g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 16 luglio 2003 [1080538]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web. n. 1080538]

Provvedimento del 16 luglio 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato da XY rappresentato e difeso dall´avv. Andrea Cremona presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Compass S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente, il quale aveva ottenuto da Compass S.p.A. un finanziamento finalizzato all´acquisto di un depuratore d´acqua risultato affetto da vizi che ne avrebbero inficiato l´uso convenuto comportando rischi per la salute, a seguito della denuncia di tali vizi aveva interrotto il rimborso, a tale società finanziaria, delle residue rate previste dal piano di finanziamento, revocando espressamente il consenso al trattamento dei dati personali.

Il ricorrente afferma che la finanziaria non avrebbe fornito adeguato riscontro ad un´istanza proposta in data 23 aprile 2003 ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale si era opposto all´ulteriore trattamento dei dati personali che lo riguardano da parte di Compass S.p.A., chiedendo di "non inserire il" proprio "nominativo in qualsiasi banca dati che abbia l´effetto di descrivere negativamente le (…) qualità di debitore" dello stesso.

Ritenuto insoddisfacente tale riscontro, nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 il ricorrente ha chiesto che la resistente cessi "trattamento, comunicazione e diffusione" dei dati che lo riguardano.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 23 giugno 2003, la finanziaria resistente, con nota anticipata via fax il 30 giugno 2003, ha sostenuto, ribadendo quanto espresso nel previo riscontro fornito al ricorrente il 15 maggio 2003, che:

  • il trattamento dei dati del ricorrente e la comunicazione alle c.d. centrali rischi private di informazioni relative agli inadempimenti dello stesso sarebbe a suo avviso lecito, atteso il relativo consenso a suo tempo manifestato dal ricorrente all´atto della sottoscrizione del contratto di finanziamento;
  • data la "costante vigenza del contratto di finanziamento", il ricorrente era comunque obbligato a rimborsare le rate pattuite a Compass S.p.A. la quale lo aveva altresì preavvisato che "i dati del rapporto sino alla relativa estinzione sarebbero stati assoggettati a continuità di trattamento/comunicazione";
  • in attesa di tutelare le proprie "ragioni creditorie nei confronti del" ricorrente, ha in ogni caso chiesto alle "centrali rischi" private di Crif S.p.A. ed Experian S.p.A. di sospendere "la visualizzazione e la diffusione sul circuito finanziario/bancario dei dati relativi al rapporto di finanziamento", che dichiarava di voler, però, continuare a comunicare comunque su base mensile.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento di dati personali svolto da una finanziaria, limitatamente alla comunicazione e all´inserimento di tali dati in "centrali rischi" private consultabili da terzi, relativamente ad un finanziamento nel corso del quale il ricorrente ha interrotto i pagamenti in ragione di gravi vizi relativi al bene acquistato, revocando espressamente il consenso al trattamento.

L´istanza del ricorrente va qualificata alla stregua di un´opposizione per motivi legittimi al trattamento dei dati relativi ai ratei che il ricorrente ha cessato di versare per le ragioni sopra esposte, opposizione che deve intendersi riferita solo alla comunicazione di dati alle due "centrali rischi" private sopra indicate ai fini della loro successiva divulgazione a terzi.

La presente decisione ha per esclusivo oggetto le questioni relative al trattamento dei dati personali e non pregiudica i diritti delle parti in ordine ai rapporti sottostanti.

Le operazioni di trattamento in questione sono in termini generali lecite, ma è pacifico tra le parti che nel caso di specie esse sono basate solo sul consenso dell´interessato, che è stato revocato espressamente.

La resistente ha attestato di essersi formalmente attivata per l´"oscuramento" dalle banche dati Crif S.p.a. ed Experian S.p.a. delle informazioni comunicate appunto da Compass S.p.a., ed ha anche prodotto copia -limitatamente ai rapporti con la seconda di tali società- della richiesta inoltrata.

Tale misura rappresenta un primo idoneo riscontro per soddisfare la richiesta del ricorrente, ma, come precisato dalla resistente, riguarda solo la modalità tecnica utilizzata per sospendere la visualizzazione/diffusione dei dati censiti nelle "centrali rischi"; non preclude infatti l´ulteriore comunicazione alle due "centrali rischi" dei dati che la resistente ha chiesto di oscurare, comunicazione che la resistente ha precisato di effettuare tuttora.

A parziale accoglimento del ricorso, analogamente a quanto disposto dal Garante in precedenti decisioni in casi analoghi, va quindi disposta, quale "misura necessaria a tutela dei diritti dell´interessato" (art. 29, comma 4, legge n. 675), la sospensione temporanea della comunicazione alle due "centrali rischi" sopra indicate di altri dati personali relativi al rapporto di finanziamento, a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento e per il solo tempo intercorrente fino alla data in cui saranno operativi i nuovi presupposti del trattamento risultanti dai provvedimenti del Garante attuativi delle disposizioni introdotte dal d.lg. n. 467/2001 e dal connesso codice deontologico per le "centrali rischi" (artt. 12, comma 1, lett. h-bis, 20, comma 1, lett. h-bis e 24-bis legge n. 675/1996; art. 20, comma 2, lett. e), d.lg. n. 467/2001).

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

in parziale accoglimento del ricorso ordina alla resistente, ai sensi dell´art. 29, comma 4, della legge n. 675/1996 e quale misura necessaria a tutela dei diritti dell´interessato, la sospensione temporanea della comunicazione a Crif S.p.a. ed Experian S.p.a. di altri dati personali relativi al rapporto di finanziamento intercorrente con l´interessato, per il solo tempo intercorrente fino alla data in cui saranno operativi i nuovi presupposti del trattamento risultanti dall´attuazione delle disposizioni richiamate in motivazione.

Roma, 16 luglio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

Il RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1080538
Data
16/07/03

Tipologie

Decisione su ricorso