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Parere sullo schema di protocollo di intesa tra il Ministero del turismo e le Regioni e Province autonome avente finalità di realizzazione e gestione della Banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, previsto dall’art. 2, comma 2, del decreto del Ministro del turismo 29 settembre 2021, n. 161 - 1 settembre 2022 [9808957]

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[doc. web n. 9808957]

Parere sullo schema di protocollo di intesa tra il Ministero del turismo e le Regioni e Province autonome avente finalità di realizzazione e gestione della Banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, previsto dall’art. 2, comma 2, del decreto del Ministro del turismo 29 settembre 2021, n. 161 - 1 settembre 2022

Registro dei provvedimenti
n. 289 del 1 settembre 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – di seguito, Regolamento);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, Codice);

VISTO l’art. 13-quater del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il cui comma 4, in particolare, prevede che “Ai fini della tutela dei consumatori, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituita una banca di dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. La banca di dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui al presente comma. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo i dati inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui al presente comma con i relativi codici identificativi regionali, ove adottati. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati e di acquisizione dei codici identificativi regionali nonché le modalità di accesso alle informazioni che vi sono contenute e della loro pubblicazione nel sito internet istituzionale del Ministero del turismo. Per le esigenze di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, la banca dati è accessibile all'amministrazione finanziaria degli enti creditori per le finalità istituzionali”;

VISTO il decreto del Ministro del turismo 29 settembre 2021, n. 161, rubricato Regolamento recante modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 – su cui il Garante ha espresso parere favorevole con provvedimento n. 263 dell'8 luglio 2021 (disponibile sul sito www.garanteprivacy.it, doc. web n. 9688040) – adottato in attuazione del summenzionato art. 13-quater del d.l. 34/2019, il cui art. 2, comma 2, in particolare, prevede che “Per generare i codici della banca dati e per definire le modalità di accesso diretto alle banche dati regionali e delle province autonome contenenti le informazioni di cui all'articolo 1, comma 2, relative alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi, ai fini dell'alimentazione della piattaforma di cui al comma 1, con protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero del turismo, le regioni e le province autonome, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i parametri tecnici utili a definire macro-tipologie omogenee a livello nazionale entro le quali far confluire le diverse fattispecie presenti a livello regionale e provinciale […]. Il protocollo prevede anche la cooperazione tra le amministrazioni coinvolte, ove necessario per il più efficiente scambio di informazioni, e disciplina, anche attraverso la collaborazione con il Sistema Camerale, il contenuto e le modalità di trasmissione dei dati, le modalità di aggiornamento della banca di dati, il monitoraggio dell'efficacia delle soluzioni tecniche prescelte e le modalità di conoscenza del codice identificativo o alfanumerico e il momento di decorrenza dell'obbligo di indicazione in ogni comunicazione, offerta e promozione”;

VISTA la richiesta di parere pervenuta in data 14 marzo 2022, come integrata e modificata in data 11 agosto 2022, con la quale il Ministero del turismo ha sottoposto all’Autorità, ai sensi del richiamato art. 2, comma 2, del d.m. 161/2021, lo schema di protocollo di intesa tra il medesimo Ministero e le Regioni e Province autonome avente finalità di realizzazione e gestione della Banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, comprensivo di due allegati;

RILEVATO che il suddetto schema di decreto stabilisce, in particolare:

- le finalità del trattamento, prevedendo che la Banca dati raccolga informazioni relative alle strutture ricettive di cui all’all. 1, art. 8, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, nonché agli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi all’art. 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, e che le Regioni e le Province autonome trasmettano al Ministero del turismo i predetti dati unitamente ai relativi Codici identificativi regionali (CIR), ove adottati in applicazione delle normative regionali (art. 2);

- le modalità di generazione del Codice identificativo nazionale (CIN) e di aggiornamento delle informazioni contenute nella Banca dati, nonché il rapporto tra CIN e CIR e gli obblighi di messa a disposizione dei medesimi codici da parte dei titolari delle strutture ricettive, dei soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo ai sensi della normativa vigente in materia, dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e di coloro che gestiscono portali telematici per l’offerta di alloggi a fini turistici (artt. 3 e 4);

- le tipologie di informazioni raccolte all’interno della Banca dati e le relative fonti di provenienza, nonché il compito del Ministero di mettere a disposizione delle Regioni e Province autonome convenzionate strumenti finalizzati all’analisi qualitativa e quantitativa delle informazioni raccolte all’interno della Banca dati e alla realizzazione di reportistica di dettaglio, relativa a dati di strutture ricettive e immobili in locazione breve che rientrano nella propria competenza territoriale (art. 5 e all. 1 e 2);

- le modalità di realizzazione e gestione, da parte del Gestore, della piattaforma informatica su cui è ospitata la Banca dati, nonché il modello di interoperabilità con le altre banche dati con le quali la medesima si interfaccia (artt. 6 e 7 e all. 1);

- i soggetti ai quali è consentito l’accesso alla Banca dati, per la consultazione delle informazioni ivi contenute per specifiche finalità, e le relative modalità di accesso (artt. 8 e 11 e all. 1);

- i compiti, in capo al Ministero, di monitoraggio e di controllo e irrogazione delle sanzioni in relazione all’assolvimento degli obblighi di pubblicità (artt. 9 e 11);

- i ruoli, nei trattamenti di dati personali previsti, rivestiti da Ministero del turismo, Regioni e Province autonome, Agenzia delle entrate e Gestore della Banca dati, nonché i tempi di conservazione delle informazioni all’interno della Banca dati medesima (art. 10);

CONSIDERATO che la versione dello schema di decreto in esame tiene conto delle osservazioni fornite dall’Ufficio nel corso dell’attività istruttoria, anche mediante interlocuzioni informali, al fine di rendere conforme i trattamenti ivi disciplinati alla normativa in materia di protezione dei dati personali, che hanno riguardato, nello specifico:

- l’individuazione delle categorie di interessati coinvolti e delle tipologie di dati personali oggetto di trattamento nell’ambito della Banca dati, compresi i profili della raccolta e della consultazione, nonché dei soggetti autorizzati ad accedere alla Banca dati per l’esercizio dei rispettivi compiti di interesse pubblico, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, di limitazione della finalità, di minimizzazione dei dati e di privacy by design e by default di cui agli artt. 5, par. 1, lett. a), b) e c), e 25 del Regolamento;

- la precisazione dei trattamenti di dati personali effettuati dal Ministero del turismo a fini di reportistica, monitoraggio e vigilanza, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e di limitazione della finalità di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e b), del Regolamento;

- la definizione dei ruoli dei soggetti coinvolti nel trattamento, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e di limitazione della finalità di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e b), e in ossequio a quanto stabilito dall’art. 4, par. 1, nn. 7) e 8), e dagli artt. 24 e 28 del Regolamento;

- l’individuazione dei tempi di conservazione, nel rispetto dei principi di limitazione della conservazione e di privacy by design e by default di cui agli artt. 5, par. 1, lett. e), e 25 del Regolamento;

- la previsione di misure tecniche e organizzative per l’accesso alla Banca dati da parte dei soggetti autorizzati, nel rispetto dei principi di minimizzazione dei dati, di integrità e riservatezza e di privacy by design e by default di cui agli artt. 5, par. 1, lett. c) e f) e 25 e in ossequio agli obblighi di sicurezza stabiliti dall’art. 32 del Regolamento;

CONSIDERATO, altresì, che, per quanto concerne il profilo dell’alimentazione della Banca dati, lo schema di protocollo, in relazione all’acquisizione dei dati rimessa ad una fase successiva, prevede la stipula di specifici accordi di cooperazione con i soggetti che gestiscono le banche dati contenenti le informazioni relative ai titoli abilitativi (nonché a quelli concernenti la disponibilità dell’alloggio per gli affitti brevi) ai fini dell’esercizio dell’attività ricettiva, fermo restando che i trattamenti di dati personali (comprese le operazioni di raccolta e consultazione) effettuati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico devono trovare fondamento in una base giuridica, in ossequio agli artt. 5, par. 1, lett. a), e 6, parr. 1, lett. e), e 3, del Regolamento e all’art. 2-ter del Codice;

RITENUTO, alla luce di quanto osservato, che lo schema di decreto in esame non presenti criticità in ordine ai profili di protezione dei dati personali;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE, il dott. Agostino Ghiglia;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di protocollo di intesa tra il Ministero del turismo e le Regioni e Province autonome avente finalità di realizzazione e gestione della Banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, previsto dall’art. 2, comma 2, del decreto del Ministro del turismo 29 settembre 2021, n. 161.

Roma, 1° settembre 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei