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Videosorveglianza - Sulla legittimazione al ricorso in caso di rilevazione elettronica delle infrazioni stradali - 6 novembre 2002 [1067573]

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[doc. web. n 1067573]

Videosorveglianza - Sulla legittimazione al ricorso in caso di rilevazione elettronica delle infrazioni stradali - 6 novembre 2002

Se la fotografia scattata tramite il Velomatic rosso stop consente di identificare solo la targa del veicolo e, quindi, le sole generalità del titolare del mezzo, colui che era alla guida in occasione della rilevata infrazione, se persona diversa dal proprietario, non è legittimato a ricorrere al Garante, non potendosi configurare alcun trattamento dei dati personali di quest´ultimo.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Luigi Spagnuolo

nei confronti di

Comune di Seriate - Comando di Polizia municipale;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente sostiene di non aver ricevuto idoneo riscontro ad un’istanza datata 15 settembre 2002) formulata nei confronti del Comune di Seriate - Comando di Polizia municipale, con la quale aveva chiesto la cancellazione della documentazione fotografica acquisita tramite il sistema elettronico "Velomatic Rosso Stop". Ciò in relazione ad un’infrazione compiuta mentre l’odierno ricorrente era alla guida di un autoveicolo e per la quale è stata contestata la violazione della disposizione di cui all’art. 146 del codice della strada (transito con semaforo rosso).

Con la predetta istanza (cui il Comune ha fornito riscontro il 24 settembre 2002) l’interessato ha altresì sostenuto che il Comando avrebbe violato le disposizioni della legge n. 675/1996, sia con riferimento alle modalità di rilevazione dell’infrazione, sia con riguardo alla consegna di copia «della prova fotografica (…) a persona non legittimata».

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996, l’interessato ha ribadito la propria richiesta.

All’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 14 ottobre 2002, ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il resistente, con nota del 22 ottobre 2002, confermando quanto già comunicato al richiedente nella lettera del 24 settembre 2002, ha sostenuto che:

  • la contestazione dell’infrazione di cui all’art. 146, comma 3, del Codice della Strada è stata effettuata «per il tramite del sistema elettronico "Velomatic Rosso Stop" debitamente omologato dal Ministero competente»;
  • «lungo gli itinerari viabilistici del Comune di Seriate non esiste alcun sistema di video sorveglianza», contrariamente a quanto ipotizzato dal ricorrente;
  • il verbale di contestazione è stato «notificato legittimamente a persona diversa dal ricorrente (…)» che si è qualificato come proprietario del veicolo e che ha esibito copia del verbale notificato quale responsabile in solido;
  • nessun dato personale del ricorrente «è stato mai utilizzato dal servizio di polizia locale della città di Seriate»;
  • i rilievi fotografici in questione «sono utilizzati esclusivamente per prova della commessa violazione (…) e sono archiviati o consegnati al momento stesso del pagamento dell’oblazione».

Il ricorrente, con nota del 22 ottobre 2002, ha ribadito le proprie richieste.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento di dati personali svolto presso un Comando di Polizia municipale attraverso la rilevazione di alcune fotografie tramite un sistema elettronico di controllo delle autovetture in transito di intersezione semaforica con luce rossa (art. 146, comma 3, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni).

Il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 501/1998.

L’art. 29 della legge n. 675/1996 prevede una previa istanza alla proposizione del ricorso, ai sensi dell’art. 13 della medesima legge, da formularsi in relazione ai profili di tutela dei dati personali dell’interessato disciplinati dal medesimo art. 13.

Nel caso di specie è stata presentata un’istanza generica con la quale si è denunciato il presunto e illegittimo trattamento di dati personali, formulata da soggetto che non risulta dagli atti legittimato a proporla ai sensi del predetto art. 13, trattandosi di persona diversa da quella cui sono riferiti i dati medesimi.

Dalla documentazione in atti è emerso infatti che sia il verbale di contestazione dell’infrazione, sia le fotografie che a questa sono riferite consentono di identificare la targa dell’autoveicolo in questione e quindi il relativo proprietario, ma non anche la diversa persona del conducente ricorrente.

Nei confronti di quest’ultimo il Comando non ha trattato alcun dato personale che lo identifichi o che permetta di identificarlo ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. c) ed f), della legge n. 675/1996 (definizione di "dato personale" e di "interessato").

Non risulta peraltro che il trattamento dei dati relativi al proprietario del veicolo (il quale non ha proposto ricorso) si sia svolto in difformità della speciale disciplina di riferimento e da quanto rilevato dal Garante in precedenti provvedimenti anche di carattere generale sul tema (v., in particolare, Provv. del 22 ottobre 1998, in Bollettino n. 6, p. 13 ss.). Con separato provvedimento dell’Ufficio verrà comunque instaurato autonomo procedimento ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett. b), della legge n. 675/1996, sulle modalità per fornire l’informativa ai sensi dell’art. 10, commi 3 e 4, della legge n. 675/1996 in relazione al funzionamento dell’impianto automatico di controllo della segnalazione stradale utilizzato nel caso di specie.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 501/1998, nei termini di cui in motivazione.

Roma, 6 novembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli