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Provvedimento del 12 marzo 2003 [1068159]

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[doc. web. n. 1068159]

Provvedimento del 12 marzo 2003

Qualora il resistente, a seguito dell´invito del Garante ad aderire, fornisca adeguato riscontro alle richieste dell´interessato, il procedimento dev´essere definito con declaratoria di non luogo a provvedere (nel caso in questione, due medici hanno posto a disposizione del ricorrente - che ha agito anche in qualità di genitore - i "reattivi mentali" somministrati alle figlie minori in occasione di alcuni incontri precedenti).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Francesca Carpentieri e Alessandra De Caprio;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal Segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente, in proprio e nella qualità di genitore delle due figlie minori, afferma di non aver ricevuto alcun riscontro a due richieste di accesso ai dati personali propri e delle figlie, formulate ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti del medico che avrebbe sottoposto le minori ad "una serie di incontri clinico-psicologici" e della dottoressa che l´avrebbe coadiuvata.

In particolare il ricorrente ha chiesto la comunicazione dei dati personali - "ivi compresi gli appunti anamnestici, le siglature dei test, le note, i disegni prodotti dalle (...) figlie le note e le osservazioni stilate"- raccolti durante i suddetti incontri che si sarebbero tenuti su richiesta della madre delle minori e del legale della stessa.

Con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, il ricorrente ha ribadito la propria istanza di accesso.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, in data 14 febbraio 2003, la dott.ssa Carpentieri, con nota depositata il 28 febbraio 2003, nel mettere a disposizione "i reattivi mentali (...) somministrati alle minori", ha dichiarato:

  • di non aver ritenuto di rispondere, attesa la delicatezza del caso, all´istanza formulata dal ricorrente in data 7 dicembre 2002 ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, "in quanto lo scritto non recava in calce alcuna firma";
  • che "non esistono appunti riguardo ai colloqui (...) effettuati con le minori (...) in quanto ogni informazione rilevante è stata riportata integralmente, senza eccezione alcuna e con la massima fedeltà, nella relazione depositata al Tribunale civile di Roma, della quale il sig. XY possiede copia".

Con nota pervenuta in data 3 marzo 2003, la dott.ssa De Caprio, comunicando di non aver risposto all´istanza proposta dall´interessato ex art. 13 della legge n. 675/1996 dal momento che la stessa era priva di firma, ha dichiarato di non detenere alcun dato relativo al ricorrente o alle minori avendo semplicemente collaborato alla somministrazione dei test da parte della dott.ssa Carpentieri nel cui studio svolgeva la pratica professionale essendo "neolaureata tirocinante".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il diritto di accesso ai dati personali relativi al ricorrente ed alle figlie minori di quest´ultimo raccolti nel corso di visite specialistiche.

Sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Dalla documentazione acquisita in atti è emerso che le resistenti hanno fornito completo riscontro alle richieste del ricorrente di accedere ai dati personali che lo riguardano e a quelle concernenti le proprie figlie minori, richieste per le quali non è comunque contestata l´identità dell´istante.

La dott.ssa Carpentieri - medico titolare del trattamento - con dichiarazione della cui veridicità la stessa risponde ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), ha specificato di non detenere altri dati personali, anche con riferimento alle minori, oltre quelli riportati nella relazione depositata presso il Tribunale di Roma e già detenuta dal ricorrente ed ha messo a disposizione dello stesso tutti i test somministrati alle minori, comprensivi dei disegni dalle stesse redatte.

La dott.ssa De Caprio ha, da parte sua, dichiarato (anch´ella con attestazione della cui veridicità la stessa risponde ai sensi del citato art. 37-bis della legge n. 675/1996) di non detenere alcun dato relativo all´interessato e alle figlie minori dello stesso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, nei termini di cui in motivazione.

Roma, 12 marzo 2003

IL PRESIDENTE
Santaniello

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1068159
Data
12/03/03

Tipologie

Decisione su ricorso