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Provvedimento del 23 aprile 2003 [1075350]

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[doc. web n. 1075350]

Provvedimento del 23 aprile 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Tiziana Colelli

nei confronti di

Crif S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti di Crif S.p.A., con la quale aveva chiesto di accedere ai dati personali che lo riguardano contenuti negli archivi di tale cd. "centrale rischi", che riteneva peraltro inesatti perché riferiti ad un finanziamento mai richiesto. Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, il ricorrente ha poi ribadito tale richiesta.

A seguito dell´invito formulato da questa Autorità in data 28 marzo 2003, Crif S.p.A., con nota fax del 3 aprile 2003, nel comunicare i dati personali relativi all´interessato detenuti nei propri archivi, ha dichiarato di non aver potuto fornire prima un riscontro all´istanza, adducendo un "incremento inatteso del numero delle richieste di accesso alla banca dati gestita da Crif (...) con un´evidente situazione di difficile gestione".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne unicamente la richiesta di accesso ai dati personali del ricorrente detenuti da una cd. "centrale rischi" privata e non anche il profilo relativo alla loro esattezza o genuinità.

Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 avendo il titolare del trattamento, dopo la presentazione del ricorso, fornito adeguato riscontro alla richiesta del ricorrente.

L´ammontare delle spese sostenute nel procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a euro 100 a carico di Crif S.p.A., previa parziale compensazione per giusti motivi legati al contenuto del completo riscontro fornito dal titolare del trattamento, sia pure tardivamente.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari a euro 100, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di Crif S.p.A. che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 23 aprile 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1075350
Data
23/04/03

Tipologie

Decisione su ricorso