nome del reclamante e ritenuto pertanto, con riguardo ad essi, che non vi siano i presupposti per l’adozione di provvedimenti da parte dell’Autorità;

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione degli ulteriori URL indicati nell'atto introduttivo avanzata nei confronti di Google LLC, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all’oblio ai sensi degli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, del Regolamento, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

RILEVATO che:

i contenuti reperibili tramite i predetti URL riguardano specifiche attività poste in essere dall’interessato alla presenza di un pubblico le quali, sulla base di quanto riportato in alcuni articoli, hanno formato oggetto di accertamento da parte dei competenti XX asseritamente vissute dall’interessato e ne hanno disposto XX, inibendo al medesimo la prosecuzione di dette attività o la diffusione di materiali o messaggi ad essa riferibili;

molti degli articoli e dei video indicati nell’atto introduttivo risalgono ad epoca recente, contemporanea o successiva all’intervenuto provvedimento assunto dalla XX nei confronti del reclamante, e tenuto conto della specifica attività dal medesimo posta in essere, nonché dell’influenza che quest’ultima appare idonea a produrre in coloro che vi assistono, il relativo contenuto appare tuttora di interesse pubblico;

le doglianze espresse dall’interessato con riguardo all’asserito carattere diffamatorio del contenuto degli articoli e dei video, nonché dei commenti che ne sono seguiti da parte degli utenti non possono costituire oggetto di valutazione da parte del Garante in quanto l’accertamento dell’eventuale falsità di fatti e circostanze, nonché della loro portata lesiva rispetto al diritto alla reputazione del medesimo, compete all’autorità giudiziaria alla quale quest’ultimo potrà eventualmente rivolgersi;

RITENUTO, pertanto, di dover considerare il reclamo infondato in ordine alla richiesta di rimozione dei sopra indicati URL;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

a) prende atto di quanto dichiarato da Google in ordine al fatto che le pagine collegate agli URL indicati con i nn. da 1 a 4 nella terza pagina non risultano visualizzate tra i risultati di ricerca di Google associati al nome del reclamante e ritenuto pertanto. con riguardo ad essi, che non vi siano i presupposti per l’adozione di provvedimenti da parte dell’Autorità;

b) dichiara il reclamo infondato con riguardo alla richiesta di rimozione degli ulteriori URL.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 8 luglio 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei