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Istituti di credito - Accesso ai dati detenuti da una banca - 24 giugno 2004 [1041020]

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[doc. web n. 1041020]

Istituti di credito - Accesso ai dati detenuti da una banca

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Mauro Picinni Leopardi, rappresentato e difeso dall´avv. Domenico Romito presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Banca Intesa S.p.A.

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;


PREMESSO

L´interessato ha formulato nei confronti di Banca Intesa S.p.A. un´istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, con la quale ha chiesto conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano (relativi alla sottoscrizione dei contratti di acquisto di "obbligazioni Argentina"), di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile e di conoscerne l´origine.

Nel ricorso proposto l´interessato ha ribadito le proprie istanze.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 17 maggio 2004 ai sensi dell´art. 149 del Codice, Banca Intesa S.p.A. ha risposto, con nota anticipata via fax il 31 maggio 2004, comunicando in forma intelligibile i dati personali identificativi del ricorrente, nonché gli estremi dei rapporti contrattuali dallo stesso intrattenuti con la filiale di Bari della medesima banca. Il titolare del trattamento, nel precisare che presso la predetta filiale di Bari è disponibile tutta la «documentazione contrattuale» inerente l´acquisto delle obbligazioni in parola, ha poi sostenuto che:

  • "per quanto attiene il reclamo (…) col quale lamenta il danno subito a seguito di acquisto di obbligazioni Argentina (..)", l´Ufficio reclami ha inoltrato all´interessato nota interlocutoria e lettera uniti in copia;
  • non risultano attualmente custoditi titoli a nome del ricorrente, "in quanto (..) gli stessi sono stati tutti trasferiti ad altra Banca".


CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte sul trattamento di dati personali effettuato da un istituto di credito.

Seppur solo a seguito della presentazione del ricorso, la banca resistente ha fornito sufficiente riscontro al ricorrente in ordine alle richieste dallo stesso formulate, confermando all´interessato l´esistenza di dati personali che lo riguardano e comunicando gli stessi e la loro origine.

Va pertanto dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice.


PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA

non luogo a provvedere sul ricorso.


Roma, 24 giugno 2004

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli