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Diritto di accesso - Accesso in caso di rifiuto di finanziamento - 4 luglio 2002 - [1065831]

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[doc. web. n. 1065831]

Diritto di accesso - Accesso in caso di rifiuto di finanziamento - 4 luglio 2002

Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso con il quale l´interessato abbia ottenuto dalla società finanziaria il riscontro relativo a dati, origine, finalità e modalità del trattamento, richiesto con particolare riguardo alle ragioni che avevano determinato il rigetto di una domanda di finanziamento.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dal Sig. Gianni Lucia

nei confronti di

Fiatsava S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO

Il ricorrente lamenta che Fiatsava S.p.A. abbia fornito un riscontro ritenuto insufficiente a due istanze formulate ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996 in relazione ad una richiesta di finanziamento per l’acquisto di un’autovettura. Ciò con particolare riguardo alle ragioni che hanno determinato il rifiuto del finanziamento stesso.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996 l’interessato ha ribadito le proprie richieste.

A seguito dell’invito ad aderire formulato da codesta Autorità in data 10 giugno 2002, Fiatsava S.p.A., con nota anticipata via fax il 14 giugno 2002, ha precisato di aver fornito un primo riscontro (ritenuto insoddisfacente dall’interessato), anteriormente al ricorso. Ha poi fornito l’elenco dei dati identificativi del ricorrente, ha indicato le modalità e le finalità del trattamento ed ha specificato che i diversi dati erano stati acquisiti dalla concessionaria alla quale l’interessato si era rivolto per l’acquisto di un’autovettura.

Il ricorrente, con nota inviata via fax il 18 giugno 2002, ha manifestato alcune perplessità in ordine ai riscontri pervenuti, con particolare riferimento al possibile inserimento del proprio nominativo in una presunta banca dati di soggetti "inaffidabili".

In replica, Fiatsava S.p.A., con nota anticipata via fax in data 28 giugno 2002, ha fornito ulteriori elementi e valutazioni, indicando anche altri dati relativi a ratei insoluti di due finanziamenti annotati nella banca dati di Crif S.p.A..

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento dei dati personali del cliente di una società finanziaria, con specifico riferimento alla richiesta di conoscere l’origine dei dati, la logica e le finalità del trattamento medesimo.

In proposito, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso.

Il titolare del trattamento ha infatti fornito con i due citati atti un sufficiente riscontro alle richieste del ricorrente, comunicando allo stesso i dati che lo riguardano e la loro origine, nonché le finalità e le modalità del trattamento.

La presente decisione non pregiudica il diritto dell’interessato di esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui all’art. 13 della legge n. 675/1996, in riferimento ai dati conservati negli archivi delle c.d. centrali rischi private.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

a) non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 nei termini di cui in motivazione.

Roma, 4 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli