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Mancato esperimento dell'istanza di accesso ai dati

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


TUTELA AMMINISTRATIVO-GIURISDIZIONALE E SANZIONI > Ricorso al Garante > Inammissibilità > Mancato esperimento dell´istanza di accesso ai dati

È inammissibile il ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, ove non preceduto dall´istanza presentata direttamente al titolare o al responsabile del trattamento ai sensi dell´art. 13 della legge.

  • Garante 21 ottobre 1998, in Bollettino n. 6, pag. 92 [doc. web n. 30999]
  • Garante 27 febbraio 2001, in Bollettino n. 17, pag. 21 [doc. web n. 40485]
  • Garante 20 giugno 2001, in Bollettino n. 21, pag. 23 [doc. web n. 30975]


Il ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, ove non preceduto dall´istanza di cui all´art. 13 della legge, è inammissibile.

  • Garante 9 gennaio 1999, in Bollettino n. 7, pag. 44 [doc. web n. 42296]
  • Garante 13 gennaio 1999, in Bollettino n. 7, pag. 46 [doc. web n. 30875]
  • Garante 7 aprile 1999, in Bollettino n. 8, pag. 40 [doc. web n. 40397]
  • Garante 14 marzo 2001, in Bollettino n. 18, pag. 28 [doc. web n. 42216]
  • Garante 14 marzo 2001, in Bollettino n. 18, pag. 30 [doc. web n. 40145]


È inammissibile il ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 ove le richieste in esso contenute non siano state preventivamente azionate con l´istanza ex art. 13 della legge.

  • Garante 16 marzo 1999, in Bollettino n. 8, pag. 39 [doc. web n. 39789]


La richiesta di rettifica formulata nei confronti di un settimanale ai sensi dell´art. 42 della legge n. 46/1981 è cosa diversa dall´istanza di cui all´art. 13 della legge n. 675/1996; ne consegue che il ricorso ex art. 29, ove non preceduto da una regolare istanza ex art. 13, va dichiarato inammissibile.

  • Garante 7 aprile 1999, in Bollettino n. 8, pag. 40 [doc. web n. 40397]


Non può essere considerata valida forma di esercizio dei diritti previsti dall´art. 13 della legge n. 675/1996 un´interpellanza rivolta da alcuni consiglieri comunali al sindaco contenente segnalazioni di violazioni della privacy, asseritamene sussistenti nella distribuzione da parte del Comune agli utenti degli asili nido di un questionario finalizzato all´acquisizione di dati personali di varia natura. Il conseguente ricorso presentato al Garante ex art. 29 della legge è, quindi, inammissibile.

  • Garante 7 giugno 1999, in Bollettino n. 9, pag. 39 [doc. web n. 42308]


Il ricorso al Garante previsto dall´art. 29 della legge n. 675/1996 deve essere sempre preceduto, a pena di inammissibilità, dalla presentazione dell´istanza al titolare o al responsabile del trattamento ai sensi dell´art. 13, comma 2, della legge. La proposizione immediata del ricorso è invece possibile solo nell´ipotesi in cui il decorso del tempo necessario per interpellare il titolare o il responsabile "esporrebbe taluno a pregiudizio imminente e irreparabile" (comma 2 citato).

  • Garante 9 giugno 1999, in Bollettino n. 9, pag. 42 [doc. web n. 40995]


Non costituisce valida proposizione dell´istanza prevista dall´art. 13 della legge n. 675/1996 l´invio al titolare del trattamento, da parte dell´interessato, di una lettera contenente una generica denuncia di violazione della legge, senza alcun riferimento, anche indiretto, agli specifici diritti tutelati dal citato art. 13; il conseguente ricorso al Garante, proposto ai sensi dell´art. 29, è quindi inammissibile.

  • Garante 20 dicembre 1999, in Bollettino n. 10, pag. 43 [doc. web n. 30895]


Una richiesta inoltrata al titolare o al responsabile del trattamento al fine di raccogliere elementi di prova ai fini investigativi ai sensi dell´art. 38 delle disp. att. al c.p.p., è inidonea a costituire valido esercizio del diritto di accesso previsto dall´art. 13 della legge n. 675/1996 e non è, quindi, utile a consentire la successiva proposizione al Garante del ricorso ex art. 29 della legge, che pertanto è inammissibile.

  • Garante 8 giugno 2000, in Bollettino n. 13, pag. 35 [doc. web n. 40473]


La mancata preventiva proposizione dell´istanza di cui all´art. 13 della legge n. 675/1996 non può essere ovviata dalla diretta comunicazione al titolare del trattamento del ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge.

  • Garante 14 marzo 2001, in Bollettino n. 18, pag. 28 [doc. web n. 42216]


Ai sensi dell´art. 29, comma 2, della legge n. 675/1996, sono inammissibili, e non possono quindi essere proposte per la prima volta in sede di ricorso, richieste di accesso ai dati, di conoscenza della loro origine, nonché della logica e delle finalità del trattamento, che non siano state oggetto della previa istanza al titolare o al responsabile prevista dell´art. 13 della legge.

  • Garante 10 aprile 2001, in Bollettino n. 19, pag. 26 [doc. web n. 31015]


Il ricorso inoltrato al Garante dall´interessato ai sensi all´art. 29 della legge n. 675/1996, ove non preceduto dalla proposizione al titolare o al responsabile del trattamento dell´istanza di cui all´art. 13 della legge, è inammissibile.

  • Garante 20 giugno 2001, in Bollettino n. 21, pag. 35 [doc. web n. 41806]


È inammissibile ai sensi dell´art. 29, comma 2, della legge n. 675/1996, e non può quindi essere proposta per la prima volta in sede di ricorso, la richiesta volta ad ottenere l´indicazione del responsabile del trattamento dei dati eventualmente designato ai sensi dell´art. 8 della legge, ove non oggetto della previa istanza al titolare prevista dall´art. 13.

  • Garante 3 settembre 2001, in Bollettino n. 22, pag. 63 [doc. web n. 41195]


È inammissibile ai sensi dell´art. 29, comma 2, della legge n. 675/1996, e non può quindi essere proposta per la prima volta in sede di ricorso, la richiesta volta ad ottenere l´inserimento di una "precisazione" in relazione ai dati oggetto di trattamento, ove non contenuta nella preventiva istanza prevista dall´art. 13 della legge.

  • Garante 3 ottobre 2001, in Bollettino n. 23, pag. 138 [doc. web n. 41886]


È inammissibile la richiesta contenuta nel ricorso presentato al Garante non preventivamente avanzata nell´istanza inoltrata direttamente al titolare del trattamento.

  • Garante 19 giugno 2002, in Bollettino n. 29, pag. 16 [doc. web n. 1064362]


È inammissibile il ricorso presentato al Garante ove non preceduto dall´inoltro della preventiva istanza direttamente al titolare del trattamento.

  • Garante 25 giugno 2002, in Bollettino n. 29, pag. 43 [doc. web n. 1065626]


È inammissibile, e non può quindi essere formulata per la prima volta in sede di ricorso, la richiesta volta ad ottenere l´indicazione del responsabile del trattamento dei dati eventualmente designato, ove non oggetto della previa istanza al titolare.

  • Garante 11 luglio 2002, in Bollettino n. 30, pag. 36 [doc. web n. 1065827]


Non possono essere proposte per la prima volta in sede di ricorso al Garante richieste che non hanno costituito oggetto della preventiva istanza direttamente inoltrata al titolare del trattamento. In difetto, il ricorso va dichiarato inammissibile (fattispecie nella quale l´interessato ha chiesto solo nel ricorso la cancellazione dei dati detenuti da una "centrale rischi" privata, a cui nella preventiva istanza aveva invece avanzato domanda di rettificazione e aggiornamento dei dati).

  • Garante 30 settembre 2002, in Bollettino n. 31, pag. 29 [doc. web n. 1066175]


È inammissibile la richiesta di rettifica dei dati formulata nel ricorso al Garante nel caso in cui la stessa non sia già contenuta nell´istanza di accesso previamente inviata al titolare o al responsabile del trattamento.

  • Garante 22 ottobre 2002, in Bollettino n. 32, pag. 72 [doc. web n. 1066581]


Va dichiarata inammissibile la domanda di cancellazione dei dati dagli archivi di una "centrale rischi" privata, contenuta in un ricorso al Garante proposto nei confronti di questa e della società finanziaria, ove l´istanza preventiva sia stata indirizzata solo a quest´ultima.

  • Garante 30 ottobre 2002, in Bollettino n. 32, pag. 5 [doc. web n. 1066419]


È inammissibile l´opposizione al trattamento dei dati personali proposta in ricorso, ove non preventivamente avanzata con l´interpello al titolare del trattamento.

  • Garante 13 maggio 03 [doc. web n. 1128784]


Vanno dichiarate inammissibili le domande che, pur rientrando tra le richieste previste dall´art. 13 della legge n. 675/1996, siano state proposte per la prima volta con il ricorso al Garante (nella specie le domande di cancellazione ed aggiornamento dei dati non erano contenute nell´istanza preventivamente formulata al titolare del trattamento).

  • Garante 29 maggio 2003 [doc. web n. 1132326]


Ove non sia stata oggetto della previa istanza al titolare, è inammissibile – e, quindi, non può essere proposta per la prima volta in sede di ricorso – la richiesta volta ad ottenere la cancellazione dei dati dagli archivi del titolare del trattamento.

  • Garante 26 marzo 2003 [doc. web n. 1053753]


Il ricorso al Garante per la tutela dei diritti riconosciuti dalla legge sulla protezione dei dati personali, può essere presentato solo dopo che sia stata avanzata, nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento, una richiesta avente il medesimo oggetto e sia trascorso un intervallo di tempo di almeno cinque giorni. Ove tale istanza preventiva non sia allegata al ricorso, e l´interessato ometta di integrare la documentazione nonostante l´invito del Garante a regolarizzarla, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La proposizione immediata del ricorso, infatti, è possibile solo nel caso in cui il decorso del tempo necessario per la formulazione della istanza di accesso "esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile", circostanza questa, che deve essere oggetto di specifica allegazione e prova.

  • Garante 30 aprile 2003 [doc. web n. 1079209]


Non può essere considerato valido esercizio dei diritti previsti dall´art. 13 della legge n. 675/1996 la notifica pura e semplice del ricorso – poi presentato anche all´Autorità – al domicilio del titolare del trattamento, ove detto ricorso sia indirizzato esclusivamente al Garante e non rechi richieste formulate nei confronti del titolare in maniera chiara e specifica, tale da indurlo a ritenere doveroso un riscontro sulla base della citata disposizione. In tale situazione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

  • Garante 9 luglio 2003 [doc. web n. 1080522]


L´interessato che intenda utilizzare il particolare meccanismo di tutela costituito dal ricorso al Garante deve formulare previamente le proprie richieste direttamente al titolare del trattamento con riferimento ai diritti riconosciuti al riguardo dalla normativa di protezione dei dati personali. Non rispetta tale principio il ricorrente che si limiti a richiedere genericamente alcune modifiche e precisazioni alle informazioni che lo riguardano contenute nella banca dati del titolare, senza alcun riferimento, neanche indiretto, ai menzionati diritti né, in generale, alle disposizioni della legge sulla protezione dei dati (nella specie, la lettera indicata dall´interessato come istanza si caratterizzava più propriamente come atto di diffida rivolto al titolare, anche in riferimento ad ipotizzati profili risarcitori, risultando priva di una formulazione tale da ingenerare nel destinatario la convinzione circa il dovere di fornire un riscontro. Specifiche richieste di cancellazione e di rettifica/integrazione dei dati erano invece state formulate solo con il successivo ricorso).

  • Garante 11 luglio 2003 [doc. web n. 1080531]


Il ricorso al Garante non preceduto dall´istanza direttamente inoltrata al titolare o al responsabile del trattamento è inammissibile (fattispecie nella quale il ricorrente non ha neppure fornito prova del pregiudizio imminente e irreparabile che avrebbe legittimato la proposizione immediata del ricorso).

  • Garante 24 luglio 2003 [doc. web n. 1081458]


La richiesta di portare l´avvenuta rettifica dei dati a conoscenza dei soggetti cui le informazioni inesatte furono comunicate, ove non previamente proposta dall´interessato nell´istanza al titolare del trattamento, è inammissibile.

  • Garante 22 settembre 2003 [doc. web n. 1081835]


L´interessato che intenda presentare ricorso al Garante deve previamente avanzare le proprie richieste inoltrando l´istanza direttamente nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento, ed attendere il passaggio del termine per la risposta, decorrente dalla data della presentazione. In difetto dell´inoltro dell´istanza preventiva, il ricorso è inammissibile (nella specie l´interessato, docente di educazione tecnica, si era limitato a chiedere al Provveditorato agli studi l´avvio di una procedura di verifica in ordine alla sua mancata riconferma nell´incarico di responsabile della sicurezza nel lavoro nell´ambito della scuola di titolarità).

  • Garante 16 ottobre 2003 [doc. web n. 1082431]


È inammissibile il ricorso presentato al Garante dall´interessato che non abbia provveduto al preventivo inoltro al titolare del trattamento di un atto validamente qualificabile come esercizio dei diritti attribuitigli dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (fattispecie relativa alla presentazione, da parte di una società, di un´istanza, non formulata con riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali, nei confronti di una Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura – Ufficio del registro delle imprese, con la quale aveva chiesto la cancellazione dell´iscrizione del provvedimento di sequestro preventivo del capitale sociale e dei beni mobili e immobili emesso dal locale Tribunale, di cui la medesima Autorità giudiziaria aveva disposto la revoca in sede di riesame).

  • Garante 22 ottobre 2003 [doc. web n. 1105465]


Va dichiarata inammissibile la domanda di cancellazione proposta solo nel corso del procedimento avanti al Garante e non indicata né nell´istanza ex art. 13 della legge n. 675/1996, nè nel successivo ricorso.

  • Garante 13 novembre 2003 [doc. web n. 1084226]


Ai fini dell´ammissibilità del ricorso al Garante per la protezione dei dati personali è necessario che l´interessato abbia proposto le medesime richieste al titolare del trattamento con una istanza preventivamente inoltratagli. Ne consegue che nel caso in cui la domanda avanzata in ricorso abbia ad oggetto pretese diverse da quelle formulate nell´istanza preventiva, il ricorso va dichiarato inammissibile (nella specie l´interessato nell´istanza ex art. 13 della legge n. 675/1996 aveva chiesto alla Crif, che aveva provveduto, la cancellazione di dati relativi a finanziamenti non concessi ; nel ricorso, per contro, aveva chiesto la cancellazione di altri dati relativi a finanziamenti concessi e segnalati alla centrale rischi dalla società finanziaria in ragione di ritardi verificatisi nel pagamento).

  • Garante 14 novembre 2003 [doc. web n. 1121303]


È inammissibile il ricorso al Garante nel caso in cui manchi la prova dell´avvenuta proposizione dell´istanza con la quale sono stati esercitati i diritti previsti dalla legge per la tutela dei dati personali e il ricorrente non dimostri che dal rispetto di tale necessario adempimento sarebbe potuto derivare un pregiudizio imminente ed irreparabile (nella specie nulla era stato allegato in tal senso).

  • Garante 19 novembre 2003 [doc. web n. 1083578]


È inammissibile il ricorso al Garante allorché le richieste in esso contenute non siano state preventivamente azionate con l´apposita istanza al titolare del trattamento.

  • Garante 2 dicembre 2003 [doc. web n. 1085223]


Non costituisce valida proposizione dell´istanza di cui all´art. 13 della legge n. 675/1996 l´invio all´amministratore condominiale, da parte di un interessato/condomino, di una diffida a rendere giustificazioni in relazione all´avvenuta comunicazione a terzi di notizie concernenti l´ammontare del credito vantato dal condominio nei confronti di costui, ove priva di qualsiasi riferimento, formale o sostanziale, ai diritti tutelati dallo stesso art. 13. Ne consegue che il successivo ricorso, ove proposto, è inammissibile (fattispecie in cui una persona, che aveva già sottoscritto una proposta di acquisto dell´appartamento di proprietà del ricorrente, aveva chiesto ed ottenuto dall´amministratore l´indicazione dell´ammontare del credito vantato dal condominio nei confronti della stessa per il mancato pagamento di ratei condominiali).

  • Garante 18 dicembre 2003 [doc. web n. 1085040]


Ai fini della sua ammissibilità il ricorso al Garante deve essere preceduto dall´invio, al titolare del trattamento, di una istanza con la quale vengano esercitati i diritti previsti dalla legge sulla tutela dei dati personali. Ove, in risposta alla richiesta di regolarizzazione del ricorso, l´interessato depositi un´istanza di accesso inoltrata al titolare del trattamento in data posteriore alla presentazione del ricorso stesso, questo va dichiarato inammissibile.

  • Garante 18 dicembre 2003 [doc. web n. 1085548]


È inammissibile la richiesta dell´interessato, volta ad ottenere la cancellazione dei dati che lo riguardano dagli archivi di alcune "centrali rischi" private, ove proposta per la prima volta in sede di ricorso.

  • Garante 29 dicembre 2003 [doc. web n. 1053768]

Scheda

Doc-Web
1050354
Data
01/01/04

Tipologie

Massimario

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