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Parere sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate recante “Delega unica agli intermediari per l’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione” - 12 settembre 2024

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[doc. web n. 10062356]

Parere sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate recante “Delega unica agli intermediari per l’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione” - 12 settembre 2024

Registro dei provvedimenti
n. 539 del 12 settembre 2024

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito, Regolamento);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, Codice);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322 recante le “modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662” e, in particolare, l’art. 3 che, nel prevedere che le predette dichiarazioni, compresa quella unificata, sono presentate in via telematica all’Agenzia delle entrate, direttamente o tramite incaricati, precisa, al comma 3 che ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel, si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:

a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;

b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;

c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell’art. 32, comma 1, lett. a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;

d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;

e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;

VISTO il decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 recante “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari” e, in particolare, l’art. 21 ai sensi del quale:

- il contribuente può delegare gli intermediari di cui all’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 all’utilizzo dei servizi resi disponibili dall’Agenzia delle entrate e dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, compilando un unico modello (comma 1);

- la delega scade il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è conferita, salvo revoca (comma 3);

- con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione delle previsioni di cui al presente articolo (comma 5);

VISTA le note del 4 e del 16 luglio 2024 con cui l’Agenzia delle entrate ha trasmesso, per il prescritto parere, lo schema di provvedimento recante “Delega unica agli intermediari per l’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione”, volto ad attuare il citato art. 21 del decreto legislativo n. 1/2024, concernente il modello unico di delega agli intermediari di cui all’art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 322/1998, per l’accesso ai servizi on line resi disponibili dall’Agenzia delle entrate e dall’Agenzia delle entrate-Riscossione;

RILEVATO che lo schema di provvedimento in esame, in particolare, disciplina:

- il contenuto della delega (codice fiscale e dati anagrafici del delegante e dell’intermediario, i servizi on line oggetto di delega o revoca, data di conferimento o di revoca della delega) e i servizi dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione delegabili (punti 3 e 4);

- la specificazione che tali servizi sono delegabili esclusivamente a favore degli intermediari, ad eccezione dei servizi di “fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche” e di “accreditamento e censimento dispositivi”, che possono essere delegati anche ai soggetti diversi dagli intermediari come previsto dalla disciplina di settore (punto 4.2);

- le modalità di conferimento e la durata della delega, attribuibile ad un massimo di due intermediari con scadenza al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di conferimento, ferma restando la possibilità di revoca anticipata o di rinuncia (punto 5);

- le modalità di comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi al conferimento della delega che può essere effettuata direttamente dal contribuente attraverso una specifica funzionalità web resa disponibile nella propria area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, ovvero, in alternativa, dall’intermediario delegato mediante la trasmissione di un file xml sottoscritto dal contribuente con firma digitale o con firma elettronica avanzata (realizzata utilizzando la CIE o certificati digitali, anche non qualificati, conformi alle specifiche tecniche individuate dall’Agenzia in allegato allo schema in esame) o mediante un apposito servizio web erogato dall’intermediario stesso (realizzato in conformità ai requisiti contenuti in a seguito della stipula di apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate), con la specificazione che, qualora il contribuente sia un soggetto titolare di partita IVA ovvero un soggetto, diverso da persona fisica, non titolare di partita IVA, i dati relativi al conferimento della delega sono comunicati esclusivamente attraverso la propria area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate o dall’intermediario delegato mediante la trasmissione di un file xml sottoscritto con firma digitale (punto 6);

- le modalità di rinnovo, revoca e rinuncia della delega (punti 7 e 8):

- gli obblighi dell’intermediario delegato, che, nell’impegnarsi a utilizzare le informazioni acquisite per effetto del conferimento della delega per le sole finalità connesse allo svolgimento dell’incarico professionale e a rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali, deve conservare fino al decimo anno successivo alla data di revoca o di scadenza, le deleghe acquisite, unitamente alla documentazione usata per l’identificazione del delegante e per l’eventuale attestazione della condizione di rappresentante legale (tutore, curatore speciale, amministratore di sostegno, genitore) o erede, e deve numerare e annotare giornalmente le deleghe e i relativi dati in un apposito registro cronologico (punto 9);

- i ruoli assunti nei trattamenti in esame dall’Agenzia delle entrate che risulta titolare del trattamento per le attività connesse alla gestione delle deleghe ai propri servizi online, mentre agisce in qualità di responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, in forza di apposito atto di nomina, per le attività connesse alla gestione delle deleghe ai servizi online dell’Agenzia delle entrate-Riscossione (di cui quest’ultima è titolare del trattamento) (punti 10.2 e 10.3);

- la conservazione delle deleghe comunicate fino al termine del decimo anno successivo a quello di scadenza, revoca o rinuncia della delega (punto 10.6);

- un adeguato livello di sicurezza per la protezione dei dati, mediante l’adozione di meccanismi di identificazione standard e di protocolli di comunicazione aggiornati alle più recenti versioni, ponendo in essere procedure e strumenti di sicurezza fisica e logica, nonché un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione e autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione ed il tracciamento degli accessi effettuati sui propri sistemi da parte di ciascun delegante e di ciascun intermediario delegato, in particolare, con indicazione dei tempi e della tipologia di operazioni svolte e predisponendo appositi strumenti di monitoraggio e analisi periodica degli accessi (punto 11);

RITENUTO che lo schema di provvedimento in esame prevede l’adozione di misure e garanzie già individuate dall’Agenzia in contesti analoghi caratterizzati dai medesimi rischi per i diritti e per le libertà degli interessati e che, pertanto, non vi siano rilievi da formulare;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate recante “Delega unica agli intermediari per l’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione”.

Roma, 12 settembre 2024

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei

 

Scheda

Doc-Web
10062356
Data
12/09/24

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Tipologie

Parere del Garante

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