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Procedimento relativo ai ricorsi - Se il riscontro è tempestivo ed adeguato non c'è ragione di adire il Garante - 30 dicembre 2002 [1067540]

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[doc web n. 1067540]

Procedimento relativo ai ricorsi- Se il riscontro è tempestivo ed adeguato non c´è ragione di adire il Garante - 30 dicembre 2002

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Paolo Fiore

nei confronti di

One Age Agency s.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente espone di non aver ricevuto idoneo riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l´invio di un messaggio di posta elettronica avente contenuto promozionale, aveva chiesto (con un´istanza contenente anche richieste non formulate in riferimento agli specifici diritti tutelati dall´art. 13 della legge n. 675/1996) di conoscere l´origine dei dati che lo riguardano e si era opposto al loro trattamento.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 13 dicembre 2002, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società resistente, con nota anticipata via fax il 20 dicembre 2002, nel ribadire quanto già dichiarato con raccomandata a/r inviata all´interessato precedentemente al ricorso, ha sostenuto:

  • che il ricorrente ha ricevuto le e-mail in questione poiché si sarebbe in precedenza "registrato al (...) servizio di notifica messaggistica sms on-line" presente sul sito internet www.nafura.it gestito dalla società resistente;
  • che la società "utilizza esclusivamente indirizzi di posta autorizzati dall´utente per effettuare (...) campagne di marketing";
  • che "i dati del sig. Fiore non sono più presenti" negli archivi della società dal momento che lo stesso ha provveduto a cancellarsi attraverso la "procedura di cancellazione" messa a disposizione degli utenti sul sito in questione;
  • che il "sig. Fiore ha evidentemente ricevuto un ulteriore messaggio promozionale nelle prime 48 ore successive alla sua richiesta di cancellazione (ma i tempi tecnici di 48 ore per la cancellazione completa dei dati sono indicati chiaramente al momento della cancellazione)".

Il ricorrente, con nota del 27 dicembre 2002, ha contestato i riscontri della società resistente, dichiarando di non aver mai fornito il proprio "esplicito consenso all´utilizzo" dell´indirizzo e-mail, "né per l´invio di pubblicità, né per altri scopi" e di aver più volte utilizzato la procedura di cancellazione presente sul sito internet, ma di aver poi ricevuto comunque comunicazioni indesiderate all´indirizzo del quale aveva richiesto la cancellazione.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996, all´art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all´art. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

Il ricorso è infondato.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, risulta dalla documentazione in atti che il resistente aveva fornito idoneo riscontro prima del ricorso a tutte le richieste formulate dall´interessato ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996.

Alla luce di tale riscontro, il successivo invio in data 9 dicembre 2002 di un ricorso ex art. 29 della medesima legge non risulta giustificato.

Il procedimento ai sensi del citato art. 29 può essere infatti avviato solo in relazione al mancato o inidoneo riscontro da parte del titolare del trattamento ad una previa istanza allo stesso avanzata in riferimento agli specifici diritti tutelati dall´art. 13, comma 1, della legge n. 675/1996.

Nel caso di specie l´istanza ex art. 13 aveva trovato pieno accoglimento dal momento che la società resistente, oltre a fornire indicazioni in merito al responsabile del trattamento e all´origine dei dati, aveva anche attestato che i dati personali del ricorrente non erano più presenti negli archivi della società, attestazione peraltro ribadita nel corso del procedimento e della cui veridicità il responsabile del trattamento dati della resistente -firmatario di tale nota- risponde anche ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"). Alla data di invio del ricorso l´interessato era dunque già in possesso degli elementi di risposta richiesti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara infondato il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Roma, 30 dicembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli