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Parere sul provvedimento congiunto del Direttore generale dell’INPS e del Direttore dell’Agenzia delle entrate, recante "Accesso diretto al Sistema Informativo dell’ISEE precompilato da parte del componente maggiorenne del nucleo familiare mediante il sistema pubblico di identità digitale" - 26 maggio 2022 [9776692]

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[doc. web n. 9776692]

Parere sul provvedimento congiunto del Direttore generale dell’INPS e del Direttore dell’Agenzia delle entrate, recante "Accesso diretto al Sistema Informativo dell’ISEE precompilato da parte del componente maggiorenne del nucleo familiare mediante il sistema pubblico di identità digitale" - 26 maggio 2022

Registro dei provvedimenti
n. 192 del 26 maggio 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Claudio Filippi, vice segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito, Regolamento);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, Codice);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”;

VISTO il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante “Disposizioni per l’introduzione di una misura unica nazionale di contrasto alla povertà” – come modificato, tra gli altri, dal decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” - e, in particolare, l’art. 10, ai sensi del quale la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE (DSU) può essere precompilata da parte dell’INPS, in cooperazione con l’Agenzia delle Entrate, utilizzando le “informazioni disponibili nell’Anagrafe tributaria, nel Catasto e negli archivi dell’INPS, nonché le informazioni su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare” (comma 1), mantenendo comunque la facoltà, per il dichiarante, di optare per la presentazione della DSU in modalità non precompilata (comma 2-bis);

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 9 agosto 2019, recante “Individuazione delle modalità tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione ISEE precompilata resa disponibile in via telematica dall’INPS” (sul quale il Garante ha espresso parere favorevole con provvedimento n. 136 del 20 giugno 2019, reperibile su www.garanteprivacy.it, doc. web n. 9124390), adottato ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del citato decreto legislativo n. 147 del 2017 e, in particolare, l’art. 2, comma 2, ai sensi del quale il dichiarante accede direttamente alla DSU precompilata identificandosi mediante un sistema di autenticazione e fornendo elementi di riscontro riferiti agli altri componenti maggiorenni del nucleo familiare, nonché l’art. 6, comma 1, secondo cui “Le specifiche tecniche per l’accesso alla DSU precompilata, nonché i meccanismi di delega da parte degli interessati, sono individuate in apposito disciplinare tecnico, sulla base di adeguata valutazione d’impatto ai sensi dell’art. 35 del Regolamento generale sulla protezione dei dati, approvato con provvedimento congiunto del direttore dell’Inps e del direttore dell’Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Il disciplinare individua altresì, per quanto non previsto nel presente decreto, misure appropriate a tutela degli interessati ed, in particolare, specifiche misure di sicurezza atte a ridurre al minimo i rischi di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta”;

VISTO il provvedimento congiunto del Direttore Generale INPS e del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 20 dicembre 2019, recante “Accesso alla dichiarazione sostitutiva unica ISEE precompilata da parte del dichiarante e dei soggetti delegati”, attuativo del citato art. 6, sul quale il Garante ha espresso parere favorevole con provvedimento n. 225 del 18 dicembre 2019 (doc. web n. 9220741);

VISTO lo schema di decreto sottoposto al Garante dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 24 marzo 2022 che, modificando il citato decreto del 9 agosto 2019, introduce un meccanismo semplificato per l’accesso alla DSU precompilata da parte del dichiarante volto a consentire, in alternativa all’indicazione degli elementi di riscontro di cui all’art. 2, comma 2, lett. b), del citato d.m. del 9 agosto 2019, l’accesso del dichiarante a seguito dell’autorizzazione da parte di tutti i componenti maggiorenni che abbiano a tal fine acceduto al Sistema informativo dell’ISEE precompilato mediante SPID, CIE, CNS, sul quale il Garante ha espresso parere favorevole con il provvedimento n. 144 del 28 aprile 2022;

VISTA la nota del 2 marzo 2022, integrata in data 31 marzo 2022, con cui l’INPS ha trasmesso al Garante, ai fini dell’acquisizione del parere previsto dal richiamato art. 6, comma 1, del citato d.m. del 9 agosto 2019, un nuovo schema di provvedimento congiunto del Direttore generale dell’INPS e del Direttore dell’Agenzia delle entrate, recante “Accesso diretto al Sistema Informativo dell’ISEE precompilato da parte del componente maggiorenne del nucleo familiare mediante il sistema pubblico di identità digitale”, volto a dare attuazione al novellato schema di decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTE, altresì, le note del 12 aprile e del 4 maggio 2022, con le quali l’INPS, rispetto al sistema introdotto nel 2019 relativo alle modalità di accesso alla DSU precompilata, ha rappresentato, tra le altre cose, l’assenza di anomalie tali da giustificare una revisione degli scenari di rischio legati all’impiego della DSU precompilata, evidenziando anche che, nell'arco del biennio scorso, non sono state rilevate segnalazioni di criticità nel trattamento dei dati personali effettuato in tale ambito, e ha trasmesso la valutazione d’impatto, redatta ai sensi dell’art. 35 del Regolamento, aggiornata alla luce delle novità introdotte nello schema in esame;

RILEVATO che, nello schema in esame - in coerenza con le modifiche introdotte dal citato schema di decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociale e sulla base dell’analisi dei rischi condotta nell’allegata valutazione di impatto - viene previsto che, in alternativa al sistema ad oggi vigente per accedere alla DSU precompilata (che richiede l’inserimento degli elementi di riscontro e l’autodichiarazione di aver acquisito la delega degli altri componenti maggiorenni del nucleo familiare), il dichiarante, previo accesso all’area autenticata del sito internet dell’INPS per la gestione della DSU precompilata, può, all’atto dell’inserimento dei dati del nucleo familiare, optare per l’accesso diretto al Sistema Informativo dell’ISEE precompilato, al fine di ottenere l’autorizzazione alla precompilazione dei dati da parte di tutti i componenti maggiorenni; tale autorizzazione può essere rilasciata da ciascun componente maggiorenne accedendo al Sistema Informativo dell’ISEE precompilato mediante SPID, CIE, CNS (art. 2, commi 1 e 2);

RITENUTO, su tale base, che lo schema in esame - che tiene conto delle indicazioni fornite dall’Ufficio del Garante nel corso delle interlocuzioni intercorse nell’ambito dell’istruttoria, volte, in particolare, ad assicurare il rispetto del principio di integrità e riservatezza di cui all’art. 5, par. 1, lett. f), del Regolamento - non presenti profili di criticità in materia di protezione dei dati personali;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di provvedimento congiunto del Direttore generale dell’INPS e del Direttore dell’Agenzia delle entrate, recante “Accesso diretto al Sistema Informativo dell’ISEE precompilato da parte del componente maggiorenne del nucleo familiare mediante il sistema pubblico di identità digitale” di cui all’art. 6 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 9 agosto 2019.

Roma, 26 maggio 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Filippi