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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Musicraiser S.r.l. - 27 gennaio 2022 [9771158]

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[doc. web n. 9771158]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Musicraiser S.r.l. - 27 gennaio 2022

Registro dei provvedimenti
n. 22 del 27 gennaio 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo di un cittadino tedesco, trasmesso dall’autorità di controllo tedesca del Land del Baden – Wurttemberg in quanto avente ad oggetto un trattamento transfrontaliero di dati personali, con il quale è stata lamentata la perdurante ricezione, a seguito dell’iscrizione all’omonima piattaforma web, della newsletter della società Musicraiser S.r.l., nonostante le numerose richieste di cancellazione inviate al titolare dal 25 ottobre 2013 al 18 luglio 2018;

PRESO ATTO che il Garante ha dichiarato di essere Autorità capofila nella procedura in esame in quanto il titolare del trattamento ha stabilimento unico in Italia;

PRESO ATTO del fatto che nessuna obiezione pertinente e motivata è stata sollevata dalle autorità di controllo interessate rispetto al progetto di decisione trasmesso ai sensi dell’art. 60, par. 3, del Regolamento e che, pertanto, il Garante è legittimato ad adottare la decisione finale ai sensi dell’art. 60, par. 7, del Regolamento;

VISTA la nota 21 maggio 2019, prot. n. 16921/19, con cui il Garante ha chiesto alla società informazioni, ai sensi dell’art. 157 del Codice, mai riscontrata dalla società;

VISTA le note 18 settembre 2019, prot. n. 31446 e 31455 con cui il Garante, mediante il Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza, ha notificato alla Società l’atto di avvio del procedimento sanzionatorio per la violazione degli artt. 157 e 166, co. 2, del Codice per il mancato riscontro alla richiesta di informazioni dell’Autorità nonché il rinnovo delle richieste delle informazioni precedentemente richieste;

VISTO il processo verbale delle operazioni compiute redatto in data 2 ottobre 2019 dal Comando Nucleo di Polizia Economica Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano in cui il legale rappresentante della società, in risposta alla richiesta di informazioni dell’Autorità, ha rappresentato, producendo adeguata documentazione di supporto, di aver ricevuto l’originaria richiesta di cancellazione del reclamante datata 25 ottobre 2013 e di aver provveduto in data 26 aprile 2017 e, dopo aver ricevuto la richiesta di informazioni dell’Autorità in data 14 marzo 2019, di aver ordinato ad un ex dipendente di verificare l’eventuale mancato adempimento alla richiesta del reclamante e, se del caso, conseguentemente cancellare il reclamante dalla newsletter

VISTO lo stesso processo verbale in cui il legale rappresentante ha dichiarato che, per motivi economici, pur essendo stata formalmente mantenuta la sede legale, l’attività della società viene svolta presso l’abitazione del legale rappresentante stesso e che “proprio per motivi economici si sta valutando la chiusura della società”;

VISTA la nota 24 dicembre 2019 prot. 45108 con la quale il Garante ha comunicato alla società, nella sua qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento e sono state notificate le presunte violazioni di legge, individuate, nel caso di specie, nell’utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica del reclamante per l’invio della newsletter della piattaforma, in violazione dell’art. 21, par. 2, 4 e 5, del Regolamento;

RILEVATO che la Società non ha esercitato il diritto ad essere sentito riconosciutole dalla normativa vigente a seguito della contestazione della violazione; 

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO che l’art. 21 del Regolamento prevede in capo all’interessato il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguarda effettuato per finalità di marketing diretto;

RILEVATO che la società ha trattato l’indirizzo di posta elettronica del reclamante per inviargli la newsletter della piattaforma di condivisione musicale musicraiser.com nonostante le ripetute richieste di cancellazione inviate dal reclamante stesso;

RILEVATA dunque l’illiceità del predetto trattamento in quanto effettuato in violazione dell’art. 21, par. 2, 4 e 5, del Regolamento;

RILEVATO altresì che la società non ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni dell’Autorità ai sensi dell’art. 157 del Codice, notificata in data 21 maggio 2019;

CONSIDERATO, sotto il profilo della valutazione della gravità delle violazioni, che:

- i dati del reclamante sono stati prontamente cancellati, a seguito dell’intervento del Garante, sebbene tale adempimento non sia stato comunicato né all’Autorità, né all’interessato;

- i dati personali oggetto di trattamento sono dati comuni e non sono pervenuti all’Autorità altri reclami o segnalazioni nei confronti della società;

- la società ha collaborato fattivamente con l’Autorità nell’ambito delle attività istruttorie;

- la società è fase di scioglimento e liquidazione;

CONSIDERATO, pertanto, che la violazione dell’art. 21, par. 2, 4 e 5, in relazione all’art. 83, par. 2, ultimo periodo ed al considerando 148 del Regolamento può essere qualificata di grado “minore”;

RITENUTO, dunque, alla luce delle considerazioni sopra riassunte, di dover procedere ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento, ad ammonire la società Musicraiser S.r.l. in merito alla necessità di adempiere prontamente agli utenti in caso di esercizio dei diritti;

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i), del Regolamento e dell’art. 166 del Codice, ha il potere di infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5 del Regolamento, mediante l’adozione di una ordinanza ingiunzione (art. 18, legge 24 novembre 1981, n. 689), in relazione al trattamento dei dati personali riferiti al reclamante, di cui è risultata accertata l’illiceità, nei termini sopra esposti, degli artt. 12 e ss. del Regolamento, all’esito del procedimento di cui all’art. 166, comma 5, svolto in contraddittorio con il titolare del trattamento;

VISTO l’art. 166, comma 2, del Codice il quale prevede che la violazione dell’art. 157 del Codice stesso è soggetta alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 83, paragrafo 5, del Regolamento;

CONSIDERATO che, ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e della relativa quantificazione anche rispetto a tale violazione si applicano gli elementi elencati dall’art. 83, par. 2, del Regolamento, tenuto conto che le sanzioni deve essere “in ogni singolo caso effettiva, proporzionata e dissuasiva” (art. 83, par. 1 del Regolamento);

CONSIDERATO che il legale rappresentante della Società ha riferito di non aver dato riscontro alla richiesta di informazioni dell’Autorità, sebbene si sia attivato per dar seguito alla richiesta di cancellazione del reclamante;

CONSIDERATE le particolari condizioni finanziarie in cui versa la Società ed il fatto che la stessa è attualmente in fase di scioglimento e liquidazione;

RILEVATO che non risultano precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento o precedenti provvedimenti di cui all’art. 58 del Regolamento e che la Società ha complessivamente e attivamente cooperato con l’Autorità nel corso del procedimento;

RITENUTO di determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 1.000 (mille/00) per la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 157 e 166, 2° co, del Codice;

RITENUTA detta sanzione, ai sensi dell’art. 83, par. 1, del Regolamento, effettiva, proporzionata e dissuasiva in relazione al caso di specie;

RITENUTO, anche in considerazione della tipologia di violazione accertata, che ha riguardato i diritti dell’interessato, che, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del regolamento del Garante n. 1/2019, si debba procedere alla pubblicazione del presente provvedimento nel sito internet dell’Autorità;

RILEVATO che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE l’avv. Guido Scorza;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. f) del Regolamento, dichiara l’illiceità del trattamento effettuato, nei termini di cui in motivazione, da Musicraiser S.r.l. per la violazione dell’art. 21, par. 2, 4 e 5, del Regolamento;

b) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento, ammonisce Musicraiser S.r.l. in merito alla necessità di adempiere prontamente alle richieste degli interessati in caso di esercizio dei loro diritti;

c) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i), del Regolamento, ordina a Musicraiser S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Milano, Via Cosimo del Fante 10, C.F. e P. IVA n. 07915260967, di pagare la somma di euro 1.000 (mille euro/00) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 157 e 166, 2° co, del Codice

INGIUNGE

quindi alla medesima società di pagare la somma di euro 1.000 (mille euro/00), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge n. 689/1981. Si rappresenta che ai sensi dell’art. 166, comma 8 del Codice, resta salva la facoltà per il trasgressore di definire la controversia mediante il pagamento – sempre secondo le modalità indicate in allegato – di un importo pari alla metà della sanzione irrogata entro il termine di cui all’art. 10, comma 3, del d. lgs. n. 150 del 1° settembre 2011 previsto per la proposizione del ricorso come sotto indicato.

DISPONE

ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante e ritiene che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17 del regolamento n. 1/2019.

Ai sensi dell’art. 60, par. 7, del Regolamento, il presente provvedimento è notificato al titolare del trattamento il quale, ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, può proporre opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni, se il ricorrente risiede all’estero.

Ai sensi dell’art. 60, par. 7, del Regolamento, l’autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante in merito al presente provvedimento.

Roma, 27 gennaio 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei