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Provvedimento del 8 marzo 2007 [1396516]

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[doc. web n. 1396516]

Provvedimento del 8 marzo 2007


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza, ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), rivolta il 2 ottobre 2006 a Giampietro Carlo Coppola, nella sua qualità di Sindaco del Comune di Altomonte, con la quale Vittorio Bruno, nel contestare la pubblicazione sul sito Internet www.comunedialtomonte.it di alcuni documenti contenenti dati personali che lo riguardano (relativi, in particolare, ad alcune proprietà immobiliari oggetto di provvedimenti amministrativi adottati dal comune medesimo) ha chiesto la conferma dell´esistenza dei dati relativi al suo nome, cognome ed indirizzo e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l´origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica su cui si basa il loro trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato e i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati stessi possono essere comunicati; rilevato che, con la medesima nota, l´interessato ha chiesto la "rimozione" dei dati dal sito, sollecitandone anche la cancellazione qualora la loro conservazione non sia più necessaria in relazione agli scopi per i quali i dati stessi sono stati raccolti e ulteriormente trattati;

VISTO il ricorso regolarizzato il 4 dicembre 2006 con il quale l´avv. Vittorio Bruno, dopo aver ricevuto una nota da parte del Sindaco del Comune di Altomonte con la quale gli è stato comunicato che i dati erano stati pubblicati sul sito "per mero disguido" e poi rimossi, ritenendosi insoddisfatto, ha ribadito le proprie istanze relative al trattamento, chiedendo di porre a carico del resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 7 dicembre 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 29 gennaio 2007 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta il 29 dicembre 2006, con la quale il comune resistente ha ribadito che la pubblicazione delle informazioni relative al ricorrente (già indicate nella nota del 12 ottobre 2006 allo stesso indirizzata) è avvenuta per un disguido e che gli stessi sono già stati rimossi;

VISTA la memoria inviata via fax il 12 gennaio 2007 con la quale il ricorrente ha sostenuto che, avendo il resistente effettuato un trattamento di dati personali che lo riguardano, lo stesso è tenuto a riscontrare tutte le sue richieste legittimamente avanzate ex artt. 7 e 8 del Codice e, in particolare, è tenuto a fornire l´indicazione dei soggetti che possono accedere a tali dati in qualità di responsabili o di incaricati;

VISTA la memoria inviata il 20 febbraio 2007 con la quale il Comune di Altomonte ha fornito indicazioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati relativi al ricorrente, effettuato "dai rispettivi responsabili del procedimento nell´ambito dell´esercizio dei poteri amministrativi ed istituzionali riguardanti la materia urbanistica", in particolare per "definire i procedimenti urbanistici ed edilizi aventi ad oggetto gli immobili per i quali erano stati richiesti i titoli autorizzatori"; rilevato che il resistente ha puntualizzato che la pubblicazione sul sito, avvenuta per errore, ha riguardato esclusivamente dati anagrafici del ricorrente, nonché dati urbanistici e catastali, contenuti in sentenze del Tar della Calabria e del Consiglio di Stato; 

RITENUTO di dover accogliere il ricorso limitatamente alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi dei responsabili del trattamento eventualmente designati ai sensi dell´art. 29 del Codice, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali del ricorrente possono essere stati comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del trattamento, non avendo la resistente fornito al riguardo un riscontro idoneo. Ciò, considerate anche le risultanze acquisite agli atti per un analogo ricorso proposto dal medesimo ricorrente ed esaminato da questa Autorità l´8 febbraio 2007, per ciò che riguarda l´avvenuta comunicazione di dati all´esterno dell´ente. Ritenuto, pertanto, di dover ordinare al Comune di Altomonte di comunicare tali informazioni al ricorrente entro il 16 aprile 2007, dando conferma a questa Autorità dell´avvenuto adempimento entro il medesimo termine;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine alle restanti richieste alla luce del sufficiente, seppur generico, riscontro fornito nel corso del procedimento dal resistente che, con attestazioni della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), ha illustrato, in particolare, le finalità del trattamento di dati effettuato;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) accoglie il ricorso limitatamente alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi dei responsabili del trattamento eventualmente designati ai sensi dell´art. 29 del Codice, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere stati comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del trattamento e ordina al Comune di Altomonte di corrispondere a tali richieste del ricorrente entro il 16 aprile 2007, dando conferma a questa Autorità dell´avvenuto adempimento entro il medesimo termine;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai restanti profili;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico del Comune di Altomonte, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 8 marzo 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1396516
Data
08/03/07

Tipologie

Decisione su ricorso