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Provvedimento del 9 gennaio 2003 [1067789]

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[doc. web n. 1067789]

Provvedimento del 9 gennaio 2003

L´incompleto riscontro alle richieste dell´interessato determina il parziale accoglimento del ricorso (nel caso di specie, il Garante ha accolto il ricorso in relazione all´unica richiesta non ancora riscontrata dal titolare, concernente l´indicazione delle generalità del responsabile del trattamento).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dall´avv. Domenico Borsellino

nei confronti di

Omniform by Omnijob;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente, destinatario di un messaggio promozionale non richiesto inviato tramite una e-mail che lo invitava a partecipare ad una selezione per telecronisti sportivi e operatori televisivi, afferma di non aver ricevuto riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano, chiedendo di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento e la banca dati da cui era stato desunto il proprio nominativo, nonché la cancellazione dei dati stessi.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre le spese del procedimento a carico del titolare del trattamento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, in data 13 dicembre 2002, l´associazione culturale Omniform by Omnijob, con nota anticipata via fax il 20 dicembre 2002, ha sostenuto:

  • di essere "solita acquistare, come nel caso di specie, i nominativi delle persone a cui inviare gli opuscoli informativi dello svolgimento della propria attività lavorativa" presso la Data Profile s.r.l. con sede in Monza;
  • di essersi più volte rivolta in buona fede a tale società la quale avrebbe "sempre rassicurato la Omniform (…) circa la legittima provenienza dei dati (…)";
  • che la responsabilità circa l´accaduto "deve essere ricondotta esclusivamente in capo alla Data Profile (…)" quale società che "raccoglie i nominativi, li organizza in banche dati e li vende a terze società";
  • di aver cancellato il nominativo dell´interessato "fin dal momento della ricezione della propria raccomandata inviata da quest´ultimo".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996, all´art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all´art. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

Sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 con riferimento all´opposizione al trattamento dei dati, avendo il titolare del trattamento prodotto una dichiarazione (della cui genuinità l´autore risponde ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996: "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), che attesta l´avvenuta cancellazione del nominativo del ricorrente.

Parimenti va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso in ordine all´istanza che va qualificata come richiesta di conoscere l´origine dei dati dell´interessato, avendo il titolare del trattamento anche a questo proposito fornito un riscontro adeguato.

Il ricorso deve essere invece accolto per quanto riguarda la richiesta di conoscere il nominativo del responsabile del trattamento. La resistente dovrà comunicare all´interessato, in conformità all´art. 13, comma 1, lett. b) della legge n. 675/1996 ed entro il termine del 15 marzo 2003, gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato.

Ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. b), della legge n. 675/1996 e con autonomo provvedimento, l´Autorità ha già instaurato un separato procedimento per verificare l´osservanza dei presupposti di liceità del trattamento nei riguardi della Data Profile s.r.l. con particolare riferimento agli obblighi di informativa e di acquisizione del consenso, ove necessario.

Per quanto concerne le spese va posto a carico del titolare del trattamento metà dell´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, (tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione delle spese per giusti motivi in ragione del contenuto del parziale riscontro fornito dopo la proposizione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie parzialmente il ricorso in riferimento alla richiesta di conoscere il nominativo del responsabile del trattamento e ordina al resistente di comunicare all´interessato gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato entro il termine del 15 marzo 2003, dando conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro la stessa data;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, nei termini di cui in motivazione, con riferimento alle richieste di conoscere l´origine dei dati e di cancellarli, nonché all´opposizione al loro trattamento;

c) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari alla metà, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di Omniform by Omnijob, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 9 gennaio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1067789
Data
09/01/03

Tipologie

Decisione su ricorso