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Diritto di acceso - Affidamento di minori ai servizi comunali e misure per la conservazione dei dati - 31 luglio 2002 [1065835]

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[doc. web. n. 1065835]

Diritto di acceso - Affidamento di minori ai servizi comunali e misure per la conservazione dei dati - 31 luglio 2002

Deve ritenersi legittima la temporanea conservazione, da parte del competente servizio sociale di un comune, di alcuni dati relativi all´avvenuto affidamento ai servizi comunali di alcuni minori allontanati dall´abitazione familiare, allorchè siano state adottate adeguate misure volte alla protezione delle informazioni (consiste nella trasformzione in forma anonima di taluni documenti, nel dare comunicazione di alcune modifiche a soggetti cui i documenti erano stati trasmessi, e nella restituzione di altri documenti agli interessati).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dal sig. XY, rappresentato e difeso dall’avv. Piero Magri

nei confronti di

Comune di Milano - Settore servizi alla famiglia e Settore servizi educativi;

Vista la documentazione in atti;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dottor Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente, già sottoposto ad un procedimento penale da parte della Procura della Repubblica di Milano definito con provvedimento di archiviazione, lamenta di non aver ricevuto idoneo riscontro dal Comune di Milano - Settore servizi alla famiglia e Settore servizi educativi - ad un’istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale aveva chiesto di accedere ai dati personali che lo riguardano ed a quelli relativi ai propri figli minori. Tali dati erano stati trattati a seguito di un ulteriore procedimento con cui era stato disposto l’allontanamento dei minori dall’abitazione familiare ed il loro affidamento al Comune di Milano (procedimento conclusosi con il rientro dei minori in famiglia).

Contestualmente, l’interessato aveva altresì chiesto:

a) di conoscere l’origine dei dati, la logica e le finalità del trattamento;

b) la cancellazione dei dati detenuti, non ritenendone più necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali essi erano stati raccolti;

c) l’attestazione che di tale cancellazione era stata data comunicazione a coloro ai quali gli stessi erano stati trasmessi.

A tale richiesta il Settore servizi alla famiglia aveva opposto un diniego con particolare riferimento ad una decisione comunale di sottrazione di atti all’accesso a documenti amministrativi, mentre il Settore servizi educativi aveva aderito alla cancellazione di tutti i dati sensibili o giudiziari riguardanti il nucleo familiare (con dichiarazione ritenuta però non del tutto soddisfacente in ragione della mancata precisazione dei dati e della mancata attestazione della comunicazione a terzi della loro cancellazione).

Nel successivo ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996 l’interessato ha ribadito le proprie richieste.

A seguito dell’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 5 luglio 2002, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il Comune di Milano, con nota anticipata via fax il 12 luglio 2002, ha fornito riscontro alle richieste dell’interessato inviando copia di tutti gli atti dai quali risultano i dati personali richiesti e precisando l’origine dei dati, la logica e le finalità del trattamento effettuato. Inoltre, in merito alla richiesta di cancellazione inoltrata dal ricorrente, il titolare del trattamento ha sostenuto che:

  • per quanto riguarda il Settore servizi alla famiglia, "la conservazione dei documenti, contenenti i dati personali dell’interessato, della moglie e dei minori giustifica l’attività svolta, le risorse impegnate, le spese sostenute dall’Amministrazione ed è necessaria, poiché è in corso il procedimento finalizzato al recupero del contributo di mantenimento in comunità, dovuto per legge dai genitori";
  • "in adempimento della richiesta dell’interessato e perché eccedenti rispetto al procedimento di recupero del credito comunale, si è provveduto a rendere anonimi determinati documenti (…), cancellando i nomi e dandone comunicazione ai soggetti ai quali gli atti erano stati trasmessi";
  • per quanto riguarda il Settore servizi educativi, non è conservata copia in archivio della "segnalazione che ha dato origine al decreto del Tribunale dei minori… trasmessa alla Procura della Repubblica" e pertanto "non esistono altri dati personali" relativi all’interessato o ai figli minori oltre quelli riguardanti uno dei minori, conservati nel registro di classe e nel registro generale della scuola (a disposizione presso la scuola stessa).

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne l’esercizio del diritto di accesso e di altre situazioni soggettive tutelate dall’art. 13 della legge n. 675/1996 da parte di un genitore rispetto ai dati personali relativi a sé ed ai propri figli minori, trattati da un soggetto pubblico a seguito dell’allontanamento dei medesimi minori dalla residenza familiare e del loro affidamento ad alcune strutture.

Al riguardo va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Il titolare del trattamento ha fornito idoneo riscontro alle richieste dell’interessato, inviando - in relazione all’attività svolta dal Settore servizi alla famiglia - copia di tutta la documentazione detenuta in merito al procedimento di affidamento dei minori da cui risultano i dati richiesti e precisando con sufficienti spiegazioni l’origine dei dati, la logica e le finalità del trattamento. Ha comunicato, poi, per quanto riguarda l’attività svolta dal Settore servizi educativi (che aveva in precedenza comunicato di aver cancellato tutti i dati sensibili e giudiziari relativi alla famiglia) di detenere solo in due registri scolastici messi a disposizione del ricorrente presso la scuola materna alcuni dati relativi ad uno dei minori, in conformità alla normativa in materia di istruzione. Sempre presso il Settore servizi educativi non risultano esistere altri dati personali, non essendosi provveduto alla conservazione della segnalazione che ha dato origine al decreto del Tribunale per i minorenni, ed essendo stati restituiti ai genitori altri documenti.

Per quanto riguarda, infine, la richiesta di cancellazione dei dati i riscontri complessivamente forniti al riguardo dal Comune di Milano evidenziano (in riferimento ai pochi dati conservati in modo differenziato e per distinte finalità da parte dei due menzionati servizi) giustificate finalità per le quali è allo stato legittima la conservazione dei dati, tenendo anche conto delle articolate misure adottate, a seconda dei casi, per trasformare in forma anonima i documenti contenenti i dati personali del ricorrente e dei suoi familiari, per darne comunicazione ai soggetti cui tali documenti erano stati trasmessi o per restituire documenti agli interessati.

Per questa parte, il ricorso non risulta quindi fondato.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

a) non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in riferimento alle richieste volte ad accedere ai dati personali e a conoscere la loro origine, la logica e le finalità del trattamento;

b) non fondato il ricorso per quanto attiene alle richieste concernenti la cancellazione dei dati e la comunicazione a terzi di tale operazione.

Roma, 31 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli