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Parere sullo schema di decreto del Ministro dell’Istruzione recante la Definizione dei criteri e delle modalità di realizzazione e distribuzione della Carta dello Studente denominata “IoStudio” - 30 settembre 2021 [9713787]

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[doc. web n. 9713787]

Parere sullo schema di decreto del Ministro dell’Istruzione recante la “Definizione dei criteri e delle modalità di realizzazione e distribuzione della Carta dello Studente denominata “IoStudio” - 30 settembre 2021

Registro dei provvedimenti
n. 359 del 30 settembre 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – di seguito, Regolamento);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, Codice);

VISTO l’art. 1, comma 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107, che prevede il “potenziamento della Carta dello studente, tenuto conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, al fine di attestare attraverso la stessa lo status di studente e rendere possibile l'accesso a programmi relativi a beni e servizi di natura culturale, a servizi per la mobilità nazionale e internazionale, ad ausili di natura tecnologica per lo studio e per l'acquisto di materiale scolastico, nonché possibilità di associare funzionalità aggiuntive per strumenti di pagamento attraverso borsellino elettronico”;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 ottobre 2015, n. 838, che disciplina la distribuzione e la consegna della Carta dello studente, sul quale, con il provvedimento 28 maggio 2015, n. 313, il Garante ha espresso parere favorevole;

VISTO l’art. 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, che prevede, in particolare, che:

- “IoStudio - La Carta dello Studente, di seguito denominata Carta, è una tessera nominativa cui sono associate funzionalità volte ad agevolare l'accesso degli studenti a beni e servizi di natura culturale, servizi per la mobilità nazionale e internazionale, ausili di natura tecnologica e multimediale per lo studio e per l'acquisto di materiale scolastico, allo scopo di garantire e supportare il diritto allo studio” (comma 1);

- “Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attribuisce la Carta agli studenti censiti nell'Anagrafe nazionale degli studenti e frequentanti una scuola primaria o secondaria di primo e secondo grado. La Carta è attribuita, a richiesta, agli studenti frequentanti le Università, gli Istituti per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e i Centri regionali per la formazione professionale” (comma 2);

- “Alla Carta attribuita agli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado può essere associato un borsellino elettronico attivabile, a richiesta, dallo studente o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale” (comma 3);

- “Per consentire agli studenti l'accesso ai servizi per i quali è richiesta l'identificazione digitale come studente, il profilo e le credenziali d'accesso dello studente sul portale IoStudio sono sviluppate in identità digitale, uniformandosi agli standard del Sistema pubblico di identità digitale (SPID) e con funzionalità assimilabili a quelle previste dalla Carta nazionale dei servizi” (comma 4);

- “Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'istituzione di un sistema nazionale per l'erogazione di voucher, anche in forma virtuale, per l'erogazione dei benefici di cui al presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono definiti i criteri e le modalità per la realizzazione e la distribuzione della Carta, le funzionalità di pagamento, nonché le informazioni relative al curriculum dello studente come previsto dall'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica” (comma 5, ultimo periodo);

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 dicembre 2017, n. 966, che disciplina i criteri e le modalità di istituzione del sistema nazionale di voucher, anche in forma virtuale, di cui all’art. 10, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63;

VISTO l’art. 1, comma 391, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che: “a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, gli studenti censiti nell'Anagrafe nazionale studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie che partecipano a programmi per la promozione della lettura critica e l'educazione ai contenuti informativi nell'ambito dell'istituzione scolastica di appartenenza possono concorrere, per il tramite delle medesime istituzioni scolastiche, all'assegnazione di un contributo per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani o periodici, anche in formato digitale, accessibile mediante piattaforma di erogazione voucher in forma virtuale associata alla Carta dello Studente IoStudio, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63”;

VISTA la richiesta di parere del 13 maggio 2021, da ultimo integrata e modificata con la nota del 24 settembre 2021, con la quale il Ministero dell’Istruzione ha sottoposto all’Autorità lo schema di decreto del Ministro dell’Istruzione recante definizione dei criteri e delle modalità di realizzazione e distribuzione della Carta dello Studente “IoStudio”, ai sensi dell’art. 10, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 63;

RILEVATO che il suddetto schema di provvedimento, prevede, in particolare, che:

la Carta dello Studente è una tessera nominativa cui sono associate funzionalità volte ad agevolare l'accesso degli studenti a beni e servizi di natura culturale, servizi per la mobilità nazionale e internazionale, ausili di natura tecnologica e multimediale per lo studio e per l'acquisto di materiale scolastico, allo scopo di garantire e supportare il diritto allo studio (art. 1 dello schema);

la Carta è attribuita, su richiesta, agli studenti della scuola secondaria di secondo grado statale e paritaria e agli studenti frequentanti i percorsi di istruzione e formazione professionale (di seguito “IeFP”) sia nella forma di una tessera nominativa attestante lo status di studente frequentante, sia nella forma di applicazione web. La Carta ha validità per cinque anni rinnovabili fino alla conclusione del secondo ciclo di istruzione (art. 2 dello schema);

il Ministero, in qualità di titolare del trattamento, acquisisce dall’Anagrafe Nazionale dello studente informazioni necessarie relative agli studenti e, in particolare: ID studente, nome, cognome e codice fiscale (al fine della creazione del profilo dello studente sul “Portale dello Studente” e dell’attivazione eventuale delle funzionalità online collegate alla Carta di cui all’art. 5, comma 1, dello schema); data di nascita, anno di corso, sezione frequentata, regione, provincia, comune e codice meccanografico scuola (per i servizi di stampa, imballaggio, spedizione e distribuzione delle Carte); anno scolastico di frequenza dello studente (al fine di verificare la frequenza dello studente nonché la validità della Carta). Sulla carta, dotata di banda magnetica e chip, sono riportati nome, cognome e data di nascita dello studente, nonché data di scadenza e numero progressivo della carta (art. 3, comma 2, dello schema);

alla Carta sono associate funzionalità per accedere al Sistema nazionale di erogazione dei voucher in forma virtuale per l’erogazione delle borse di studio e benefici analoghi, nonché per accedere ai contributi previsti, a favore degli studenti, dall'art. 1, comma 391, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. L’accesso ai servizi e alle agevolazioni è consentito previa esibizione della Carta, anche in forma digitale, presso gli esercizi convenzionati oppure per via telematica tramite i servizi a disposizione sul “Portale dello Studente” (art. 4 dello schema);

le funzionalità online, collegate alla Carta dello Studente realizzata in forma di applicazione web, possono essere attivate dallo studente attraverso il “Portale dello Studente”, inserendo le credenziali per l’accesso generate dal sistema dopo aver completato la procedura di registrazione oppure attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID) e la Carta d’Identità Elettronica (CIE) dello studente o, laddove non disponibile, del titolare della responsabilità genitoriale (art. 5 dello schema);

alla Carta può essere associato un borsellino elettronico, attivabile su richiesta dallo studente maggiorenne ovvero dal titolare della responsabilità genitoriale nel caso di alunni di minore età. Il titolare del trattamento connesso alle funzionalità di borsellino elettronico è il fornitore del servizio, che provvede a fornire all’interessato apposita informativa sul trattamento dei dati personali, chiarendo la facoltatività dell’attivazione di tale funzionalità. L’attivazione del borsellino elettronico avviene, in seguito ad autenticazione sul Portale dello Studente, mediante reindirizzamento al portale del fornitore (con invio in modalità sicura del codice fiscale dello studente), che provvede ad acquisire dallo studente gli altri dati strettamente necessari per l’attivazione del servizio (art. 6 dello schema);

per la realizzazione della Carta, il Ministero dell’istruzione si avvale di fornitori, designandoli responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (art. 8 dello schema);

la definizione delle misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, nonché delle modalità e delle tempistiche circa la conservazione e successiva cancellazione dei dati, deve avvenire nell’ambito di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati da effettuarsi ai sensi dell’art. 35 del Regolamento, che il Ministero sottoporrà alla verifica preventiva del Garante;

CONSIDERATO che la versione dello schema di decreto in esame tiene conto delle indicazioni fornite dall’Ufficio, nel corso delle interlocuzioni informali intercorse al fine di rendere conformi i trattamenti ivi disciplinati alla normativa in materia di protezione dei dati personali, relative, nello specifico, a:

l’individuazione, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e di minimizzazione dei dati, dei dati personali relativi agli studenti che il Ministero, in qualità di titolare del trattamento, acquisisce dall’Anagrafe Nazionale dello Studente, in relazione alle singole finalità di volta in volta perseguite (art. 3, comma 2, dello schema);

la definizione delle modalità di distribuzione e attivazione della Carta e delle informazioni riportate sulla carta e di quelle che il richiedente deve fornire tramite il Portale, al fine di rispettare dei principi di minimizzazione e di integrità e riservatezza dei dati e degli obblighi di sicurezza del trattamento (artt. 3 e 5 dello schema);

la trasparenza del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti degli interessati (artt. 2, 6 e 10 dello schema);

le procedure da seguire in caso di mancata ricezione, smarrimento, distruzione, o sottrazione della Carta (art. 2, comma 4, dello schema);

le indicazioni da fornire in relazione all’attivazione, in via facoltativa, delle funzionalità di borsellino elettronico associate alla Carta e al ruolo assunto dal fornitore di tale servizio nel successivo trattamento dei dati personali (art. 6 dello schema);

la disciplina dei rapporti intercorrenti tra il Ministero e i fornitori incaricati della gestione dell’applicazione web del Portale dello Studente e della stampa della Carta e la relativa spedizione presso gli istituti scolastici attraverso apposite convenzioni nell’ambito delle quali, nel rispetto dell’art. 28 del Regolamento, sono individuate, in particolare, le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza adeguato ai rischi nonché le modalità del trattamento e i termini di conservazione dei dati (art. 8 dello schema);

i rischi elevati che presenta il trattamento, effettuato su larga scala e relativo a soggetti minori e finalizzato a consentire a costoro la fruizione di agevolazioni nell’acquisto di beni o servizi, nonché l’individuazione di adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative e di congrui tempi di conservazione dei dati nell’ambito di una valutazione di impatto da effettuarsi ai sensi dell’art. 35 del Regolamento (art. 11 dello schema);

RITENUTO, alla luce di quanto osservato, che lo schema di provvedimento in esame non presenta criticità in ordine ai profili di protezione dei dati personali;

CONSIDERATO che la versione dello schema di decreto in esame, è stata trasmessa al Garante in data 24 settembre u.s., e che, con nota del 27 settembre 2021 il Ministero dell’Istruzione ha rappresentato l’urgenza di adottare il provvedimento entro il 30 settembre 2021;

RITENUTO che le suddette ragioni di urgenza rappresentate dal predetto Ministero e il conseguente breve lasso di tempo per rendere il previsto parere non permettono, allo stato, la convocazione in tempo utile del Collegio del Garante;

RITENUTO, quindi, che ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 5, comma 8, del regolamento n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante, il quale prevede che «Nei casi di particolare urgenza e di indifferibilità che non permettono la convocazione in tempo utile del Garante, il presidente può adottare i provvedimenti di competenza dell'organo, i quali cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dal Garante nella prima riunione utile, da convocarsi non oltre il trentesimo giorno”;

Vista la documentazione in atti;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 57, par. 1, lett. c), del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro dell’Istruzione recante la “Definizione dei criteri e delle modalità di realizzazione e distribuzione della Carta dello Studente denominata “IoStudio”, ai sensi dell’art. 10, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 63”.

Roma, 30 settembre 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione