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Provvedimento del 3 aprile 2003 [1075215]

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[doc. web n. 1075215]

Provvedimento del 3 aprile 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Elena Ambrosetti

nei confronti di

Giuseppe Scarlata;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

La ricorrente, residente in un appartamento sito all´interno di un condominio, ritiene illecito il trattamento dei dati personali che la riguardano relativo ad alcune fotografie scattate da un altro condomino senza il suo consenso e raffiguranti, ad avviso dell´interessata, oltre ad alcuni particolari del giardino condominiale, anche la persona della ricorrente. Tali fotografie sarebbero state mostrate nel corso di un´assemblea condominiale ad altri condomini, oltre che all´amministratore, con esclusione dei genitori della ricorrente, pure presenti alla riunione. La ricorrente afferma di non avere avuto riscontro all´istanza proposta ex art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti del predetto condomino con la quale aveva chiesto conferma dell´esistenza dei dati personali che la riguardano, con particolare riguardo alle predette fotografie, di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile e di conoscerne l´origine.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessata ha ribadito le proprie richieste, chiedendo di porre a carico del resistente le spese del procedimento.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su una controversia relativa ad alcune immagini fotografiche che ritrarrebbero particolari di un giardino condominiale e, in ipotesi, anche la persona della ricorrente.

Il d.P.R. 31/3/1998 n. 501 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1/2/1999), contenente il regolamento di organizzazione e funzionamento dell´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, ha introdotto negli artt. 18, 19 e 20 la disciplina relativa alla forma, alle modalità di presentazione ed al procedimento per l´esame dei ricorsi al Garante previsti dall´art. 29 della legge n. 675/1996.

Tale normativa disciplina, altresì, le ipotesi di inammissibilità dei ricorsi (art. 19, d.P.R. n. 501) e prevede che gli stessi siano dichiarati inammissibili o manifestamente infondati anche prima che il ricorso sia comunicato al titolare e al responsabile del trattamento con il connesso invito ad aderire (art. 20, comma 1, d.P.R. n. 501/1998).

Il ricorso è inammissibile.

La vicenda in questione e l´ipotizzato trattamento di dati personali contenuti nelle immagini in questione riguardano una controversia che esula dall´ambito di applicazione della legge n. 675/1996 ai sensi dell´art. 3, comma 1, della legge medesima, secondo il quale il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali non è soggetto all´applicazione della medesima legge qualora non riguardi dati personali destinati alla comunicazione sistematica o alla diffusione. Al riguardo, va rilevato che la supposta esibizione, nel corso di un´assemblea condominiale, di alcune foto che ritrarrebbero la persona della ricorrente non integra, nello specifico caso in esame, una tipologia di trattamento nei confronti del quale possa trovare applicazione la citata legge n. 675/1996.

L´inammissibilità del ricorso non pregiudica la facoltà della ricorrente di tutelare in altra sede i propri diritti in ordine alla lecita e corretta utilizzazione delle immagini in questione, anche in riferimento ad eventuali profili risarcitori per i quali la legge non ha attribuito competenze a questa Autorità.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 3 aprile 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1075215
Data
03/04/03

Tipologie

Decisione su ricorso