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Rinunzia agli atti

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


 TUTELA AMMINISTRATIVO-GIURISDIZIONALE E SANZIONI > Ricorso al Garante > Estinzione del procedimento > Rinunzia agli atti

La rinunzia agli atti formulata dal ricorrente determina l´estinzione del procedimento introdotto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996.

  • Garante 22 maggio 2001, in Bollettino n. 20, pag. 40 [doc. web n. 40529]


Il riscontro, seppur esauriente, fornito dal titolare del trattamento solo dopo la presentazione del ricorso al Garante comporta il rimborso, anche parziale, delle spese del procedimento in favore dell´interessato (nella specie una "centrale rischi" privata ha attestato l´avvenuta cancellazione dal proprio archivio dei dati relativi ad un mutuo agevolato concluso dal ricorrente).

  • Garante 22 ottobre 2003 [doc. web n. 1082737]