g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 31 marzo 2003 [1068345]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1068345]

Provvedimento del 31 marzo 2003

Ove il titolare del trattamento, a seguito dell´invito del Garante ad aderire, fornisca completo riscontro alle richieste dell´interessato, dev´essere dichiarato non doversi provvedere sul ricorso (nel caso specifico, una "centrale rischi" privata ha provveduto a cancellare i dati del ricorrente dal sistema informativo).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Simonetta Lucarini, rappresentata e difesa dall´avv. Alfonsina De Rosa, presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Crif S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

La ricorrente afferma di non aver ricevuto idoneo riscontro da parte di Crif S.p.A. ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto la cancellazione del proprio nominativo dalla banca dati della suddetta "centrale rischi" in cui risultava segnalata per un finanziamento per il quale si erano verificati ritardi nei pagamenti che l´interessata medesima dichiara non essere alla stessa imputabili. In particolare la ricorrente afferma di aver acquistato, telefonicamente, da CEM S.p.A., titolare del marchio Eminflex, un materasso che, sulla base degli accordi telefonici, avrebbe dovuto pagare attraverso bollettini postali inviati direttamente dalla predetta società. Solo in un momento successivo e "soltanto su sua richiesta e sollecitazione (...), dopo varie ricerche e richieste di informazioni", la stessa avrebbe scoperto di avere, in realtà, concluso un contratto di finanziamento con Linea Banche Popolari S.p.A. finalizzato all´acquisto del suddetto materasso e di essere stata segnalata alla "centrale rischi" resistente per il mancato pagamento di diverse rate.

All´istanza di cancellazione formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, Crif S.p.A. aveva risposto di aver "provveduto a sospendere la visibilità" delle informazioni relative al finanziamento contestato "in attesa di ricevere dall´istituto segnalante la documentazione relativa al consenso per il trattamento dei dati personali" dell´interessata.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 la ricorrente ha ribadito la propria richiesta di cancellazione e ha chiesto di porre a carico del titolare le spese del procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 6 marzo 2003, Crif S.p.A., con nota inviata via fax il 18 marzo 2003, ha sostenuto:

  • di non aver cancellato i dati personali dell´interessata a seguito dell´istanza formulata dall´interessata, dal momento che Crif S.p.A. non potrebbe intervenire "in modo definitivo sulla posizione senza aver previamente contattato l´ente finanziatore di riferimento in ragione del fatto che l´eliminazione arbitraria di un dato (...) pregiudica l´interesse degli enti fruitori del servizio di referenziazione creditizia ed espone Crif medesima ad una diretta responsabilità di natura contrattuale nei confronti degli stessi";
  • che, non avendo ancora l´ente finanziatore provveduto a fornire indicazioni in merito alla vicenda, Crif S.p.A. ha provveduto "ad eliminare il dato, pur rimanendo del tutto carente e non chiarito il profilo dell´effettiva sottoscrizione del contratto di finanziamento e della clausola ex L. 675/96" da parte della ricorrente.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento dei dati personali relativi alla ricorrente effettuato da una c.d. "centrale rischi" privata a seguito di una segnalazione di rate non pagate per un finanziamento che l´interessata dichiara di non aver mai sottoscritto.

Sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998. Il titolare del trattamento -che aveva sospeso la visibilità dei dati a seguito dell´istanza proposta dalla ricorrente ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 in attesa di una verifica della legittimità della comunicazione effettuata da Linea Banche Popolari S.p.A.- ha cancellato i dati relativi all´interessata presumibilmente trattati in assenza dei requisiti di liceità del trattamento previsti dalla legge n. 675/1996.

In ordine alla vicenda illustrata dalla ricorrente, il Garante attiva autonomamente un distinto procedimento ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. b) e c), della legge n. 675/1996 per verificare la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali della ricorrente effettuato da CEM S.p.A. e da Linea Banche Popolari S.p.A., con particolare riferimento ai profili relativi all´informativa di cui all´art. 10 della legge n. 675/1996 e all´acquisizione del consenso dell´interessata.

In relazione alla sequenza dei rapporti intercorsi tra le parti a seguito della richiesta ai sensi del citato art. 13, nonché al contenuto dei riscontri forniti, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese fra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

a) non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) compensate integralmente le spese tra le parti.

Roma, 31 marzo 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1068345
Data
31/03/03

Tipologie

Decisione su ricorso