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Provvedimento del 12 maggio 2022 [9790093]

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[doc. web n. 9790093]

Provvedimento del 12 maggio 2022

Registro dei provvedimenti
n. 209 del 12 maggio 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 10 maggio 2020 con il quale XX, su delega del fratello XX residente all’estero al momento della presentazione del reclamo, ha chiesto di ordinare a Google LLC la rimozione dai risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo del fratello di due URL che riportano una notizia risalente al 2017 relativa ad un procedimento penale che ha riguardato il reclamante per un fatto avvenuto nella città canadese di XX

CONSIDERATO che nel reclamo viene rappresentato in particolare che:

la notizia pubblicata su due quotidiani locali – Toronto City News e 680News, entrambi con sede a XX - compare tra i risultati del motore di ricerca anche in Europa ai seguenti link

1. https://...

2. https://...

«il procedimento penale si è concluso nel marzo del 2019 con il terzo grado di giudizio accertando l’assenza di ulteriori parti offese, motivo per cui era stata diffusa» e che l’interesse alla sua reperibilità ha quindi perso interesse;

la reperibilità di tale notizia si pone in contrasto con l’art. 10 del Regolamento, in quanto attinente a dati personali relativi a condanne penali e reati, nonché con l’art. 17 del Regolamento in quanto «i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati»;

VISTA la nota del 12 novembre 2020 (prot. n. 42809/20) con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la nota del 13 luglio 2021 con la quale Google LLC ha rilevato di non poter aderire alla richiesta del reclamante non sussistendo i presupposti per il diritto all’oblio, ciò in quanto:

gli URL in esame rimandano ad articoli del 2017 pubblicati su testate giornalistiche locali canadesi che riportano la notizia dell’arresto del reclamante, accusato di violenza sessuale nei confronti di una donna conosciuta su un sito d’incontri e che, dalle stesse affermazioni contenute nel reclamo circa la definizione del giudizio «pare potersi desumere che il Sig. XX sarebbe stato condannato per il reato di violenza sessuale ipotizzato nei sopracitati articoli»;

risulta sussistente l’interesse del pubblico ad avere conoscenza di tale informazione, considerata la recente data di pubblicazione degli articoli (2017) e la gravità dei fatti di rilevanza penale descritti

gli articoli di cui il reclamante richiede la rimozione hanno un indubbio contenuto giornalistico (CityNews” non solo è un quotidiano on-line, ma anche un canale televisivo di informazione giornalistica, e “680news” è una testata giornalistica locale), circostanza rilevante ai fini della conferma del sussistente interesse pubblico alla notizia, secondo quanto indicato nelle Linee Guida del WP29 (p.19);

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 3, par. 1;

il trattamento di dati personali connesso all'utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione degli URL indicati nell'atto introduttivo avanzata nei confronti di Google LLC, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all’oblio ai sensi degli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, del Regolamento, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

RILEVATO che:

le informazioni contenute nei due URL oggetto di contestazione si riferiscono ad una vicenda che ha coinvolto il reclamante, ritenuto colpevole di “sexual assault”, per la quale egli è stato condannato definitivamente nel giugno 2020 dall’autorità giudiziaria canadese (Court of Appeal for Ontario);

si tratta di informazioni di natura giornalistica rispetto alle quali, allo stato attuale, non risulta venuto meno l’interesse del pubblico alla loro conoscenza anche in ambito nazionale, tenuto conto, oltre che del limitato periodo di tempo trascorso dal verificarsi dei fatti, anche del ruolo assunto dall’interessato nella vita pubblica in ragione dell’attività professionale (architetto) che egli ha dichiarato di svolgere;

RITENUTO, pertanto, di dover considerare il reclamo infondato in ordine alla richiesta di rimozione dei sopra indicati URL;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE l’avv. Guido Scorza;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento, dichiara il reclamo infondato.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 12 maggio 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei