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Provvedimento del 27 aprile 2023 [9895535]

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[doc. web n. 9895535]

Provvedimento del 27 aprile 2023

Registro dei provvedimenti
n. 175 del 27 aprile 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, e regolarizzato in data 4 maggio 2022 con il quale XX, rappresentato dall’avvocato XX, ha chiesto – anche in qualità di erede del XX defunto XX e della madre di quest’ultimo XX – di ordinare a Google LLC, in qualità di gestore dell’omonimo motore di ricerca, ed a Microsoft Corporation, in qualità di gestore del motore di ricerca Bing, la rimozione di alcuni URL reperibili in associazione al proprio nominativo, oltreché dei propri congiunti, e collegati ad articoli nei quali vengono riportate informazioni relative ad una vicenda giudiziaria nella quale i medesimi sono stati coinvolti con riferimento alla contestata bancarotta fraudolenta di società riconducibili alla XX, estendendo la richiesta anche ad ulteriori articoli di analogo contenuto eventualmente presenti in rete;

CONSIDERATO che l’interessato ha lamentato il pregiudizio subito con riguardo alla  propria reputazione personale e professionale derivante dalla reperibilità in rete di tali contenuti in quanto:

risalenti a circa XX prima e relativi ad indagini ormai chiuse all’esito delle quali sarebbe emerso che “nessun importo è stato incassato dall’istante, né da membri della sua XX. che nessuna XX vi è mai stata, che nessun sequestro cautelare della somma di circa XX su conti esteri è mai avvenuto, che nessun accesso abusivo al credito vi è stato” e che “il default aziendale è avvenuto per esclusiva responsabilità delle XX, nel procedimento”;

detti articoli riportano notizie “superate, in gran parte false e mendaci, anche diffamatorie, comunque con tono scandalistici (…)” che hanno causato un grave danno a sé ed alla propria XX;

con riguardo ad XX e XX “il procedimento è stato già definito con provvedimento di improcedibilità, sentenza dichiarativa di estinzione dei reati ascritti”, pertanto non vi è ragione di continuare a mantenere reperibili informazioni errate tali da ledere l’immagine e la dignità degli stessi e della XX XX;

con riferimento alla propria posizione, “il procedimento è in corso e riguarda una situazione molto più lieve e con un concorso delle XX”, precisando di non aver mai ricoperto ruoli di amministrazione e direzione nell’ambito delle società delle quali si ipotizza la bancarotta negli articoli oggetto di contestazione;

essendo le notizie in parte superate od oggettivamente non più sussistenti, ha pertanto diritto ad ottenere la cancellazione dei propri dati personali e di quelli dei propri congiunti indicati nell’atto di reclamo mediante la deindicizzazione degli URL corrispondenti agli articoli;

VISTA la nota del 10 novembre 2022 con la quale l’Autorità ha:

chiesto a Google di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

inviato una richiesta di informazioni a Microsoft Corporation al fine di attivare un contatto preliminare con la predetta società diretto alla raccolta di elementi utili alla gestione della procedura di cooperazione di cui agli artt. 56 ss. del Regolamento, ricorrendo nel caso in esame un trattamento transfrontaliero di dati ed avendo la medesima individuato in Irlanda il proprio stabilimento principale per l’Unione europea; 

VISTA la nota datata 30 novembre 2022 con la quale Microsoft Corporation, rappresentata dagli avvocati XX e XX, ha comunicato di aver analizzato i propri record e di aver constatato che la richiesta di rimozione è stata accettata per tutti gli URL e le chiavi di ricerca già individuati dall’interessato, fornendo indicazioni su come procedere nell’ipotesi in cui detti URL continuassero a risultare visibili e precisando di non poter invece rimuovere proattivamente contenuti per conto degli interessati, essendo necessario, per qualsiasi nuovo URL che dovesse risultare reperibile, formulare una richiesta specifica mediante apposito form;

VISTA la nota del 30 novembre 2022 con la quale Google LLC ha comunicato che:

la richiesta dell’interessato afferisce ad articoli riguardanti un’indagine per bancarotta fraudolenta in relazione ad alcune società di proprietà della XX del medesimo, attive nell’XX, nonché per XX, vicenda che si sarebbe conclusa con il sequestro cautelativo di circa XX e con l’arresto del reclamante e del defunto XX;

con riferimento alla defunta XX, “le pagine web cui indirizzano gli URL n. 2, 4 e da 6 a 16 (…) non risultano essere visualizzate tra i risultati di ricerca di Google associati al nome di tale interessata” e non è pertanto necessario alcun intervento da parte di Google, mentre con riferimento agli URL nn. 1, 3 e 5 si è proceduto a bloccare i contenuti ad essi collegati dalle versioni europee dei risultati di ricerca per la query collegata al nome della medesima;

con riferimento al defunto XX, “le pagine web cui indirizzano gli URL n. 2 e 6 (…) non risultano essere visualizzate tra i risultati di ricerca di Google associati al nome di tale interessato” e non è pertanto necessario alcun intervento da parte di Google, mentre con riferimento agli URL nn. 1, 3, 5 e 7-16 si è proceduto a bloccare i contenuti ad essi collegati dalle versioni europee dei risultati di ricerca per la query collegata al nome del medesimo;

con riferimento a XX, “le pagine web cui indirizzano gli URL n. 2 e 6 (…) non risultano essere visualizzate tra i risultati di ricerca di Google associati al nome di tale interessato” e non è pertanto necessario alcun intervento da parte di Google, mentre con riferimento ai restanti URL la società reputa che non vi siano i presupposti per accogliere la richiesta, ritenendo sussistente un interesse del pubblico alla conoscibilità delle notizie riferite negli articoli e che riguardano un’indagine per bancarotta fraudolenta, XX che ha portato al suo arresto:

l’interessato non ha fornito alcuna informazione circa la conclusione del relativo procedimento, ma ha anzi confermato di essere stato arrestato nel XX, insieme al defunto XX, per i reati di bancarotta fraudolenta, XX, limitandosi ad affermare che nessuno di tali reati sarebbe stato commesso dalla sua XX in quanto la relativa responsabilità sarebbe stata riconosciuta in capo alle XX;

il reclamante, oltre a non fornire alcun chiarimento o documento circa il procedimento che lo ha coinvolto, ha anche dichiarato che sarebbe tuttora pendente un procedimento a suo carico, seppur riferito ad una “situazione molto più lieve” rispetto a quella oggetto degli URL contestati;

data l’assenza di informazioni utili circa la definizione del procedimento a carico del sig. XX, la società non è nella condizione di poter effettuare un corretto bilanciamento degli interessi in gioco, di conseguenza deve, allo stato, ritenersi prevalente l’interesse della collettività a conoscere le gravi condotte criminose di cui è data notizia negli articoli contestati commessi nello svolgimento dell’attività professionale del medesimo;

il cognome del reclamante coincide con la denominazione di alcune delle XX menzionate negli articoli collegati agli URL oggetto di richiesta, pertanto un intervento di Google diretto a bloccare tali contenuti dalle versioni europee dei risultati di ricerca per la query collegata al cognome XX comprenderebbe anche le predette società e, data l’importanza di esse nel settore XX, non si reputa opportuno un intervento in tal senso;

VISTA la nota del 12 dicembre 2022 con la quale l’interessato ha fornito osservazioni con riguardo ai riscontri ricevuti, rappresentando che:

la valutazione effettuata da Google non possa condividersi, tenuto conto che sono decorsi XX dagli eventi e che non vi sia stato alcun sequestro cautelativo pari a XX, né alcuna censura a livello di somme monetarie è emersa nel corso del procedimento, come dimostrato dall’allegato provvedimento cautelare emesso nel XX e dal quale risulta che vi è stato un sequestro preventivo di beni immobili e mai di denaro e che si tratta esattamente di immobili su cui il XX ha iscritto ipoteca a proprio favore;

parimenti inesatta è l’affermazione di Google secondo cui XX sarebbe stato imputato, oltre che per bancarotta fraudolenta, anche per XX, dato che di questi ultimi due reati non vi è alcuna traccia tra i capi di imputazione a suo carico;

gli articoli in questione riportano un’ipotesi che poi, nei fatti, è stata totalmente revisionata nel procedimento penale nel quale è imputato;

ciò che infatti emerge dalla lettura degli articoli è che “la XX, nei componenti particolarmente di XX e XX, nonché XX sarebbero stati responsabili unici della crisi finanziaria che ha coinvolto determinate aziende del gruppo societario riconducibile alla XX” medesima, mentre oggi la situazione processuale, ancora ad uno stadio iniziale, sarebbe totalmente diversa in quanto vedrebbe un’ipotesi di responsabilità del XX cui eventualmente andrebbe ad aggiungersi una propria condotta in concorso;

tale condotta poi non sarebbe collegata alla propria attività professionale posto che non ha mai svolto alcun ruolo di rilievo all’interno delle XX e che attualmente opera comunque in un ambito diverso;

VISTA la memoria del 21 dicembre 2022 con la quale l’interessato ha preso atto dell’adesione di Microsoft Corporation, pur chiedendo conferma dell’avvenuto intervento, ed ha ribadito le proprie richieste nei confronti di Google;

VISTA la nota datata 3 marzo 2023 con la quale Microsoft Corporation, facendo seguito ad una richiesta dell’Autorità, ha dichiarato che nessuna ulteriore conferma è dovuta posto che la società ha già comunicato l’avvenuta rimozione degli URL oggetto di richiesta ed ha altresì chiarito che detta rimozione riguarda in ogni caso le sole chiavi di ricerca indicate dall’interessato e non “”tutte le indicizzazioni quali risultati nel loro motore di ricerca” come invece sembra sostenere il reclamante”;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 3, par. 1;

il trattamento di dati personali connesso all'utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

RILEVATO, in primo luogo, che;

nel corso del presente procedimento possono essere esaminate solo le richieste contenute nell’atto di reclamo, così come specificate all’interno di quest’ultimo e già previamente avanzate ai titolari del trattamento (cfr. art. 142, comma 1, del Codice e artt. 8, comma 1. e 15, comma 1, del regolamento del Garante n. 1/2019), non potendosi invece valutare generiche istanze, altresì formulate nell’atto introduttivo, dirette ad estendere la domanda a tutti i contenuti presenti in rete e riferiti alle vicende che lo hanno riguardato;

in ordine ai nuovi contenuti l’interessato potrà, se del caso, presentare specifico interpello ai titolari del trattamento e, solo in caso di mancato riscontro o di riscontro ritenuto inidoneo da parte di questi ultimi, potrà rivolgere reclamo all’Autorità;

PRESO ATTO che Microsoft Corporation ha comunicato di aver provveduto alla rimozione degli URL indicati dall’interessato in quanto reperibili con le chiavi di ricerca indicate dal medesimo;

PRESO ATTO che Google LLC ha dichiarato:

con riferimento alla richiesta di rimozione degli URL reperibili in associazione al nome della defunta XX, che “le pagine web cui indirizzano gli URL n. 2, 4 e da 6 a 16 (…) non risultano essere visualizzate tra i risultati di ricerca di Google associati al nome di tale interessata” e che non è pertanto necessario alcun intervento da parte di Google, nonché di avere proceduto, con riferimento agli URL nn. 1, 3 e 5, a bloccare i contenuti ad essi collegati dalle versioni europee dei risultati di ricerca per la query collegata al nome della medesima;

con riferimento alla richiesta di rimozione degli URL reperibili in associazione al nome del defunto XX, che “le pagine web cui indirizzano gli URL n. 2 e 6 (…) non risultano essere visualizzate tra i risultati di ricerca di Google associati al nome di tale interessato” e non è pertanto necessario alcun intervento da parte di Google, nonché di avere proceduto, con riferimento agli URL nn. 1, 3, 5 e 7-16, a bloccare i contenuti ad essi collegati dalle versioni europee dei risultati di ricerca per la query collegata al nome del medesimo;

con riferimento a XX, che “le pagine web cui indirizzano gli URL n. 2 e 6 (…) non risultano essere visualizzate tra i risultati di ricerca di Google associati al nome di tale interessato” e che non è pertanto necessario alcun intervento da parte di Google;

RITENUTO pertanto, con riguardo a quanto sopra esposto, che non vi siano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità nei confronti di Microsoft Corporation e di Google LLC, limitatamente, riguardo a quest’ultima, ai risultati di ricerca rimossi o che non risultino altrimenti reperibili;

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione degli ulteriori URL indicati nell'atto introduttivo avanzata nei confronti di Google LLC, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all’oblio ai sensi degli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, del Regolamento, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

RILEVATO che:

le informazioni contenute negli articoli oggetto di contestazione si riferiscono all’intera vicenda che ha riguardato, oltre al reclamante, anche suoi congiunti attualmente defunti, con riferimento a società riconducibili ai medesimi e che sono state dichiarate fallite;

nel contesto dei predetti articoli emerge, contrariamente a quanto sostenuto dall’interessato, che l’imputazione a suo carico sia riferita al reato di bancarotta fraudolenta e che l’ulteriore imputazione per il reato di XX sia invece riferita al XX, la cui posizione processuale è stata dichiarata estinta in conseguenza del decesso;

analogamente, la notizia dell’avvenuto sequestro di beni riconducibili alle XX risulta correttamente collegata alle proprietà immobiliari, in quanto il riferimento ad un ulteriore sequestro di beni mobili (nello specifico, di denaro) è riportato come mera eventualità prospettata dalla procura che si è occupata delle indagini;

il procedimento penale avviato nei confronti di XX risulta tuttora in corso e, sebbene lo stesso abbia evidenziato l’esistenza di una concorrente responsabilità di alcuni XX coinvolti nella vicenda, tali profili devono ancora formare oggetto di accertamento da parte dell’autorità giudiziaria e non valgono comunque ad escludere, allo stato, le circostanze riportate negli articoli contestati;

in rete sono disponibili articoli recenti – quali ad esempio quello reperibile al seguente URL https://... – che danno conto degli sviluppi recenti della vicenda e della perdurante pendenza di un procedimento penale a carico di XX, consentendo in tal modo di ricostruire la medesima anche alla luce di informazioni aggiornate, in linea con le indicazioni contenute nella sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea nella sentenza del 24 settembre 2019, causa C-136/17;

alcuni articoli – in particolare URL n. 4 del riscontro fornito da Google XX, XX - XX - non riportano peraltro in via diretta dati identificativi dell’interessato, ma informazioni di indubbia rilevanza pubblica relative alle modalità di svolgimento dell’attività di XX e che, data la coincidenza tra il XX, risultano tuttavia reperibili in associazione al suo nome e cognome;

alla luce delle circostanze sopra esposte, deve ritenersi tuttora sussistente l’interesse della collettività a conoscere le vicende che hanno coinvolto il reclamante in relazione all’attività di note società del settore XX;

RITENUTO, pertanto, di dover considerare il reclamo infondato con riguardo agli URL sopra indicati in quanto reperibili in associazione al nome e cognome dell’interessato;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento;

a) prende atto di quanto dichiarato da Microsoft Corporation in merito all’avvenuta rimozione degli URL oggetto di richiesta in quanto reperibili in associazione alle chiavi di ricerca indicate dall’interessato, nonché di quanto dichiarato da Google LLC nei termini indicati in motivazione – riguardo, nello specifico, agli URL reperibili in associazione al nome XX, a quelli reperibili in associazione al nome XX, nonché alla circostanza che gli URL nn. 2 e 6 non risultano visualizzati in associazione al nome XX – e ritiene pertanto che non sussistano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità;

b) dichiara il reclamo infondato nei confronti di Google LLC con riferimento ai restanti URL che risultano reperibili in associazione al nominativo XX.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 27 aprile 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei