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Reti telematiche e Internet - Il Garante blocca lo spamming a scopo pubblicitario - 5 novembre 2002 [1067313]

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[doc. web. n. 1067313]

Reti telematiche e Internet - Il Garante blocca lo spamming a scopo pubblicitario - 5 novembre 2002

A seguito della presentazione di numerosi ricorsi, il Garante, nelle more della definizione di già attivati procedimenti di controllo, ha disposto il blocco temporaneo dell´invio generalizzato di comunicazioni elettroniche a scopo pubblicitario effettuato da vari soggetti senza il consenso preventivo e informato dei destinatari.

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996 da Angelo Salice nei confronti di Corallina Tours s.r.l., Viale Lincoln, 69, 20092 Cinisello Balsamo (MI), con il quale questa Autorità si è pronunciata su un trattamento di dati personali effettuato attraverso l’invio di corrispondenza elettronica a scopo pubblicitario che non risulta allo stato effettuato sulla base del consenso preventivo e informato dell’interessato o di un altro idoneo presupposto del trattamento (artt. 10, 11 e 12 della legge n. 675/1996, art. 10 d.lg. n. 171/1998 e art. 10 d.lg. n. 185/1999);

VISTO il provvedimento in data 15 novembre 2002 con il quale questa Autorità ha provveduto sul citato ricorso;

RilevatO che dagli atti del citato procedimento risultano allo stato violate diverse disposizioni della disciplina in materia di protezione dei dati personali e, in modo specifico, quelle soprarichiamate;

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett. l), della legge n. 675/1996, così come modificato dall’art. 11, comma 2, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467, ha il compito di vietare anche in parte o di disporre il "blocco" dei dati se il trattamento risulta "illecito o non corretto (…)";

CONSIDERATO che, in luogo del divieto e in relazione alle caratteristiche del caso, può essere disposta la sola misura del "blocco", in relazione al trattamento di dati personali effettuato in violazione delle disposizioni specificamente richiamate in premessa;

RILEVATO che il "blocco", ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera l), della legge n. 675/1996, comporta la sospensione temporanea di ogni operazione del trattamento dei dati personali, effettuato in violazione delle predette disposizioni, fatta esclusiva eccezione della necessità di conservare, allo stato, i dati personali detenuti relativamente a qualunque interessato o di cancellare altri dati relativi ad ulteriori soggetti a seguito di eventuali futuri provvedimenti adottati in sede di esame di nuovi ricorsi;

RILEVATO che il Garante, ai sensi dell’art. 32, comma 2, della legge n. 675/1996, nello svolgimento delle funzioni di accertamento e controllo, può avvalersi della collaborazione di altri organi dello Stato;

RILEVATO che ai sensi dell’art. 37, comma 1, della citata legge, così come modificato dall’art. 15 del d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467, a prescindere dalle misure e sanzioni applicabili in relazione al trattamento dei dati, chiunque, essendovi tenuto, non rispetta il provvedimento di blocco del Garante è punito con la reclusione da tre mesi a due anni;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il Prof. Stefano Rodotà;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett. l), della legge n. 675/1996, dispone, nei termini di cui in motivazione, il blocco del trattamento dei dati effettuato da Corallina Tours s.r.l., Viale Lincoln, 69, 20092 Cinisello Balsamo (MI), con effetto dalla data di notificazione del presente atto.

Roma, 15 novembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli