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Parere su due schemi di regolamento della Provincia autonoma di Trento esecutivi di due leggi provinciali in materia di agricoltura e agriturismo - 10 febbraio 2022 [9750283]

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[doc. web n. 9750283]

Parere su due schemi di regolamento della Provincia autonoma di Trento esecutivi di due leggi provinciali in materia di agricoltura e agriturismo - 10 febbraio 2022

Registro dei provvedimenti
n. 39 del 10 febbraio 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, l’avv. Guido Scorza, componente e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

Vista la richiesta di parere della Provincia autonoma di Trento;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito: “Regolamento”) e, in particolare, l’articolo 36, paragrafo 4;

Visto il  Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., di seguito: “Codice”) e, in particolare, l’articolo 154, comma 5;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni del segretario generale, rese ai sensi dell’articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Pasquale Stanzione;

PREMESSO

La Provincia autonoma di Trento ha richiesto il parere del Garante su due schemi di regolamento esecutivi di due leggi provinciali in materia di agricoltura e agriturismo.

Si tratta, in particolare, dello schema di regolamento di esecuzione dell’articolo 16 della legge provinciale 30 ottobre 2019, n. 10 (legge provinciale sull’agriturismo) e dello schema di regolamento di esecuzione dell’articolo 23-bis della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (sull'agricoltura sociale e sulle strade tematiche), concernente l’esercizio dell'attività di enoturismo, come modificata dalla suddetta legge provinciale n. 10 del 2019.

Tali regolamenti sono stati predisposti dalla Provincia in seguito alle osservazioni fornite dal Garante con il parere del 31 ottobre 2019 sul disegno di legge provinciale recante la disciplina dell’agriturismo del 2019 (doc. web 9207836).

Il parere, in particolare, rilevava talune criticità nella previsione dell’obbligo, in capo agli operatori agrituristici ed enoturistici, di esporre al pubblico, in luogo ben visibile, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), potendo tale pubblicazione comportare la diffusione di dati personali. Inoltre, premessa l’esigenza di bilanciamento della trasparenza amministrativa con il diritto alla protezione dei dati personali, il Garante riteneva necessaria l’acquisizione del proprio parere sullo schema di regolamento di esecuzione, pur previsto dall’allora disegno di legge, cui si demandava la disciplina dei contenuti e della documentazione da allegare alla SCIA. Si invitava, poi, la Provincia autonoma a circoscrivere il novero delle informazioni da inserire nella segnalazione o nella documentazione acclusa, ai soli dati necessari ad assicurare la dovuta trasparenza circa l’attività svolta.

RILEVATO

Gli schemi di regolamento in esame muovono, entrambi, dall’esigenza di adeguare la disciplina di esecuzione delle leggi su enunciate alle indicazioni espresse dal Garante con il citato parere.

Con riferimento al regolamento di esecuzione dell’articolo 16 della legge provinciale 30 ottobre 2019, n. 10, l’adeguamento è realizzato, in particolare, dall’articolo 19, relativo ai contenuti della SCIA e della documentazione da allegare. Quest’ultima disposizione prevede, in particolare, che l’operatore agrituristico- nell’esporre al pubblico, in luogo ben visibile, un estratto della SCIA -possa oscurare i dati personali degli interessati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Con riferimento al regolamento di esecuzione dell’articolo 23-bis della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 concernente l’esercizio dell'attività di enoturismo, invece, l’adeguamento alle osservazioni del Garante è realizzato dall’articolo 8, relativo alla SCIA.

Anche questa disposizione, come l’articolo 19 del regolamento su descritto, prevede la possibilità per l’operatore enoturistico di oscurare, dall’estratto della SCIA, i dati personali degli interessati. Il comma 3 dello stesso articolo prevede anche che la Provincia provveda annualmente alla pubblicazione, sul portale Open Data territoriale, dell'elenco degli operatori enoturistici, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera l-ter), del Codice dell’amministrazione digitale e nel rispetto del principio di minimizzazione.

RITENUTO

L’adeguamento delle norme regolamentari provinciali alle indicazioni rese dal Garante con il parere del 2019, in ordine all’esigenza di bilanciamento tra trasparenza amministrativa e protezione dei dati è realizzato, in entrambi i regolamenti, in maniera corretta. E’, in particolare, opportuna la previsione (specularmente riprodotta in entrambi i testi) dell’oscuramento dei dati personali (eventualmente) presenti nell’estratto della SCIA da esporre in pubblico, nel rispetto della disciplina di protezione dei dati personali.

Per altro verso, merita una riflessione ulteriore la previsione di cui all’articolo 8, comma 3 dello schema di regolamento di esecuzione della legge provinciale sull'agricoltura sociale e sulle strade tematiche del 2001, secondo cui la Provincia provvede annualmente alla pubblicazione, sul portale Open Data territoriale, dell'elenco degli operatori enoturistici.

Tale previsione – priva di riferimenti nella legge provinciale n. 10 del 2001, di cui il regolamento in esame reca l’esecuzione- è riferita, secondo la relazione illustrativa del regolamento, a dati diversi da quelli compresi nelle categorie di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento ed avverrà in ogni caso- precisa ancora la relazione - nel “rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, in particolare, del principio di minimizzazione dei medesimi”.

La norma prevede inoltre che la pubblicazione avvenga secondo le modalità di cui all’articolo 1, comma 1, lettera l-ter, d.lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell’amministrazione digitale), relativa ai «dati di tipo aperto», come tali suscettibili di «utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali […]».

La norma merita una riflessione ulteriore, da parte dell’Amministrazione, in ordine all’effettiva necessità di prevedere la pubblicazione, con modalità così peculiari, dell’elenco in questione, almeno nella parte in cui esso includa anche dati personali.

Si valuti, in particolare, nell’esercizio e nei limiti della discrezionalità rimessa all’Amministrazione provinciale, se la finalità perseguita (non indicata ma ragionevolmente riconducibile ad esigenze di tutela consumeristica) richieda effettivamente e necessariamente la diffusione, in formato suscettibile di riutilizzo, dei dati personali eventualmente presenti nell’elenco.

Laddove si escluda tale necessità, potrebbe adottarsi una soluzione diversa – e comprensiva di maggiori tutele – per i dati personali compresi nell’elenco, quantomeno sottraendo questi ultimi dalla possibilità di riutilizzo.

La valutazione ulteriore cui s’invita l’Amministrazione dovrà essere condotta alla luce del canone di proporzionalità e necessità delle misure limitative del diritto alla protezione dati,  che la Corte di giustizia (ma anche la Corte EDU) ha più volte valorizzato, ammettendo le misure più invasive solo a fronte dell’inidoneità allo scopo di sistemi meno limitativi del diritto, dal momento che “deroghe e restrizioni” ai diritti fondamentali devono intervenire “entro i limiti dello stretto necessario” (cfr., ex plurimis, CGUE, C-362/14, Maximillian Schrems c. Data Protection Commissioner [GC], 6 ottobre 2015).

In senso analogo, del resto, la Corte costituzionale ha ricordato come il principio di proporzionalità imponga di prevedere «oneri non sproporzionati rispetto ai fini perseguiti» e scegliere la «misura meno restrittiva dei diritti che si fronteggiano», «senza che la compressione della tutela dei dati personali risulti priva di adeguata giustificazione, in contrasto con il principio di proporzionalità» (sent. n. 20 del 2019, punti nn. 5 e 6).

IL GARANTE

ai sensi dell’articolo 57, par. 1, lett. c), del Regolamento, esprime parere favorevole sui due schemi di regolamento provinciale in premessa, con la seguente raccomandazione, riferita al solo schema di regolamento esecutivo dell’articolo 23-bis della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 ed esposta nel “Ritenuto”:

- valuti l’Amministrazione l’effettiva necessità di prevedere, all’articolo 8, comma 3, la pubblicazione, con le modalità di cui all’articolo 1, comma 1, lett.l-ter, d.lgs. n. 82 del 2005 dell’elenco degli operatori enoturistici, almeno nella parte in cui esso includa anche dati personali.

Roma, 10 febbraio 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei

 

Scheda

Doc-Web
9750283
Data
10/02/22

Argomenti


Tipologie

Parere del Garante