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Diritto di accesso - Una risposta via e-mail ad una istanza non è trattamento illecito di dati - 16 ottobre 2002 [1066518]

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[doc. web. n. 1066518]

Diritto di accesso - Una risposta via e-mail ad una istanza non è trattamento illecito di dati - 16 ottobre 2002

L´utilizzo da parte del titolare del trattamento dell´indirizzo di posta elettronica e del fax del ricorrente, ove sia svolto a rispondere alle richieste da questi avanzate, non integra un trattamento illecito di dati personali, in quanto la normativa in materia di privacy obbliga i titolari a semplificare per quanto possibile le modalità per il riscontro e a ridurre i relativi tempi.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dal sig. Giulio Malventi

nei confronti di

Movenda S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

Il ricorrente evidenzia di non aver ricevuto idoneo riscontro da parte di Movenda S.p.A. ad un’istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale, nel contestare l’invio di messaggi di posta elettronica aventi contenuto promozionale, aveva chiesto di conoscere gli estremi identificativi del «responsabile legale del trattamento», nonché la documentazione del consenso al trattamento dei dati che lo riguardano.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996 l’interessato ha ribadito le proprie richieste, chiedendo il ristoro delle spese sostenute per il procedimento, nonché di verificare l’eventuale commissione di illeciti penali da parte del titolare del trattamento.

All’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 26 settembre 2002, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società resistente ha risposto con due note anticipate via fax rispettivamente in data 1 e 8 ottobre 2002, fornendo gli estremi identificativi del responsabile del trattamento e sostenendo:

  • che "le due mail inviate (…)" all’indirizzo di posta elettronica del ricorrente "hanno finalità (…)" commerciali e pubblicitarie "evidenziate nella informativa (…)" contenuta nella pagina di registrazione al sito www.Wappi.com
  • che "l’opzione "disattiva" (…) consente la cancellazione dai servizi forniti (…)" dal predetto sito;
  • che l’indirizzo e-mail in questione è stato fornito direttamente dall’interessato ai gestori del servizio Wappi.com onde ottenere i servizi promozionali offerti, "accettando contestualmente l’invio al proprio indirizzo di messaggi per finalità di promozione e marketing";
  • di "astenersi da ogni ulteriore utilizzazione dei dati (…) per finalità commerciali e pubblicitarie (…)";
  • di "procedere alla tempestiva cancellazione dei dati personali" del ricorrente.

L’interessato, con nota inviata via fax in data 4 ottobre 2002, ha espresso le proprie perplessità in ordine all’effettiva espressione del consenso asseritamente necessario per la ricezione dei messaggi in questione.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l’invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell’interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all’art. 12 della legge n. 675/1996, all’art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all’art. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

Dalla documentazione in atti è emerso che le richieste del ricorrente hanno trovato riscontro con la menzionata nota datata 1° ottobre 2002.

La società resistente ha infatti fornito all’interessato la richiesta indicazione degli estremi identificativi del responsabile del trattamento ed ha altresì chiarito l’origine e la logica del trattamento, precisando di aver provveduto alla loro cancellazione.

In relazione a tali dichiarazioni, va quindi dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Per quanto riguarda la violazione di disposizioni penali che sarebbe stata commessa dal titolare del trattamento, dalla documentazione in atti non emergono profili che giustifichino una denuncia alla competente autorità giudiziaria per fatti configurabili come reato perseguibile d’ufficio (art. 31, comma 1, lett. g), legge n. 675/1996).

In ordine all’utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica e del fax del ricorrente per fornire risposta allo stesso, l’utilizzo di tali mezzi non integra, poi, un trattamento illecito di dati personali, essendo appunto volto a rispondere alle richieste del ricorrente secondo quanto previsto dall’art. 13 della legge n. 675 e dall’art. 17 del d.P.R. n. 501/1998. Il comma 8 del citato art. 17 obbliga infatti i titolari del trattamento a «semplificare per quanto possibile le modalità per il riscontro al richiedente e a ridurre i relativi tempi».

Per quanto concerne le spese, va posto a carico di Movenda S.p.A. un quinto dell’ammontare delle spese sostenute dal ricorrente, determinato nella misura forfettaria di euro 250 (di cui euro 25,82 per diritti di segreteria), tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso, stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione delle spese per giusti motivi legati al tenore del riscontro inviato, come sopra descritto.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 nei termini di cui in motivazione;

b) determina, ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l’ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari ad un quinto, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di Movenda S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 16 ottobre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1066518
Data
16/10/02

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso