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Parere su istanza di accesso civico - 14 marzo 2022 [9761449]

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[doc. web n. 9761449]

Parere su istanza di accesso civico - 14 marzo 2022

Registro dei provvedimenti
n. 92 del 14 marzo 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27/4/2016, «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito “RGPD”);

VISTO l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30/6/2003, n. 196 (di seguito “Codice”);

VISTO l’art. 5, del d. lgs. n. 33 del 14/3/2013, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

VISTA la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. serie generale n. 7 del 10/1/2017 e in http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);

VISTO il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;

VISTA la richiesta di parere del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito “RPCT”) del Comune di Gaeta presentata ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

CONSIDERATO che il predetto art. 5, comma 7, prevede che il Garante si pronunci entro il termine di dieci giorni dalla richiesta;

RITENUTO che il breve lasso di tempo per rendere il previsto parere non permette allo stato la convocazione in tempo utile del Collegio del Garante;

RITENUTO quindi che ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 5, comma 8, del Regolamento n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante, nella parte in cui è previsto che «Nei casi di particolare urgenza e di indifferibilità che non permettono la convocazione in tempo utile del Garante, il presidente può adottare i provvedimenti di competenza dell’organo, i quali cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dal Garante nella prima riunione utile, da convocarsi non oltre il trentesimo giorno» (in www.gpdp.it, doc. web, n. 1098801);

Vista la documentazione in atti;

PREMESSO

Con la nota in atti, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) del Comune di Gaeta ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013, nell’ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame su provvedimento di diniego di un’istanza di accesso civico.

Dall’istruttoria è emerso che è stata inoltrata al citato Comune un’istanza di accesso civico generalizzato avente a oggetto copia di numerosi documenti afferenti a un procedimento edilizio per il rilascio di un permesso di costruire concesso a soggetti identificati in atti (istanza, autorizzazioni, note, documenti integrativi, corrispondenza con amministrazione comunale, perizie, dichiarazioni, computo metrico, preventivi, data inizio lavori, prescrizioni impartite dall’amministrazione, indicazione dell’impresa, nomina e accettazione del direttore dei lavori, adempimenti in ordine al rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, comunicazione del responsabile della sicurezza, certificato di regolarità contributiva rilasciato alla ditta esecutrice dei lavori, verbali e documenti tecnici relativi al sopralluogo effettuato, documenti tecnici prodotti dai professionisti, dichiarazioni dei progettisti, progetto degli impianti, calcolo del contributo, ecc.).

A seguito delle opposizioni presentate dai soggetti controinteressati, l’amministrazione ha negato l’accesso civico, anche alla luce del limite derivante dalla protezione dei dati personali di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013, evidenziando, fra l’altro, che l’istanza era irragionevolmente sproporzionata e che «l’ostensione dei documenti richiesti, anche in misura parziale, viola quel complesso di diritti fondamentali della persona quali la riservatezza, l’identità personale, la protezione dei dati personali, la libertà e segretezza della corrispondenza, gli interessi economici e commerciali, ivi compresi la proprietà intellettuale ed il diritto d’autore tutelati dalla Costituzione (artt. 2 e 3)».

Il soggetto richiedente l’accesso civico ha, quindi, presentato una richiesta di riesame del provvedimento di diniego dell’amministrazione al RPCT del Comune, ritenendo l’atto non legittimo e insistendo nelle proprie richieste.

OSSERVA

La disciplina di settore in materia di accesso civico contenuta nel d. lgs. n. 33/2013 prevede, fra l’altro, che «Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis» (art. 5, comma 2).

La medesima normativa sancisce che l’accesso civico è rifiutato, fra l’altro, «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a). Per dato personale si intende «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»)» e si considera “identificabile” «la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale» (art. 4, par. 1, n. 1, RGPD).

Ciò premesso, occorre aver presente che nelle valutazioni da effettuare in ordine alla possibile ostensione di dati personali (o documenti che li contengono), tramite l’istituto dell’accesso civico, deve essere tenuto in considerazione che – a differenza dei documenti a cui si è avuto accesso ai sensi della l. n. 241 del 7/8/1990 – i dati e i documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico divengono «pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013). Di conseguenza, è anche alla luce di tale amplificato regime di pubblicità dell’accesso civico che va valutata l’esistenza di un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei soggetti controinteressati, in base al quale decidere se rifiutare o meno l’accesso ai dati, informazioni o documenti richiesti.

Inoltre, è necessario rispettare, in ogni caso, i principi sanciti nel RGPD di «limitazione della finalità» e di «minimizzazione dei dati», in base ai quali i dati personali devono essere «raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità», nonché «adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati» (art. 5, par. 1, lett. b e c).

In tale contesto, occorre altresì tenere conto delle ragionevoli aspettative di confidenzialità degli interessati e della non prevedibilità delle conseguenze derivanti a questi ultimi dalla conoscibilità da parte di chiunque dei dati personali richiesti (cfr. par. 8.1 delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, cit.).

Ciò chiarito, con particolare riferimento al caso sottoposto all’attenzione di questa Autorità, appare opportuno evidenziare che non sono stati inviati al Garante – nemmeno per estratto – i documenti oggetto di accesso civico e, nella documentazione allegata dal RPCT ai fini della richiesta di parere, è contenuta solo una generica descrizione della documentazione oggetto dell’istanza di accesso civico. Per tali motivi, si ritiene che tali carenze istruttorie impediscano a questa Autorità di esprimersi, allo stato, nel merito del diniego opposto dal Comune.

In ogni caso, appare opportuno evidenziare che il Garante già in passato si è espresso con specifici pareri – al cui contenuto si rinvia integralmente – sull’accesso civico a documenti contenenti dati personali analoghi a quelli oggetto del presente procedimento, evidenziando la sussistenza del limite all’accesso civico derivante dall’ostensione della documentazione richiesta previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013 (cfr., con particolare riferimento all’accesso civico a permessi di costruire, provv. n. 68 dell’8/2/2018, in www.gpdp.it, doc. web n. 8052934; provv. n. 75 del 16/4/2020, ivi, doc. web n. 9347818; provv. n. 103 del 22/2/2018, ivi, doc. web n. 8357130; in relazione a concessioni edilizie in sanatoria, provv. n. 305 del 18/8/2021, ivi, doc. web n. 9717761; provv. n. 260 del 3/5/2018, doc. web n. 8997418; n. 25 del 18/1/2018, ivi, doc. web n. 7688896; in relazione a concessioni immobiliari e planimetrie, provv. n. 271 del 17/12/2020, ivi, doc. web n. 9521857; provv. n. 179 del 2/10/2019, ivi, doc. web n. 9162546; in relazione a ulteriori titoli edilizi come SCIA e CILA, provv. n. 1 del 3/1/2019, ivi, doc. web n. 9080951, vd. anche newsletter del 25/2/2019, in https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9085421#3; nonché provvedimenti n. 360 del 10/8/2017, ivi, doc. web n. 6969290; n. 361 del 18/8/2017, ivi, doc. web n. 6969198; n. 364 dell’1/9/2017, ivi, doc. web n. 6979959; n. 359 del 22/5/2018, ivi, doc. web n. 9001943; n. 426 del 19/7/2018, ivi, doc. web n. 9027184; n. 453 del 13/9/2018, ivi, doc. web n. 9050702; n. 517 del 19/12/2018, ivi, doc. web n. 9073695).

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Gaeta, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.

Roma, 14 marzo 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione