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Provvedimento del 2 dicembre 2021 [9734995]

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[doc. web n. 9734995]

Provvedimento del 2 dicembre 2021

Registro dei provvedimenti
n. 426 del 2 dicembre 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente e l’avv. Guido Scorza, componenti, ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 11 marzo 2021 con il quale XX ha chiesto di ordinare a Google LLC la rimozione, dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo, di un URL collegato ad un articolo risalente al 2012 che lo menziona con riguardo ad alcune sue frequentazioni, rilevando di non essere mai stato indagato in relazione a vicende connesse alle persone citate nell’articolo;  

CONSIDERATO che l’interessato ha lamentato, in particolare, il pregiudizio derivante alla propria reputazione personale e professionale dalla perdurante reperibilità, in associazione al proprio nominativo, di informazioni risalenti nel tempo rispetto alle quali non ritiene sussistente alcun interesse pubblico attuale alla relativa conoscibilità;

VISTA la nota del 26 marzo 2021 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la nota del 26 aprile 2021 con la quale Google LLC ha rilevato:

preliminarmente, che le argomentazioni dedotte dal reclamante a fondamento della propria richiesta di rimozione, ovvero l’asserita lesività del contenuto dell’articolo riguardo al proprio diritto di immagine, “non rilevano nel contesto di una richiesta di diritto all’oblio ex art. 17 GDPR ma, semmai, fondano una richiesta di rimozione per diffamazione che (…) non è da ritenersi materia di competenza del Garante per la Protezione dei Dati Personali”;

di non poter comunque aderire alle richieste avanzate dall’interessato non ritenendo sussistenti, nel caso di specie, i presupposti per l’esercizio del diritto all’oblio tenuto conto del fatto che “l’articolo (…) narra di un presunto incontro avvenuto nell’XX tra il reclamante - XX - e il XX”;

il predetto articolo riporta “la trascrizione, così come risulterebbe dai verbali, delle conversazioni tra il reclamante e il XX” dalle quali sarebbe desumibile “l'esistenza di uno stretto rapporto di confidenza e familiarità tra i due”;

che sussisterebbe l’interesse pubblico alla conoscibilità delle informazioni relative all’interessato in considerazione del ruolo pubblico svolto dal medesimo tenuto peraltro conto del fatto che si tratta di contenuti di tipo giornalistico pubblicati all’interno di un blog di giornalismo investigativo;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi  trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 3, par. 1;

il trattamento di dati personali connesso all'utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione dell’URL indicato nell'atto introduttivo avanzata nei confronti di Google LLC, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all’oblio ai sensi degli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, del Regolamento, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

RILEVATO che:

i contenuti reperibili tramite il predetto URL risalgono al 2012 e sono riferiti ad eventi presumibilmente avvenuti nel XX;

l’attività di indagine esplicata dalle forze dell’ordine – la cui esistenza si può desumere dall’esecuzione di intercettazioni ambientali che avrebbero riguardato anche conversazioni avvenute tra il reclamante ed altri soggetti – non ha avuto alcun seguito giudiziario nei confronti del medesimo, come affermato anche nell’atto introduttivo del procedimento;

di tali eventuali seguiti non risulta alcuna notizia neppure in ulteriori articoli reperibili tramite il motore di ricerca di Google il quale restituisce invece, in associazione al nominativo dell’interessato, informazioni riguardanti la relativa attività professionale, ivi inclusa la notizia riguardante il conferimento al medesimo di un’XX avvenuto nel 2016;

la conoscibilità delle informazioni contestate non può pertanto ritenersi rispondente ad un interesse pubblico attuale tale da ritersi prevalente sul diritto del singolo alla tutela della propria sfera giuridica che da tale perdurante divulgazione sembra invero subire un pregiudizio sproporzionato (cfr. punto 8 parte II delle Linee guida del 26 novembre del 2014);

RITENUTO, pertanto, di dover considerare il reclamo fondato in ordine alla richiesta di rimozione del sopra indicato URL e di dover, per l’effetto, ingiungere a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, di disporne la rimozione quale risultato di ricerca reperibile in associazione al nominativo dell’interessato nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

RITENUTO, ai sensi dell’art, 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di Google LLC in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

RILEVATO, tuttavia, che la misura adottata nel caso in esame nei confronti della predetta società discende da una valutazione effettuata dall’Autorità sulla base delle specificità del singolo caso e che, pertanto, l’iscrizione di essa nel registro interno sopra citato non potrà essere ritenuta, in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, quale precedente pertinente ai fini previsti dall’art. 83, par. 2) lett. c), del Regolamento;

RILEVATO che, in caso di inosservanza di quanto disposto dal Garante, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

a) dichiara il reclamo fondato con riguardo alla richiesta di rimozione dell’URL indicato nell’atto di reclamo e, per l’effetto, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, ingiunge a Google LLC di disporne la rimozione quale risultato di ricerca reperibile in associazione al nominativo dell'interessato nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

b) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di Google LLC in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo, senza tuttavia attribuire a tale annotazione – per le ragioni di cui in premessa – valore di precedente in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, ai fini previsti dall’art. 83, par. 2), lett. c), del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 157 del Codice, si invita Google LLC a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 166 del Codice.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 2 dicembre 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Stanzione