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Provvedimento del 22 dicembre 2003 [1084906]

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[doc. web n.1084906]

Provvedimento del 22 dicembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Carla Ferrara

nei confronti di

Intervita Onlus;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

A seguito dell´invio non richiesto, per posta ordinaria, di una comunicazione che promuoveva l´adozione a distanza inviata da Intervita Onlus, la ricorrente ha inviato un´istanza ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale ha chiesto la conferma dell´esistenza dei dati personali che la riguardano, di ricevere comunicazione degli stessi e della loro origine. L´interessata ha chiesto, altresì, di conoscere la logica e le finalità del trattamento e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, nonché di ottenere la cancellazione dei dati medesimi.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessata, lamentando il mancato riscontro alla citata istanza, ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 13 novembre 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, con nota inviata via fax il 19 novembre 2003, ha dichiarato di aver fornito riscontro alle richieste formulate dalla ricorrente (con raccomandata che risulta pervenuta a quest´ultima il 29 ottobre 2003); con tale nota, Intervita Onlus aveva comunicato l´avvenuta cancellazione dei dati personali relativi all´interessata (di cui aveva confermato l´esistenza e la tipologia), gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, nonché gli estremi della società da cui aveva ottenuto i dati in questione, indicando altresì la logica e le finalità del trattamento.

Con fax del 20 novembre 2003, la ricorrente ha confermato di avere ricevuto riscontro dalla resistente alle proprie richieste ex art. 13 della legge n. 675/1996 in data successiva all´inoltro del ricorso.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento di dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali da parte di un soggetto operante nel settore no profit.

La resistente, che aveva già risposto all´istanza formulata dalla ricorrente ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 (con nota pervenuta però all´interessata solo dopo la proposizione del ricorso), ha ribadito nel corso del procedimento quanto già dichiarato, fornendo all´interessata sufficienti riscontri in ordine alle sue richieste e comunicando l´avvenuta cancellazione dei dati personali che la riguardano.

In relazione a tali dichiarazioni, della cui veridicità l´autore risponde sul piano penale (art. 37-bis legge n. 675/1996: "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfetaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 50 euro a carico di Intervita Onlus, previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto dei riscontri inviati.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina in misura forfettaria ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, in euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, in misura di 50 euro a carico della resistente, la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 22 dicembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1084906
Data
22/12/03

Tipologie

Decisione su ricorso