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Provvedimento prescrittivo e sanzionatorio nei confronti di Società Europea di Edizioni S.p.a. - 11 gennaio 2023 [9861268]

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[doc. web n. 9861268]

Provvedimento prescrittivo e sanzionatorio nei confronti di Società Europea di Edizioni S.p.a. - 11 gennaio 2023

Registro dei provvedimenti
n. 15 dell'11 gennaio 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTE le Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica” di cui all’allegato 1 del Codice (di seguito “Regole deontologiche”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 22 febbraio 2021 da XX assistito dall’Avv. XX, il quale ha lamentato una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali in relazione all’articolo de “Il Giornale” del 9 dicembre 2020 dal titolo "XX" nel quale si riportava anche l’informazione che egli fosse risultato positivo al Covid ed era in quarantena;

CONSIDERATO, in particolare, che nel reclamo viene rappresentato che:

─ l’articolo riferiva la notizia della positività al Covid del Ministro dell’Interno XX («poi rivelatasi inesatta perchè frutto di un errore ») e di fatto in esso l’autrice «censurava il doppiopesismo che, a suo giudizio, caratterizzava il ministero (e quindi il Ministro) in ordine all’applicazione e vigilanza sulle regole poste a tutela della pubblica salute, ritenute assai stringenti per la vita dei "cittadini", laddove, invece, il Ministro poteva liberamente incontrare gli altri colleghi del governo, nonché presenziare ad incontri pubblici; in questo contesto veniva riportata la circostanza che anche il reclamante - identificato con nome, cognome e carica ricoperta all’interno del Ministero - fosse risultato positivo al virus, poi negativizzatosi ma ancora in isolamento;

─ stante il tenore dell’articolo, il riferimento alla positività del reclamante induceva il lettore ad attribuire all’interessato il ruolo di “untore“  del Ministero e della Ministra, integrando tale condotta «senza alcun dubbio, la fattispecie penale della diffamazione a mezzo stampa»; ciò, in particolare per «aver accomunato la posizione del viceprefetto ad una ritenuta "modalità contra legem" applicata indiscriminatamente dall'intero Ministero dell’interno, indicando i suoi dipendenti alla stregua di un manipolo di soggetti "legibus soluti", il tutto con l'aggravante di essere stato l'unico dirigente con funzioni apicali personalmente identificabile con nome e cognome»;

─ il medesimo riferimento ha inoltre comportato la diffusione di dati relativi alla salute del reclamante, in spregio ai divieti vigenti in materia di protezione dei dati personali e alle indicazioni fornite da Garante proprio con riferimento ai dati relativi alle persone affette dal virus;

─ la pubblicazione, oltre ad aver ingenerato preoccupazione nella cerchia di familiari e amici, ha arrecato un grave pregiudizio all’immagine personale e professionale del reclamante, nonché a quella dell’amministrazione di appartenenza «tenuto conto della delicatezza e della esposizione esterna dell'incarico che svolge»;

VISTA la nota 25 maggio 2021 (prot. 28819) con cui l’Autorità ha chiesto a Società Europea di Edizioni S.p.a. – editore dell’articolo in versione cartacea oggetto di reclamo − di fornire osservazioni al reclamo stesso;

VISTA la nota del 15 giugno 2021 con cui la Società ha rappresentato che:

─ la notizia a cui faceva riferimento l’articolo era di particolare rilievo ed era stata ampiamente diffusa da diverse testate;

─ il riferimento al reclamante è stato effettuato solo in modo accidentale e, contrariamente a quanto rappresentato nel reclamo, era volto «proprio ad escludere che l’interessato potesse avere qualsiasi ruolo in relazione al fatto oggetto dell’articolo», oltre che essere stato fornito in modo completo e veritiero, al fine di non diffondere notizie che potessero ingenerare preoccupazione sul suo stato di salute;

─ nessuna istanza ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento o istanza di rettifica delle informazioni risultano essere pervenute all’Editore da parte del reclamante;

─ è stata comunque data spontanea adesione alle richieste formulate da quest’ultimo, essendosi la Società adoperata a verificare che la testata on-line “ilgiornale.it” avesse adottato le cautele necessarie per evitare di ripubblicare articoli contenenti il riferimento al reclamante in associazione ai contenuti dell’articolo de quo, inibendo – tanto nell’archivio interno del giornale, quanto attraverso i motori di ricerca esterni - l’accesso all’articolo stesso mediante una ricerca digitando il nome e cognome del reclamante;

─ l’articolo non aveva alcun intento denigratorio o lesivo dell’interessato ed è stato redatto nel rispetto del principio essenzialità dell’informazione, secondo la specificazione datane dall’art. 6 delle Regole deontologiche;

VISTA la nota del 15 giugno 2021 con cui Giornale On line S.r.l. – nella qualità di editore della testata telematica “ilgiornale.it”, ad integrazione di quanto rappresentato da Società Europea di Edizioni S.p.a. − ha precisato che:

─ l’articolo oggetto di reclamo non era presente nelle pagine della testata on line, né comunque avevano mai ricevuto dal reclamante istanze riconducibili all’esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss. del Regolamento;

─ esso «fa riferimento a fatti che sono stati ampiamente oggetto di interesse da parte della stampa on line nel medesimo periodo» (la positività al Covid della Ministra e i possibili effetti sul Consiglio dei Ministri) e di cui anche il “Giornale.it” ha parlato, nell’esercizio del diritto di cronaca, senza tuttavia mai riportare il nome del reclamante;

─ è stato in ogni caso verificato che « la testata il Giornale on line che ripubblica on line gli articoli de “Il Giornale” edito da Società Europea di Edizioni S.p.a. non pubblica articoli che riportino riferimenti al dott. XX in relazione alla vicenda oggetto dell’odierno ricorso» ed è stato altresì verificato che, inserendo come chiavi di ricerca i dati identificativi del reclamante nel motore di ricerca interno a “ilgiornale.it”, l’articolo contestato non viene restituito tra i risultati, né parimenti l’articolo compare attraverso una ricerca effettuata attraverso altri motori di ricerca esterni;

VISTA la nota del 20 luglio 2021 con cui il reclamante, nel ribadire le proprie doglianze ha replicato che:

─ il riferimento al fatto che altre testate avessero trattato la notizia appare pertinente solo con riferimento alla presunta positività della Ministra XX, essendo invece solo “Il Giornale” ad aver pubblicato i dati identificativi del reclamante e il suo stato di salute;

─ appare «una distorsione dei termini della vicenda, l’affermazione che il Giornale avrebbe provveduto alla “citazione dell’interessato (i.e. dr. XX) in modo completo, veritiero e opportuno… per non diffondere notizie che potessero generare preoccupazione circa lo stato di salute dell’interessato e per escludere in qualsiasi modo un collegamento tra i fatti descritti nell’articolo e l’interessato” nel pezzo incriminato. Non si comprende peraltro perché altri funzionari del Ministero non sono stati accomunati dalla medesima preoccupazione e tutela che ha mosso l’autrice e la redazione de Il Giornale»;

─ le argomentazioni fornite non affrontano «la questione fondamentale della vicenda che risiede nella violazione del divieto di divulgazione di un dato sensibile qual è quello sulla salute di un soggetto – peraltro non di interesse pubblico», divieto che non è venuto meno durante l’emergenza sanitaria, come confermato dai diversi pronunciamenti del Garante;

─ la violazione si è resa più incisiva in considerazione del risalto assunto dalla notizia per il riferimento alla Ministra XX e, quindi, in virtù della circolazione dell’articolo su rassegne stampa di istituzioni ed organismi pubblici; violazione che rende pertanto legittima la richiesta di un provvedimento di inibizione del trattamento, oltre che di risarcimento dei danni;

VISTA la comunicazione fornita al reclamante in data 17 novembre 2021, ai sensi dell’art. 77, comma 2, del Regolamento e art. 14, comma 5, del regolamento del Garante n. 1/2019 (concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all'esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali doc. web n. 9107633);

VISTA la nota dell’Ufficio del 18 novembre 2021 (prot. n. 57932) con la quale, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, è stato comunicato a Società Europea di Edizioni S.p.a. titolare del trattamento oggetto specifico del reclamo, l’avvio del procedimento per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, rilevando la presunta violazione delle seguenti disposizioni:

─ i principi generali del trattamento di cui all’art. 5, par. 1 del Regolamento e, in particolare, i principi di “liceità e correttezza” (lett. a) e di “minimizzazione” dei dati (lett. c);

─ art. 9 del Regolamento;

─  l’art. 85 del Regolamento e gli artt. 136 -139 del Codice;

─ le Regole deontologiche di cui all’allegato A1 del Codice e in particolare gli artt. 5, 6 e 10;

─  l’art. 2 quater del Codice;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO che l’articolo costituisce esercizio della professione giornalistica e rientra dunque nel quadro delle attività effettuate per tali finalità, ai sensi degli artt. 136 − 139 del Codice e delle Regole deontologiche di cui all’art. 139 del Codice medesimo;

CONSIDERATO che l’art. 137 del Codice stabilisce:

─ al comma 1, che i dati di cui all’art. 9 del Regolamento (“categorie particolari di dati personali” nei quali sono ricompresi “i dati relativi alla salute”) possono essere trattati anche senza il consenso dell’interessato purché nel rispetto delle Regole deontologiche di cui all’art.139 del Codice;

─ al comma 3, che in caso di diffusione dei dati per finalità giornalistiche resta fermo il limite dell’“essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico”;

CONSIDERATO che il Codice ha quindi introdotto, in termini generali, il citato principio dell’"essenzialità dell’informazione" quale canone di determinazione nella pubblicazione di dati personali in ambito giornalistico e che le Regole deontologiche, nel richiamare e specificare tale principio, hanno inteso garantire un maggiore rigore con riferimento alla raccolta e alla diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute di persone identificate o identificabili (artt. 5, 6 e 10), limitandone l’eventuale pubblicazione «nell’ambito del perseguimento dell’essenzialità dell’informazione e sempre nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale e pubblica»;

CONSIDERATO altresì che, nell’immediatezza del manifestarsi della pandemia e della diffusione delle prime notizie sui contagi dovuti al virus (marzo 2020), il Garante ha ritenuto necessario richiamare tempestivamente «tutti gli operatori dell’informazione al rispetto del requisito dell’"essenzialità" delle notizie che vengono fornite, astenendosi dal riportare i dati personali dei malati che non rivestono ruoli pubblici, per questi ultimi nella misura in cui la conoscenza della positività assuma rilievo in ragione del ruolo svolto. con riferimento alle informazioni» (comunicato stampa del 31 marzo 2020, doc. web 9303613);

RILEVATO che la pubblicazione oggetto di reclamo − risalente al 9 dicembre 2020 − si inserisce nel contesto generale di una informazione di interesse pubblico particolarmente attenta in quel periodo al tema dell’emergenza sanitaria, allora in atto, e all’osservanza delle disposizioni governative di contenimento dei contagi, che  − nel caso di specie – riguardavano proprio la compagine governativa e, in particolare, quella deputata a garantire il rispetto delle disposizioni stesse;

RITENUTO tuttavia che, nell’ambito del pur legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica su fatti di interesse generale quali quelli sopraindicati, l’esplicitazione dei dati identificativi del reclamante − nel quadro di un resoconto sullo stato dei contagi all’interno del Mistero −  appare un trattamento eccedente, non giustificato da un ruolo di particolare rilievo pubblico da attribuirsi all’interessato; né appaiono evidenze (o sono stati forniti argomenti da parte del titolare) che giustifichino il trattamento diverso riservato ad altri funzionari dello staff della Ministra che – secondo quanto riportato dallo stesso articolo - sarebbero stati anch’essi colpiti dal virus e di cui invece (correttamente) non viene pubblicata l’identità;

CONSIDERATO che tale eccesso di dettaglio si pone in contrasto con le disposizioni sopra citate − in particolare, con gli artt. 137, comma 3, e 139 del Codice e gli artt. 5, 6 e 10 e quindi con i principi generali di liceità, correttezza e minimizzazione del trattamento dei dati personali di cui all’art. 5, par. 1 lett. a) e c), del Regolamento;

CONSIDERATO che il rispetto delle citate Regole deontologiche costituisce condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali (art.2 quater del Codice);

PRESO ATTO delle misure poste in essere nel corso dell’istruttoria da Società Europea di Edizioni S.p.a. – editore de “Il Giornale” edizione cartacea e dell’articolo oggetto reclamo − volte ad evitare l’ulteriore pubblicazione dei dati oggetto di reclamo e delle medesime iniziative poste in essere da Giornale On line S.r.l., editore della versione on line della medesima testata;

RITENUTO ai sensi dell’art. 57 par. 1, lett. f), del Regolamento, di dover comunque valutare fondato il reclamo e per l’effetto, in ragione delle violazioni riscontrate, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), di dover disporre nei confronti di Società Europea di Edizioni S.p.a. – specificamente investita dal presente reclamo − il divieto di ulteriore trattamento, del nome e cognome del reclamante, unitamente all’incarico ricoperto, nei termini sopra descritti, in quanto in contrasto con gli artt. 2 quater, comma 4, 137, comma 3, e 139 del Codice e l’art. 5, 6 e 10 delle Regole deontologiche, e con i principi generali di cui all’art. 5, par. 1 lett. a) e c) del Regolamento, eccettuata la mera conservazione ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria;

CONSIDERATO inoltre che il mancato rispetto degli artt. 5 del Regolamento è sanzionata dall’art. 83, par. 5, lett. a) del Regolamento e che, parimenti, il mancato rispetto delle Regole deontologiche è sanzionata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2-quater, 166, comma 2, del Codice, e 83, par. 5, del Regolamento;

RITENUTO, pertanto, di dover adottare un’ordinanza ingiunzione, ai sensi degli artt. 166, comma 7, del Codice e 18 della legge n. 689/1981, per l’applicazione nei confronti di Società Europea di Edizioni S.p.a. della sanzione amministrativa pecuniaria prevista combinato disposto di cui agli artt. 2-quater, 166, comma 2, del Codice, e 83, parr. 3 e 5, del Regolamento;

RILEVATO che per la determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto degli elementi indicati nell’art. 83, par. 2, del Regolamento e che nel caso di specie occorre prendere in considerazione, quali circostanze aggravanti:

a) la gravità della violazione (art. 83, par. 2, lett. a), del Regolamento), tenuto conto della natura particolare dei dati trattati, idonei a rivelare lo stato di salute;

b) le condizioni di rilievo sul piano organizzativo, economico e professionale, del contravventore (art. 83, par. 2, lett. k), del Regolamento) tenuto conto di quanto emerso nel bilancio d’esercizio relativo all’anno 2021;
e, quali fattori attenuanti:

c) il titolare del trattamento ha dichiarato di aver agito nel legittimo esercizio del diritto di cronaca rispetto ad un tema (i contagi dovuti alla pandemia, anche all’interno della compagine governativa, e le relative regole di condotta) di particolare interesse pubblico e di non aver comunque ricevuto alcuna istanza di cancellazione o di opposizione al trattamento anteriormente al reclamo, ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento e che la circostanza non è stata smentita dal reclamante;

d) il titolare si è attivato, sin dall’avvio dell’istruttoria, a garantire la non ripubblicazione dei dati del reclamante in relazione al contesto descritto e a verificare la non reperibilità dell’articolo in rete;

CONSIDERATI i parametri di cui sopra ed i principi di effettività, proporzionalità e dissuasività indicati nell’art. 83, par. 1, del Regolamento;

RITENUTO che, in base al complesso degli elementi sopra indicati, debba applicarsi la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 10.000,00 (diecimila);

RICORDATO che, in caso di inosservanza delle disposizioni del Garante contenute nel presente provvedimento, può trovare applicazione la sanzione penale di cui all’art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi degli artt. 57 par. 1, lett. f) del Regolamento, dichiara il reclamo fondato per le ragioni di cui in premessa e, in particolare, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), dispone nei confronti di Società Europea di Edizioni S.p.a. il divieto di ulteriore trattamento, del nome e cognome del reclamante, unitamente all’incarico ricoperto, nei termini sopra descritti, in quanto in contrasto con gli artt. 2 quater, comma 4, 137, comma 3, e 139 del Codice e l’art. 5, 6 e 10 delle Regole deontologiche, e con i principi generali di cui all’art. 5, par. 1 lett. a) e c) del Regolamento, eccettuata la mera conservazione ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria;

ORDINA

ai sensi degli artt. 58, comma 2 lett. i) e 83 del Regolamento a Società Europea di Edizioni S.p.a., con sede in, Milano, Via G. Negri, n. 4  cap. 20123 , C.F. e n. iscr. al Registro Imprese n. 01790590150, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione, rappresentando che il contravventore, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice ha facoltà di definire la controversia, mediante il pagamento, entro il termine di trenta giorni, di un importo pari alla metà della sanzione irrogata;

INGIUNGE

a Società Europea di Edizioni S.p.a., in caso di mancata definizione della controversia ai sensi del citato art. 166, comma 8, del Codice, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge n. 689/1981.

DISPONE

l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti de Società Europea di Edizioni S.p.a. in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 11 gennaio 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei