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Provvedimento del 9 luglio 2003 [1080332]

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[doc. web n. 1080332]

Provvedimento del 9 luglio 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Fabrizio Prosperi rappresentato e difeso dall´avv. Massimo Prosperi

nei confronti di

American Express Services Europe Limited;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente, il quale aveva ricevuto una comunicazione promozionale relativa ad una carta di credito, afferma di non avere avuto riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti di American Express Services Europe Limited al fine di avere conferma dell´esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e di ottenere comunicazione del loro contenuto in forma intelligibile, nonché della relativa origine. Con la medesima istanza l´interessato si era altresì opposto all´ulteriore trattamento dei dati che lo riguardano ai fini di informazione commerciale e di invio di materiale pubblicitario.

Con ricorso ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le proprie richieste ed ha chiesto di porre le spese del procedimento a carico della società titolare del trattamento.

All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 23 giugno 2003 ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente ha dato riscontro con nota inviata via fax in data 1 luglio 2003 con la quale ha richiamato quanto già dichiarato in una raccomandata allegata trasmessa al ricorrente il 25 giugno 2003, in data posteriore all´invio del ricorso a questa Autorità. La resistente, nel fornire i propri estremi identificativi, nonché quelli del responsabile del trattamento designato ai sensi dell´art. 8 della legge n. 675, ha quindi rappresentato:

  • che nei propri archivi, informatici e cartacei, non sono ad oggi presenti dati personali relativi al ricorrente;
  • che i dati personali dello stesso provengono da pubblici registri e sono stati forniti da CEMIT Interactive Media S.p.A.;
  • di aver aggiornato i propri sistemi al fine di evitare che il nominativo dell´interessato, all´indirizzo riportato, venga utilizzato "in qualsiasi campagna pubblicitaria, promozione o ricerca di mercato (…) effettuata" in futuro dalla resistente.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su un trattamento di dati personali svolto per finalità di marketing diretto.

Il titolare del trattamento ha fornito alle richieste del ricorrente un riscontro adeguato, benché inoltrato all´interessato in data posteriore all´invio del ricorso ex art. 29 a questa Autorità, dichiarando di non detenere dati personali dello stesso e di aver adottato idonee misure per inibirne l´eventuale altro utilizzo a fini di marketing diretto. La società ha inoltre precisato l´origine dei dati, che sarebbero stati forniti da altra società di cui ha indicato gli estremi identificativi.

Sulla base di tali dichiarazioni, della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento va previamente determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a euro 50 a carico di American Express Services Europe Limited, previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato dalla resistente, seppure tardivamente dopo la proposizione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina in misura forfettaria ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di 250 euro, di cui 25,82 euro per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, che pone, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, in misura pari a 50 euro a carico di American Express Services Europe Limited, la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 9 luglio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1080332
Data
09/07/03

Tipologie

Decisione su ricorso