g-docweb-display Portlet

Procedimento relativo ai ricorsi - Consenso ed uso dell'e-mail a fini commerciali - 25 settembre 2003 [1082079]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web. n. 1082079]

Procedimento relativo ai ricorsi - Consenso ed uso dell´e-mail a fini commerciali - 25 settembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Nicola Lottici

nei confronti di

Timenet S.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente, il quale aveva ricevuto al proprio indirizzo di posta elettronica una comunicazione promozionale da parte di Timenet S.r.l., afferma di non aver ricevuto alcun riscontro un´istanza proposta in data 14 giugno 2003 ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale, unitamente ad istanze non rientranti fra quelle previste dal citato art. 13, aveva formulato un´opposizione all´ulteriore trattamento dei dati personali che lo riguardano ed aveva chiesto di conoscere l´origine dei dati e gli estremi identificativi del responsabile designato per il trattamento dei dati personali.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito la propria opposizione al trattamento dei dati per fini commerciali o promozionali, chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 16 luglio 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, con nota inviata via fax il 28 luglio 2003, ha dichiarato che :

  • il "tipo di dati trattati" dalla società resistente non richiede alcuna autorizzazione al trattamento da parte del Garante per la protezione dei dati personali al quale la stessa resistente, in data 31.03.1998, ha comunque provveduto a notificare i trattamenti svolti così come già previsto dall´art. 7 della legge n. 675/1996;
  • non è stato designato alcun responsabile del trattamento;
  • l´indirizzo e-mail, utilizzato dalla resistente per l´invio del messaggio in questione, "non è stato acquisito da terzi", ma risulta essere stato comunicato, all´atto della iscrizione al forum del sito www.proibito.it, dal ricorrente stesso, il quale aveva altresì manifestato il proprio consenso al trattamento dei dati da parte di TimeNet S.r.l. "(…) per finalità di informazioni commerciali e/o di invio di messaggi e comunicazioni pubblicitarie ovvero promozionali";
  • preso atto della richiesta formulata dal ricorrente ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675 la resistente si asterrà in futuro dell´utilizzo dell´indirizzo e-mail del ricorrente, "avendo provveduto a disattivare dal database del forum l´ (..) iscrizione" del ricorrente.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica.

L´utilizzo dell´indirizzo di posta elettronica della ricorrente ha dato luogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall´art. 1, comma 2, lett. b) e c), della legge n. 675/1996.

Le richieste dell´interessato, formulate ai sensi dell´art. 13 della citata legge n. 675/1996, sono pertanto legittime.

Sul ricorso deve essere tuttavia dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

La resistente ha infatti fornito un adeguato riscontro in merito alle istanze dell´interessato, attestando, con dichiarazione alla quale l´interessato non ha replicato e della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), di avere raccolto l´indirizzo di posta elettronica direttamente dal ricorrente all´atto dell´iscrizione di quest´ultimo al forum del sito www.proibito.it e di averlo utilizzato per l´invio del messaggio promozionale in questione, avendo l´interessato manifestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati per scopi commerciali da parte di TimeNet S.r.l.. La resistente ha inoltre comunicato di non avere designato alcun responsabile ai sensi dell´art. 8 della legge n. 675/1996 e di avere già adottato idonee misure per impedire il futuro invio di ulteriori messaggi al ricorrente.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 50 euro a carico di Timenet S.r.l., previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato tardivamente, solo dopo la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina in misura forfettaria ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, in euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, in misura pari a 50 euro a carico della resistente, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 25 settembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli