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Provvedimento del 21 luglio 2022 [9793975]

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[doc. web n. 9793975]

Provvedimento del 21 luglio 2022

Registro dei provvedimenti
n. 260 del 21 luglio 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO altresì il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito “Codice”);

VISTO l’art. 144-bis del Codice, introdotto con il d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con la legge 3 dicembre 2021, n. 205, il quale attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da parte di «chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini o video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme digitali senza il suo consenso» (c.d. “revenge porn”);

VISTO il medesimo art. 144-bis del Codice, il quale prevede che il Garante, nelle quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, decida ai sensi degli articoli 143 e 144 del Codice;

VISTO l’art. 33 del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1 (“Procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali”), come introdotto dalla deliberazione del Garante n. 33 del 27 gennaio 2022, il quale attribuisce al Dirigente del Dipartimento competente il compito di adottare in via d’urgenza un provvedimento volto ad impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, salva successiva ratifica da parte del Garante;

VISTA la segnalazione protocollata presso l’Ufficio del Garante con il n. XX con la quale la persona interessata ha rappresentato di versare in una delle ipotesi previste dal citato art. 144-bis del Codice e ha chiesto all’Autorità di intervenire presso le piattaforme, dallo stesso indicate, You Tube, Facebook ed Instagram;

VISTE le determinazioni nn. 11 e 12 del 7 luglio 2022 con le quali, verificata la compatibilità di quanto segnalato con la previsione sopra richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha provveduto, in via d’urgenza, a:

ingiungere a Google Italy S.r.l. ed a Google LLC l’immediata adozione di misure volte ad impedire la diffusione sulla piattaforma You Tube del materiale oggetto della suindicata segnalazione, riportato mediante impronta di hash del relativo file;

ingiungere a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited l’immediata adozione di misure volte ad impedire la diffusione mediante le piattaforme Facebook ed Instagram del materiale oggetto della suindicata segnalazione, trasmesso dall’Ufficio secondo le modalità indicate da Facebook Italy per questa prima fase di attuazione del disposto normativo;

prescrivere alle medesime società la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalle relative piattaforme, a soli fini probatori, per dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati da comunicarsi tempestivamente all’Autorità;

VISTE le note del 7 luglio 2022 con le quali le predette determinazioni dirigenziali sono state trasmesse ai gestori delle piattaforme;

VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE l’avv. Guido Scorza;

VISTA la documentazione in atti;

TUTTO CIO’ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del Regolamento n. 1/2019, ratifica i provvedimenti n. 11 e 12 adottati d’urgenza dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo in data 7 luglio 2022 nei confronti di Google Italy S.r.l., Google LLC, Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited.

Roma, 21 luglio 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei