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Diritti dell'interessato - 'Centrale rischi': conservazione dei dati in caso di pagamento tardivo - 30 ottobre 2002 [1066419]

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[doc. web. n. 1066419]

Diritti dell´interessato - "Centrale rischi": conservazione dei dati in caso di pagamento tardivo - 30 ottobre 2002

E´ lecita la conservazione presso l´archivio di una "centrale rischi" privata dei dati dell´interessato relativi a ritardi nei pagamenti di rate di finanziamento ove tale permanenza risulti giustificata e proporzionata alla luce dei criteri fissati nel provvedimento del Garante del 31 luglio 2002


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dal sig. XY

nei confronti di

Crif S.p.A. e di Citicorp Finanziaria S.p.A. - Citifin;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO

Il ricorrente espone di non aver ricevuto idoneo riscontro alle istanze sul trattamento di dati che lo riguardano, relative ad un finanziamento in dodici rate ottenuto nel luglio 1998 ed estinto, nel dicembre 2001, dopo che si erano verificati alcuni ritardi nei pagamenti.

Con tali istanze l’interessato aveva chiesto dapprima a Crif S.p.A. di "rettificare" la posizione in banca dati relativa alla regolarizzazione del credito a sofferenza (posizione non ancora aggiornata nel giugno 2002) e, poi, a Citicorp Finanziaria S.p.A. - Citifin di segnalare alla "centrale rischi" della prima società l’avvenuta estinzione del debito (affinché la stessa potesse provvedere "alla cancellazione" del nominativo del ricorrente dalla propria banca dati).

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996 il ricorrente ha chiesto la cancellazione dalle banche dati delle due società e il risarcimento dei danni.

A seguito dell’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 7 ottobre 2002, Crif S.p.A. ha risposto con una nota anticipata via fax in data 16 ottobre 2002, nella quale ha eccepito, per quanto la riguarda, l’inammissibilità del ricorso presentato, dal momento che l’istanza ex art. 13 avanzata nei suoi confronti dall’interessato faceva esclusivo riferimento ad "un intervento di rettifica dello "stato operazione" (...) con l’indicazione dell’intervenuta regolarizzazione" delle inadempienze relative al finanziamento e non conteneva alcuna richiesta di cancellazione dei dati personali allo stesso relativi nel frattempo integrati con la menzione della sofferenza regolarizzata.

Con note datate 14 e 16 ottobre 2002, Citicorp Finanziaria S.p.A. - Citifin, ritenendo lecita la conservazione dei dati in questione, ha dedotto che:

  • non sussisterebbero motivi legittimi a sostegno della richiesta di cancellazione dei dati, essendo il trattamento avvenuto sulla base di un previo e informato consenso e nel rispetto delle finalità di garanzia rispetto al rischio creditizio;
  • "i dati censiti si riferiscono al fatto che il ricorrente è stato assolutamente inadempiente al pagamento delle sue rate: su 12 rate, infatti, 6 sono state pagate con estremo ritardo (per la precisione: 2 con un ritardo di un mese, una con un ritardo di sei mesi, due con un ritardo di sette mesi ed una con un ritardo di 9 mesi ...); le rimanenti 6 in due tranches di 3 rate ciascuna ad oltre due anni dalla scadenza del prestito";
  • "la cancellazione dei dati contenuti nella banca dati di Crif non può semplicemente essere richiesta" in quanto non sarebbe ancora scaduto il termine per il quale Crif mantiene detti dati a servizio degli altri consociati" ed inoltre l’interessato sarebbe stato irregolare nei suoi pagamenti per numerose rate.

Con la nota del 16 ottobre, Citicorp Finanziaria S.p.A. - Citifin ha chiesto altresì di porre a carico del ricorrente le spese del procedimento.

L’interessato ha replicato con nota in data 21 ottobre 2002 e in occasione dell’audizione svoltasi presso questo Ufficio il successivo 23 ottobre, lamentando la genericità dell’informativa rilasciata da Citicorp Finanziaria S.p.A. - Citifin che non riporterebbe "traccia precisa del meccanismo di trasmissione dei dati a Crif in caso di ritardato pagamento con particolare riferimento alla conservazione per cinque anni dei dati medesimi negli archivi di Crif S.p.A.".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso concerne il trattamento di dati svolto da una c.d. "centrale rischi" privata e da una finanziaria, con particolare riferimento alla permanenza negli archivi delle stesse dei dati personali relativi ad un finanziamento estinto nel mese di dicembre del 2001, dopo che si erano verificati vari ritardi nel rimborso delle rate da parte dell’interessato.

Il ricorso è inammissibile in ordine alla richiesta di cancellazione formulata nei confronti di Crif S.p.A.

Nell’istanza indirizzata a tale società l’interessato aveva formulato solo la specifica richiesta di ottenere una rettifica dei dati relativi al finanziamento oggetto di ritardato saldo il 21 dicembre 2001, senza formulare alcuna richiesta di esercizio del distinto diritto di ottenere la loro cancellazione, come invece specificato nell’ulteriore nota inviata alla Citicorp Finanziaria S.p.A. - Citifin il 9 luglio scorso. Il ricorrente avrebbe dovuto invece avanzare una previa e circostanziata richiesta di cancellazione dei dati ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996 anche nei confronti della predetta centrale rischi e non soltanto della società finanziaria "segnalante".

Il ricorso è invece considerato ammissibile nei confronti di Citicorp Finanziaria S.p.A.-Citifin, la quale non ha fornito prima del ricorso formale riscontro all’istanza di cancellazione proposta ex art. 13. Tale richiesta non risulta però, allo stato, fondata.

Dalla documentazione in atti risulta che il finanziamento in questione (per il cui rimborso risultavano alcuni ritardi nei pagamenti) si è estinto, senza debiti residui o pendenze, solo in data 21 dicembre 2001, circa sette mesi prima della richiesta di cancellazione dei dati formulata dall’interessato ai sensi del citato art. 13.

A differenza di altri casi esaminati da questa Autorità (riguardanti finanziamenti estinti da più ampio tempo), la temporanea conservazione in "centrale rischi" dei dati personali dell’interessato attualmente in corso non risulta al momento eccedente rispetto alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati (art. 9, comma 1, lett. d)). Ciò con particolare riferimento all’inclusione in archivi quali quelli delle c.d. "centrali rischi private", consultabili da terzi per finalità di erogazione di altri crediti, di dati aggiornati relativi ad una operazione di finanziamento per la quale si sono effettivamente verificati ritardi, anche di diversi mesi, nei pagamenti di più rate.

Tale permanenza dei dati risulta allo stato giustificata e proporzionata, sulla base dei principi richiamati nel provvedimento del Garante del 31 luglio 2002 sulle c.d. "centrali rischi private", inviato in allegato alla presente decisione, le cui motivazioni si intendono qui richiamate come parte integrante della relativa motivazione.

Non sussistono dunque elementi idonei e sufficienti a ritenere che la contestata conservazione dei dati aggiornati sia effettuata in violazione di legge.

Resta impregiudicato, in conformità ai richiamati principi affermati nel provvedimento del 31 luglio 2002, il dovere della società di attivarsi per la cancellazione dei dati nella centrale rischi alla scadenza dei 12 mesi dalla data dell’avvenuta estinzione del finanziamento, nonché il diritto dell’interessato di formulare, ove ciò non avvenga, una nuova e motivata richiesta di cancellazione.

Va infine dichiarata inammissibile la richiesta di risarcimento del danno che può essere eventualmente proposta, ove ricorrano i presupposti, solo dinanzi alla competente autorità giudiziaria.

In relazione alla sequenza dei rapporti intercorsi tra le parti a seguito delle richieste ai sensi del citato art. 13 e al tenore dei riscontri da ultimo forniti, sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA

a) inammissibile il ricorso proposto nei confronti di Crif S.p.A.;

b) inammissibile la richiesta di risarcimento del danno;

c) infondato il ricorso proposto nei confronti di Citicorp Finanziaria S.p.A. - Citifin, nei termini di cui in motivazione;

d) compensate le spese fra le parti.

Roma, 30 ottobre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli