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Lavoro e previdenza sociale - Trattamento di dati personali effettuato per fini contributivi - 12 novembre 2003 [1083572]

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 [doc. web. n. 1083572]

Lavoro e previdenza sociale - trattamento di dati personali effettuato per fini contributivi - 12 novembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Paolo Mascagna

nei confronti di

Inps-Istituto nazionale previdenza sociale;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente, dipendente di ItalgasSud S.p.A. (ora Italgas S.p.A.), sostiene di non aver ricevuto idoneo riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, nei confronti di Inps-Istituto nazionale previdenza sociale, con la quale aveva chiesto l´aggiornamento, la rettifica e l´integrazione di alcuni dati personali relativi alla contribuzione versata, ordinaria ed integrativa, riferita a periodi intercorrenti tra il 15 aprile 1983 ed il 31 dicembre 1986, nonché all´anno 2001.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le proprie richieste.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Inps-Istituto nazionale previdenza sociale, con nota pervenuta il 22 settembre 2003, ha sostenuto che:

  • relativamente al periodo intercorrente tra il mese di aprile del 1983 ed il mese di dicembre del 1986, il ricorrente "non ha diritto alla quota integrativa", poiché in base al verbale del 20 luglio 1987 dell´Ispettorato del lavoro, l´azienda ItalgasSud S.p.A. risultava inquadrata "come azienda metalmeccanica e non come azienda iscritta al fondo gas (…)";
  • "per quanto riguarda l´anno 2001 (…) risultano 358 giorni retribuiti, così come denunciato dalla (…) azienda" di appartenenza dell´interessato;
  • "la retribuzione relativa ai 28 giorni non è indicata (…) in quanto conglobata nella retribuzione relativa agli 11 mesi";
  • "per quanto concerne l´anno 1983 risultano complessivamente accreditati n. 52 contributi settimanali, come si evince dal nuovo estratto" inviato al ricorrente.

Il ricorrente, con due note inviate via fax il 26 settembre 2003 e nel corso dell´audizione svoltasi il 2 ottobre 2003, dichiarandosi insoddisfatto dei riscontri ricevuti, ha ribadito le proprie richieste, aggiungendo anche alcune dichiarazioni che lamentano il mancato accredito della contribuzione integrativa, da parte dell´Inps, relativamente al periodo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 28 febbraio 1987.

Con una nota inviata via fax il 30 ottobre 2003, il titolare del trattamento ha fornito riscontro ad una richiesta di informazioni formulata da questa Autorità il 21 ottobre 2003, con la quale ha ulteriormente precisato che:

  • a seguito di una nota dell´Ispettorato del lavoro del 20 luglio 1987, Italgas Sud S.p.A. "è stata inquadrata (…) come impresa impiantistica del settore metalmeccanico fino al 28.02.1987 in quanto successivamente a tale data risulta prevalentemente la gestione degli impianti e distribuzione del gas metano (…)";
  • l´iscrizione al fondo integrativo, per il ricorrente, decorre, pertanto, dal 1° marzo 1987;
  • nella precedente nota di riscontro alle istanze formulate dall´interessato ex art. 13 della legge n. 675/1996, "non si è fatto riferimento" al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1987 ed il 28 febbraio 1987 "in quanto il periodo posto in contestazione dal ricorrente" era compreso tra il mese di aprile del 1983 ed il mese di dicembre del 1986.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento di dati personali effettuato per fini contributivi dall´Inps-Istituto nazionale previdenza sociale.

Le richieste dell´interessato, che si inquadrano in una complessa vicenda afferente la ricostruzione dei versamenti contributivi relativi alla carriera lavorativa dell´interessato, sono esaminate da questa Autorità in riferimento ai soli profili relativi all´aggiornamento, integrazione e/o correzione dei dati personali riferiti all´interessato, con esclusione di altri aspetti, non di competenza del Garante, inerenti alle posizioni contributive menzionate agli atti.

Ciò precisato, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998. Il titolare del trattamento ha fornito un riscontro da ritenersi idoneo alle richieste attinenti i dati personali formulate dal ricorrente, inviando, nel corso del procedimento, ad integrazione delle informazioni già fornite, ulteriori elementi volti a giustificare l´attuale contenuto delle informazioni detenute.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Roma, 12 novembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli