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Provvedimento del 27 gennaio 2022 [9747505]

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[doc. web n. 9747505]

Provvedimento del 27 gennaio 2022

Registro dei provvedimenti
n. 27 del 27 gennaio 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 19 marzo 2021 con il quale XX ha chiesto di ordinare a Google LLC la rimozione, dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo, di un URL collegato ad una pagina contenente un atto amministrativo di un ente locale che riporta anche informazioni che lo riguardano riferite ad un concorso pubblico al quale ha partecipato nel 2019;

CONSIDERATO che l’interessato ha lamentato, in particolare, che;

il concorso in questione si è concluso nel luglio del 2019;

l’atto pubblicato nel sito istituzionale dell’ente che ha bandito il concorso “non costituisce graduatoria di merito, ma mero elenco intermedio informativo” in quanto riporta l’elenco degli ammessi e dei non ammessi alla prova orale con i relativi punteggi;

per tali ragioni non può reputarsi sussistente l’interesse del pubblico ad avere conoscenza di tali informazioni per ricerche condotte in associazione al proprio nominativo e che tale trattamento risulta eccessivamente pregiudizievole della propria sfera giuridica;

VISTA la nota del 2 luglio 2021 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la nota del 22 luglio 2021 con la quale Google LLC ha rilevato di non poter aderire alla richiesta di rimozione avanzata dall’interessato in quanto:

l’URL indicato nell’atto di reclamo rimanda a un documento pubblicato nel sito istituzionale di un ente locale avente ad oggetto l’elenco degli ammessi alla prova orale di un concorso pubblico;

le informazioni in tal modo reperibili riguardano il percorso professionale del reclamante e sono di recente pubblicazione, ragione per la quale non si reputano sussistenti i presupposti per l’esercizio del diritto all’oblio;

VISTA la nota del 23 luglio 2021 con la quale l’interessato ha ribadito la propria richiesta rilevando, in particolare, che non si ravvisano specifiche ragioni per l’indicizzazione di in atto intermedio di una procedura concorsuale ormai conclusa posto che, “se la validità legale di una graduatoria finale di merito è di 3 anni, l’interesse pubblico per un documento intermedio che non costituisce graduatoria finale di merito” dovrebbe ragionevolmente esaurirsi in un tempo inferiore”;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi  trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 3, par. 1;

il trattamento di dati personali connesso all'utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

RILEVATO che:

la richiesta avanzata dall’interessato riguarda un atto intermedio di una procedura concorsuale contenente i dati, ivi inclusa la votazione, dei candidati ammessi e non ammessi alla prova orale:

il concorso in questione risulta concluso a partire dal luglio del 2019 e la pubblicazione di dati relativi alle fasi intermedie della procedura, ivi inclusa l’indicazione dell’esito della prova, non appare rispondente ad un interesse pubblico specifico;

la conoscibilità delle informazioni contestate non può pertanto ritenersi giustificata in ragione di un interesse della collettività tale da ritersi prevalente sul diritto del singolo alla tutela della propria sfera giuridica che da tale perdurante divulgazione sembra invero subire un pregiudizio sproporzionato (cfr. punto 8 parte II delle Linee guida del 26 novembre del 2014), tenuto anche conto del principio di minimizzazione dei dati di cui all’art. 5, par. 1, lett. e), del Regolamento cui dovrebbero conformarsi gli stessi enti pubblici nel momento in cui dispongono la pubblicazione di atti all’interno dei rispettivi siti istituzionali anche alla luce degli obblighi previsti in tema di trasparenza (cfr. art. 19 del d. lgs. n. 33/2013, nonché "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" emanate dal Garante il 15 maggio 2014, doc. web n. 3134436);

RITENUTO, pertanto, di dover considerare il reclamo fondato in ordine alla richiesta di rimozione del sopra indicato URL e di dover, per l’effetto, ingiungere a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, di disporne la rimozione quale risultato di ricerca reperibile in associazione al nominativo dell’interessato nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

RITENUTO, ai sensi dell’art, 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di Google LLC in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

RILEVATO, tuttavia, che la misura adottata nel caso in esame nei confronti della predetta società discende da una valutazione effettuata dall’Autorità sulla base delle specificità del singolo caso e che, pertanto, l’iscrizione di essa nel registro interno sopra citato non potrà essere ritenuta, in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, quale precedente pertinente ai fini previsti dall’art. 83, par. 2) lett. c), del Regolamento;

RILEVATO che, in caso di inosservanza di quanto disposto dal Garante, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento dichiara:

a) il reclamo fondato con riguardo alla richiesta di rimozione dell’URL indicato nell’atto di reclamo e, per l’effetto, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, ingiunge a Google LLC di disporne la rimozione quale risultato di ricerca reperibile in associazione al nominativo dell'interessato nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

b) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di Google LLC in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo, senza tuttavia attribuire a tale annotazione – per le ragioni di cui in premessa – valore di precedente in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, ai fini previsti dall’art. 83, par. 2), lett. c), del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 157 del Codice, si invita Google LLC a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 166 del Codice.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 27 gennaio 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia   

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei