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Provvedimento del 24 marzo 2022 [9760883]

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[doc. web n. 9760883]

Provvedimento del 24 marzo 2022

Registro dei provvedimenti
n. 97 del 24 marzo 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l'avv. Guido Scorza, componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);

VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4 aprile 2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8 maggio 2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;

Relatore l'avv. Guido Scorza;

PREMESSO

1. Introduzione.

Con reclamo presentato ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, un dipendente del Ministero della Giustizia (di seguito, il “Ministero”) ha rappresentato di aver partecipato a un concorso interno indetto dal Ministero, lamentando che la graduatoria relativa a detto concorso, pubblicata con Decreto Ministeriale del XX sul sito web istituzionale del Ministero, contenesse una nota, associata al nominativo del reclamante, con la menzione “riserva procedimento penale”.

2. L’attività istruttoria.

In risposta a una richiesta d’informazioni formulata dal Garante (prot. n. XX del XX), il Ministero, con nota prot. n. XX, ha dichiarato, in particolare, che:

“il [reclamante] ha partecipato a [un] concorso straordinario interno […] indetto con PDG XX”;

“all’esito dei lavori delle commissioni il competente ufficio ha provveduto alla stesura delle graduatorie, approvate con PDG XX”;

“esclusivamente per le finalità dell’ufficio, nella stesura delle graduatorie, viene annotata a margine dei nominativi interessati, come nel caso del [reclamante], l’eventuale presenza di procedimenti penali in atto, che determinano l’ammissione con riserva alla procedura concorsuale e alla eventuale nomina del vincitore”;

“per un mero errore tale annotazione non è stata eliminata dalla documentazione trasmessa alla redazione del sito del Ministero della giustizia per la conseguente pubblicazione nella scheda di sintesi del concorso, avvenuta in data XX”;

“pur riconoscendo di non aver prestato la dovuta attenzione, anche in considerazione della complessità della procedura concorsuale […], nell’annotazione non era indicato alcun riferimento al numero di procedimento penale dell’Autorità Giudiziaria procedente né alla fattispecie di reato. La graduatoria inoltre non è più presente sul sito dal XX;

l’”Amministrazione ha provveduto a rimuovere la nota con la menzione “riserva procedimento penale […]. All’esito, infatti, della valutazione, da parte della commissione esaminatrice e delle […] sottocommissioni, delle istanze di revisione dei punteggi formulate da diversi candidati, si è proceduto con PDG XX alla approvazione delle graduatorie rettificate, rimuovendo l’annotazione in questione, sostituita dall’espressione generica “ammesso con riserva”;

“le graduatorie rettificate sono state pubblicate sul sito del Ministero […] in data XX […]”;

“sono state impartite opportune disposizioni e indicazioni al personale dell’ufficio competente per le procedure in questione, al fine di non incorrere nuovamente in possibili violazioni”.

Con nota prot. n. XX, in riscontro a un’ulteriore richiesta d’informazioni del Garante (prot. n. XX del XX) il Ministero ha precisato che:

“le graduatorie […] sono state pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della giustizia www.giustizia.it, a conclusione della procedura concorsuale, come espressamente indicato all’art. 7, comma 5, del decreto del Direttore Generale del Personale e delle Risorse XX, con il quale è stato indetto il concorso straordinario interno […] per […] sovrintendenti del corpo di polizia penitenziaria […]. Trattasi dunque di graduatorie finali — e non intermedie — ai fini della nomina dei vincitori del concorso”;

“la pubblicazione, […] effettuata al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza dell’azione amministrativa nello svolgimento della procedura concorsuale e nella valutazione dei titoli posseduti dai candidati - considerata anche la complessità della procedura che ha riguardato nove annualità e comportato la valutazione di oltre 19.000 domande - ha una durata limitata di 120 giorni, termine ultimo per la eventuale impugnazione avanti il Presidente della Repubblica”;

“il P.D.G. XX, con il quale sono state approvate le graduatorie finali del concorso - oggetto di reclamo da parte del [reclamante] - è stato pubblicato in data XX sul sito del Ministero della giustizia ed è rimasto in linea fino alla data del XX”;

“ai sensi dell’art. 7, comma 4, del bando di concorso, richiamato dall’art. 2 del predetto PDG XX, i candidati utilmente collocati in più graduatorie avrebbero dovuto scegliere in quale permanere con conseguente esclusione dalle graduatorie per le quali non era stato manifestato interesse. A scelte effettuate da tutto il personale interessato si sarebbe proceduto allo scorrimento delle graduatorie ai fini della nomina dei vincitori del concorso”;

“successivamente, in assenza delle dichiarazioni di scelta da parte di molti dei candidati aventi diritto, tenuto conto della complessità della procedura nonché delle diverse istanze di rettifica dei punteggi attribuiti prodotte da diversi candidati, questa Amministrazione, anche in via di autotutela, con circolare XX del XX, pubblicata sul sito in data XX, comunicava i criteri di revisione delle graduatorie per effetto dei suddetti scorrimenti nonché delle valutazioni delle Commissioni esaminatrici sulle istanze di rettifica, fissando, peraltro, termine ultimo di presentazione delle stesse”;

“con P.D.G. XX, si è dunque proceduto alla approvazione definitiva delle graduatorie finali del concorso, revisionate per effetto degli scorrimenti dei nominativi dei partecipanti e, in autotutela, anche delle valutazioni effettuate dalle Commissione esaminatrici sulle istanze di correzione dei punteggi”;

“ancor prima della segnalazione [dell’]Autorità, nella pubblicazione del P.D.G. XX era già stata rimossa la nota relativa al [reclamante] con la menzione “riserva procedimento penale” e sostituita dall’espressione generica “ammesso con riserva”.

Con nota del XX (prot. n. XX), l’Ufficio, sulla base degli elementi acquisiti, dalle verifiche compiute e dei fatti emersi a seguito dell’attività istruttoria, ha notificato al Ministero, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, avente ad oggetto le presunte violazioni degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 10 del Regolamento, nonché 2-octies del Codice, invitando il predetto titolare a produrre al Garante scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice, nonché art. 18, comma 1, dalla l. 24 novembre 1981, n. 689).

Con nota prot. n. XX, il Ministero ha presentato la propria memoria difensiva, dichiarando, in particolare, che:

“l'annotazione “riserva procedimento penale” è stata apposta dall’operatore addetto alla elaborazione e stesura delle graduatorie, a margine dei nominativi interessati, come nel caso del reclamante, esclusivamente per fini interni all’uso dell’ufficio, determinando l’esistenza del procedimento penale l'ammissione con riserva alla procedura concorsuale e alla eventuale nomina di vincitore del concorso”;

“per un refuso di scrittura, tale annotazione non è stata rimossa al momento della predisposizione della documentazione da trasmettere alla redazione del sito del Ministero […] per la conseguente pubblicazione nella scheda di sintesi del concorso, avvenuta in data XX, né è stata rilevata all’atto della siglatura e timbratura delle singole pagine componenti le graduatorie”;

“si è trattato di procedura particolarmente complessa, relativa alle vacanze disponibili in nove annualità (dal XX al XX), cui hanno partecipato oltre 19.000 candidati; le graduatorie sono state distinte per ciascuna annualità in base all’aliquota (assistenti capo/agenti e assistenti di Polizia penitenziaria) e ruolo (maschile e femminile), per un numero complessivo di trentasei documenti e oltre duemila pagine”;

la violazione “ha coinvolto un solo candidato”;

“le graduatorie sono rimaste in linea sul sito www.giustizia.it, per 60 giorni (dal XX al XX)”;

“nella pubblicazione del successivo provvedimento XX — con il quale si è proceduto alla revisione delle graduatorie del concorso per effetto degli scorrimenti dei nominativi dei partecipanti e, in autotutela, anche delle valutazioni effettuate dalle Commissione esaminatrici sulle istanze di correzione dei punteggi pervenute - avvenuta in data XX, l’annotazione, ancor prima della segnalazione [del] Garante, era stata già rimossa e sostituita con la dicitura generica “ammesso con riserva”;

“si terrà in debita considerazione quanto osservato [dall’] Autorità in ordine alla non piena conformità (anche) di tale annotazione alla disciplina in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, al principio di “minimizzazione dei dati” (art. 5, par. 1, lett. c) del Regolamento), provvedendo in tal senso per il futuro”;

“al fine di evitare ogni possibile ulteriore violazione del trattamento dei dati, sono state impartite precise indicazioni al personale incaricato della predisposizione delle graduatorie e di ogni altro atto relativo a procedure concorsuali destinate alla pubblicazione sul sito del Ministero della giustizia. Si è inoltre provveduto a nominare un referente per ciascuna sezione dell’ufficio, dando incarico al dirigente di Polizia penitenziaria di vigilare sulla esatta osservanza delle disposizioni impartite”;

sono state programmate specifiche iniziative di formazione rivolte al Direttore e ai funzionari del competente Ufficio del Ministero;

“l’Amministrazione penitenziaria ha svolto numerose procedure concorsuali (pubbliche e interne) sia per il reclutamento nei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria che per l’assunzione delle figure professionali del Comparto Funzioni Centrali, senza che sia mai stata rilevata alcuna violazione della specifica normativa in materia di protezione dei dati personali”;

In occasione dell’audizione, richiesta dal Ministero ai sensi dell’art. 166, comma 6, del Codice e tenutasi in data XX, il Ministero ha, inoltre, dichiarato, in particolare, che:

si è trattato di “errore umano” e di “un caso del tutto isolato”, la condotta dovendosi “intendersi come colposa”;

“non ci sono […] precedenti segnalazioni o reclami relativi a casi simili che abbiano riguardato il Ministero”;

“l’Amministrazione si è comunque prontamente attivata per rimuovere la menzione dalla graduatoria pubblicata sul sito, prima di venire a conoscenza della formale proposizione del reclamo”.

3. Esito dell’attività istruttoria.

La disciplina di protezione dei dati personali prevede che i soggetti pubblici, nell’ambito del contesto lavorativo, possono trattare i dati personali degli interessati, anche relativi a categorie particolari, se il trattamento è necessario, in generale, per la gestione del rapporto di lavoro e per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge o dal diritto dell’Unione o degli Stati membri (artt. 6, par. 1, lett. c), 9, par. 2, lett. b) e 4 e 88 del Regolamento). Il trattamento è, inoltre, lecito quando sia “necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 6, parr. 1, lett. e), 2 e 3, e art. 9, par. 2, lett. g), del Regolamento; art. 2-ter del Codice, nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139).

La normativa europea prevede che “gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del […] regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto […]” (art. 6, par. 2, del Regolamento). Al riguardo, si evidenzia che l’operazione di diffusione di dati personali (come la pubblicazione su Internet), da parte di soggetti pubblici, è ammessa solo quando prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento (cfr. art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice, nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139).

Con specifico riguardo al trattamento dei dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza, si evidenzia che esso può avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati (art. 10 del Regolamento), ovvero solo qualora il trattamento sia autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento (art. 2-octies, commi 1 e 5, del Codice).

Il titolare del trattamento è tenuto, in ogni caso, a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, fra i quali quello di “liceità, correttezza e trasparenza” nonché di “minimizzazione dei dati”, in base ai quali i dati personali devono essere “trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato” e devono essere “adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati” (art. 5, par. 1, lett. a) e c), del Regolamento).

Nel caso di specie, il Ministero, a causa di un errore umano, ha pubblicato sul proprio sito web istituzionale, dal XX al XX, una graduatoria finale relativa a un concorso interno, al quale ha partecipato il reclamante, diffondendo, in ragione della menzione “riserva procedimento penale”, dati personali del reclamante riconducibili alla categoria dei dati relativi a condanne penali e reati, in assenza di un’idonea base giuridica, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 10 del Regolamento, nonché 2-octies del Codice.

Non rileva, peraltro, che la graduatoria non contenesse riferimenti espliciti alle fattispecie di reato in relazioni alle quali era stata avviato il procedimento penale. Come, infatti, affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, “le informazioni relative ad un procedimento giudiziario a carico di una persona fisica, come quelle riferentisi all’apertura di un’indagine o al processo, ed eventualmente alla condanna che ne è risultata, costituiscono dati relativi alle «infrazioni» e alle «condanne penali» ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, primo comma, della direttiva 95/46 e dell’articolo 10 del regolamento 2016/679, e ciò indipendentemente dal fatto che, nel corso di tale procedimento giudiziario, sia stata effettivamente dimostrata o meno la commissione del reato per il quale la persona era perseguita” (sent. C‑136/17, “GC e a. contro Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)”, Grande Sezione, 24 settembre 2019). D’altra parte, con riguardo al contesto lavorativo, numerosi provvedimenti del Garante hanno chiarito che le informazioni ottenute dal certificato penale del casellario giudiziale o da dichiarazioni rilasciate dai lavoratori in merito all’assenza di condanne penali costituiscono comunque dati relativi a condanne penali e reati ai fini della normativa in materia di protezione dei dati (sul punto, con riguardo all’assenza di condanne penali rispetto a specifici reati, quale requisito per lo svolgimento di determinate attività lavorative nel settore pubblico, v. Relazione annuale 2018 del Garante, doc. web n.  9109211, pagg. 131 ss., nonché provv. 19 gennaio 2017, n. 10, doc. web n. 5953097; cfr. “Audizione del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Prof. Pasquale Stanzione nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1779 […] e C. 1782 […], recanti disposizioni in materia di controlli sul personale addetto ai servizi di trasporto”, del 16 dicembre 2021, doc. web n. 9736014; in ambito privato, v. provv. 11 febbraio 2021, n. 47, doc. web n. 9562814; provv. 22 maggio 2018, n. 314, doc. web n. 9005845). Le informazioni relative a vicende connesse alla commissione di reati o a procedimenti penali, che interessano una persona fisica, costituiscono, pertanto, “dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza” ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 del Regolamento, senza che rilevi la circostanza che tali informazioni non contengano riferimenti espressi agli specifici reati commessi o ai procedimenti giudiziari in corso.

Anche con riguardo alla pubblicazione del successivo provvedimento del XX - con il quale si è proceduto alla revisione delle graduatorie del concorso per effetto degli scorrimenti dei nominativi dei partecipanti e, in autotutela, anche delle valutazioni effettuate dalle Commissioni esaminatrici sulle istanze di correzione dei punteggi pervenute - avvenuta in data XX, l’annotazione “ammesso con riserva” non può, comunque, ritenersi conforme alla normativa in materia di protezione dei dati. Di regola, infatti, nell’ambito delle procedure concorsuali o selettive in ambito pubblico, tutti i candidati vincitori assumono il servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e sono assunti in prova (cfr. art. 17, comma 1, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, recante “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”). Analogamente, l’art. 3 del D.M. 19 giugno 2015, con il quale è stata indetta la procedura concorsuale in questione, prevede che “nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano “con riserva” alle prove ed agli accertamenti concorsuali”. L’annotazione, accanto al nominativo del reclamante o di altri specifici candidati, riportata nella successiva versione della graduatoria, contiene, dunque, un’informazione comunque eccedente rispetto alle finalità di trattamento, dalla quale si può desumere la potenziale assenza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione al concorso oppure una causa di esclusione (peraltro, tra queste ultime, il D.M. sopra citato annovera: la destituzione dall’impiego presso una pubblica amministrazione; l’aver riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo; la sottoposizione a una misura di prevenzione; la decadenza da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi di cui alla lett. d) dell’art. 127 del d.P.R. del 10 gennaio 1957, n. 3).

Deve, pertanto, concludersi, in generale, che, restando impregiudicati i poteri dell’Amministrazione in ordine alla verifica della sussistenza in capo ai candidati vincitori dei requisiti previsti per la partecipazione al concorso e delle altre condizioni previste dalla legge ai fini dell’assunzione, la menzione “ammesso con riserva” in graduatorie relative a procedure selettive o concorsuali, oggetto di pubblicazione online, associata solo a specifici nominativi dei candidati vincitori, comporti una violazione del principio di “minimizzazione dei dati” (art. 5, par. 1, lett. c) del Regolamento).

Facendo proprie tali considerazioni, il Ministero ha fornito assicurazioni in merito alle modalità con cui, in futuro, saranno pubblicate graduatorie sul proprio sito web istituzionale, adottando le necessarie misure per conformare i trattamenti alla disciplina in materia di protezione dei dati personali.

4. Conclusioni.

Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, si rileva che le dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗, seppure meritevoli di considerazione, non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.

Si confermano, pertanto, le valutazioni preliminari dell’Ufficio e si rileva l’illiceità del trattamento di dati personali effettuato dal Ministero, per aver diffuso dati personali del reclamante, anche relativi a reati, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), 6 e 10 del Regolamento, nonché 2-octies del Codice.

Ciò premesso, tenuto conto che:

la diffusione di dati personali in questione ha coinvolto un solo interessato e si è verificata, a causa di un mero errore umano, peraltro nel contesto di una procedura concorsuale molto complessa;

non risultano precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento o precedenti provvedimenti di cui all’art. 58 del Regolamento, adottati nei confronti del medesimo titolare, che possano considerarsi precedenti specifici “relativamente allo stesso oggetto” (art. 83, par. 2, lett. i) del Regolamento) rispetto alla condotta in esame;

si è trattato di un caso isolato nell’ambito delle numerose procedure concorsuali indette e gestite dal Ministero;

il titolare del trattamento ha prestato piena collaborazione all’Autorità nel corso dell’istruttoria;

il titolare del trattamento ha fornito assicurazioni in merito alle modalità con cui, in futuro, saranno pubblicate graduatorie sul proprio sito web istituzionale, nonché ha adottato le necessarie misure per conformare i trattamenti alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, sulla base delle indicazioni fornite dall’Autorità;

le circostanze del caso concreto inducono a qualificare lo stesso come “violazione minore”, ai sensi del cons. 148 del Regolamento e delle “Linee guida riguardanti l'applicazione e la previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai fini del regolamento (UE) n. 2016/679”, adottate dal Gruppo di Lavoro Art. 29 il 3 ottobre 2017, WP 253, e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati con l’”Endorsement 1/2018” del 25 maggio 2018.

Si ritiene, pertanto, relativamente al caso in esame, che sia sufficiente ammonire il titolare del trattamento ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. b), e 83, par. 2, del Regolamento, per avere violato gli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), 6 e 10 del Regolamento, nonché 2-octies del Codice.

Considerato che la condotta ha esaurito i suoi effetti, atteso che la pubblicazione dei dati personali relativi al reclamante è cessata, non ricorrono i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento.

Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara, ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento, l’illiceità del trattamento effettuato dal Ministero della Giustizia, con sede legale in Via Arenula, 70 - 00186 Roma (RM), C.F. 80184430587, per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), 6 e 10 del Regolamento, nonché 2-octies del Codice, nei termini di cui in motivazione;

b) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, ammonisce il Ministero della Giustizia, quale titolare del trattamento in questione, per aver violato gli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), 6 e 10 del Regolamento, nonché 2-octies del Codice, come sopra descritto;

c) ritiene che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.

Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 24 marzo 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei