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Provvedimento del 29 maggio 2003 [1132631]

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[doc. web n. 1132631]

Provvedimento del 29 maggio 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Francesco Re

nei confronti di

KPNQwest Italia S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto adeguato riscontro ad un´istanza formulata nei confronti di KPNQwest Italia S.p.A. ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale, nel contestare la ricezione di messaggi di posta elettronica non sollecitati a contenuto promozionale (relativi ad un servizio di cartomanzia fornito attraverso un sito Internet del quale la predetta società risulta l´Internet Service Provider) ha chiesto, unitamente a diverse istanze non rientranti tra quelle previste dal citato art. 13, di conoscere l´origine dei dati personali che lo riguardano eventualmente detenuti dalla società, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, se designato.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito tali richieste chiedendo di porre a carico della società resistente le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 8 maggio 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società resistente ha risposto con nota anticipata via fax il 21 maggio 2003, sostenendo:

  • di avere inviato, in data 21 aprile 2003 tramite posta prioritaria, un riscontro all´istanza formulata dall´interessato;
  • che la società, in qualità di Internet service provider, si ritiene "completamente estranea ai fatti descritti" dal ricorrente, ma di non detenere, comunque, "nei propri database informazioni riguardo al sig. Francesco Re";
  • di essere comunque disposta, in caso di richiesta proveniente dalle autorità competenti, a fornire gli estremi dell´utente che gestisce il sito Internet in questione.

Con nota del 20 maggio 2003 il ricorrente, dichiarando di non aver ricevuto ancora riscontro, ha ribadito le proprie richieste.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica.

L´Internet service provider resistente ha dichiarato di non detenere, ad alcun titolo, dati personali relativi al ricorrente e di non averli mai trattati.

Va dichiarato, pertanto, non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Sussistono giusti motivi legati alla specificità della vicenda e al contenuto del riscontro fornito dalla resistente, contestualmente alla presentazione del ricorso, per compensare le spese tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.


Roma, 29 maggio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1132631
Data
29/05/03

Tipologie

Decisione su ricorso